Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Accettazione  da parte del ricorrente della prescrizione impugnata – Conseguenze 

L’istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia di atti e provvedimenti contenenti oneri di fare o non fare (nel caso di specie di demolizione) deve essere respinta se tali provvedimenti siano privi di comminatorie di esecuzione in danno del ricorrente e quest’ultimo abbia manifestato, con lo stesso ricorso, la volontà  di conformarsi agli oneri imposti dai provvedimenti contestati. 

Pubblicato il 16/11/2016
N. 00535/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01150/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2016, proposto da: 

Maria Servidio, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Ottolino C.F. TTLPTR81E29L425O, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra C.F. LNRCHR60H45A662G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n.26; 
Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, B.A.T. e Foggia, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici, siti in Bari, via Melo, n.97; 

nei confronti di
Regione Puglia non costituita in giudizio; 

per l’annullamento parziale, previa sospensione dell’efficacia,
a) del parere paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 47 del 28/02/1985 e art. 1 della Legge Regione Puglia n. 5 del 15/03/1996 (protocollo informatico 129429 del 31/05/2016) notificato in data 13/06/2016 dal Comune di Bari-Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata (protocollo informatico 129435 del 31/05/2016), nella parte in cui appone, al parere favorevole, la seguente prescrizione “dovrà  essere demolita la tettoia in metallo che interessa la porzione angolare del fabbricato”;
b) in parte qua, della nota prot. n. 434 del 14.01.2015 della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Bari, con la quale è stato espresso il parere favorevole con apposizione della prescrizione: “dovrà  essere demolita la tettoia in metallo che interessa la porzione angolare del fabbricato elemento estraneo e di degrado rispetto all’immobile ed al contesto e pertanto non compatibile con gli aspetti percettivi del paesaggio costiero”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti;
– nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto della compatibilità  paesaggistica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero- Soprintendenza sopraindicato;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che la ricorrente impugna la prescrizione, contenuta nel parere impugnato, consistente nell’onere di rimozione della tettoia in metallo che interessa la porzione angolare del fabbricato, apposta ai fini del rilascio del condono;
Rilevato che non c’è alcun atto che commini la esecuzione in danno e che va scrutinata in modo più approfondito la natura provvedimentale ovvero endoprocedimentale degli atti impugnati;
Atteso che la stessa parte ricorrente manifesta in ricorso (v. pag. 5) l’intenzione di rimuovere la tettoia;
Ritenuto, conclusivamente, che non sussistono elementi di pregiudizio alcuno, oltre a difettare elementi di fondatezza del ricorso;
Ritenuto che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO