Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione  –  Offerte anomale – Valutazione complessiva – Conseguenze 

La verifica dell’anomalia dell’offerta si attua su di un piano complessivo, laddove singoli errori nella giustificazione dei prezzi non hanno  rilievo se non siano in grado di intaccare il giudizio di congruità  dell’offerta.

Pubblicato il 20/10/2016
N. 00485/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01097/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2016, proposto da: 

Aleandri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, C.F. STCRST41E16D862W, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A; 

contro
Anas S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Bulfaro S.p.A. in proprio e nella sua qualità  di mandataria dell’Ati con Murano S.r.l. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Balzano, C.F. BLZLSN84P13F839W, Francesco Delfino, C.F. DLFFNC60T13F839N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Palieri, in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z; 
Murano S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della disposizione ANAS n. 148 del 21.7.2016, recante aggiudicazione definitiva al RTI Bulfaro/Murano della gara “BA 07/14”, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 83011 del 22.7.2016;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la predetta nota prot. 83011 del 22.7.2016 e tutti i verbali di gara;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
– del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e, in subordine, per la condanna
– al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas Spa e di Bulfaro S.p.A. in proprio e in qualità  di mandataria dell’Ati con Murano S.r.l. Costruzioni Generali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Ernesto Sticchi Damiani, avv. dello Stato Walter Campanile e avv. Francesco Delfino;
 

Premesso che la discrezionalità  tecnica dell’Amministrazione nell’esplicazione del giudizio di anomalia e nell’esame delle giustificazioni possono essere sindacati dal Giudice amministrativo solo se manifestamente irragionevoli o errati e che il Giudice stesso non può procedere ad una autonoma verifica della congruità  dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 2 dicembre 2015 n. 5450);
Considerato che, a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla controinteressata, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non sembra sussistere il fumus boni iuris, atteso che la valutazione complessiva dell’anomalia dell’offerta non pare, prima facie, presentare i caratteri della manifesta irragionevolezza, illogicità , contraddittorietà  e del travisamento dei fatti addotti dalla ricorrente, nè – dalla lettura dei diversi verbali e relazioni di anomalia – sembrerebbe essere ravvisabile un difetto di istruttoria, richiedendosi, comunque, un approfondimento nella più opportuna sede di merito, in ragione dei profili di discrezionalità  tecnica coinvolti; 
Ritenuto che alcuni errori sollevati come autonomi vizi del giudizio di congruità  espresso dalla Commissione, prima facie, paiono sostanziarsi in meri errori commessi dalla controinteressata nella redazione delle schede di analisi (alcuni ammessi dalla stessa aggiudicataria) che peraltro non incidono in modo significativo sull’utile di commessa; 
Rilevato che alcune censure che riprendono questioni esaminate dalla stazione appaltante nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia, prima facie, sembrano superare i limiti entro i quali può essere esercitato in materia il sindacato di legittimità , mirando sostanzialmente a sovrapporre i propri apprezzamenti a quelli riservati, secondo pacifica giurisprudenza, alla discrezionalità  dell’amministrazione;
Ritenuto che anche l’ultimo motivo di ricorso non pare prima facie fondato, atteso che, anche alla luce di quanto dichiarato dalla stessa controinteressata nella documentazione di gara, si deve desumere che la stazione appaltante abbia discrezionalmente valutato le risoluzioni de quibus pervenendo tuttavia alla conclusione che le stesse non abbiano inficiato l’affidabilità  dell’aggiudicataria;
Tenuto conto, sotto il profilo del periculum, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti, sull’interesse della ricorrente prevalga quello a non tardare l’esecuzione dei lavori de quibus;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la complessità  delle questioni sottese alla presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO