Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Cambio destinazione d’uso – Diniego – In presenza di analoghe fattispecie di rilascio del titolo edilizio – Preventiva necessità  istruttoria/interlocutoria – Fattispecie

In caso di diniego di rilascio del permesso di costruire, laddove la parte istante rappresenti l’esistenza di analoghe fattispecie di rilascio del medesimo titolo edilizio da parte di Amministrazioni comunali limitrofe, previa richiesta consultiva alla Regione, anche mediante autorizzazione – in deroga – del cambio di destinazione d’uso, sussiste la necessità  di integrazione delle risultanze istruttorie procedimentali attraverso la richiesta di interlocuzione tra l’Ente comunale e quello regionale (Nel caso di specie, a seguito della proposizione del giudizio avverso il diniego di rilascio del titolo edilizio richiesto, erano emerse in sede cautelare le sopradette esigenze istruttorie, per cui il T.A.R. adito, pur rigettando la chiesta misura cautelare, ha ordinato  a carico dell’Amministrazione comunale, in un’ottica di composizione stragiudiziale della lite,     di interpellare la Regione per acquisire il parere di competenza).

Pubblicato il 16/11/2016
N. 00534/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01099/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2016, proposto da: 

Antonio Campanale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Testini C.F. TSTCRI79D12H645M e Tommaso Di Gioia C.F. DGITMS66P18A285B, con domicilio eletto presso Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro n.135; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rossella Chieffi C.F. CHFRSL72C67L109O, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire prot. n. 18156 del 19/8/2016, notificato al ricorrente il 23/8/2016;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che parte ricorrente impugna il diniego di permesso di costruire indicato in epigrafe;
Considerato che non sussistono esigenze cautelari, attesa la natura pretensiva dell’interesse e l’assenza di un concreto e comprovato pregiudizio;
Visto l’art. 55, co 12, cpa;
Vista la richiesta istruttoria/cautelare verbalizzata da parte ricorrente, intesa ad evidenziare che altri Comuni, previa richiesta consultiva alla Regione, hanno rilasciato, in analoghe fattispecie, il titolo edilizio invocato, autorizzando – anche in deroga – il cambio di destinazione d’uso;
Rilevata l’opportunità , anche ai fini del decidere (ed in prospettiva di una soluzione stragiudiziale della controversia), di integrare le risultanze istruttorie procedimentali attraverso la richiesta interlocuzione dell’Ente comunale con la Regione, in tempi ragionevoli e, comunque, non oltre la fine del corrente anno;
Rilevato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare, ordinando, a carico del Comune, gli incombenti istruttori indicati in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO