Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento – Di garanzia – Oggetto e  grado di specificazione – Fattispecie 

Se  un’impresa intenda avvalersi – mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento – dei requisiti finanziari di un’altra, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è da ritenersi costituita non già  dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali  ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche l’impresa ausiliata, munendola di un requisito che altrimenti non avrebbe e le precluderebbe l’accesso alla gara.

Pubblicato il 20/10/2016
N. 01208/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2016, proposto da:
Exprivia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, C.F. GTTSFN63L16H501U, Francesca Romana Feleppa, C.F. FLPFNC78A48H501T, e Angelo Lanno, C.F. LNNNGL57E30A893O, con domicilio eletto presso Angelo Lanno, in Bari, via San Francesco D’Assisi, 15;

contro
Innovapuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, C.F. NGRMSM64B03A669I, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 185;

nei confronti di
Dedalus S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Mattina, C.F. MTTCGR56S05G273Y, Gaetano Mattina, C.F. MTTGTN87R28F830L, e Giuseppe Cozzi C.F. CZZGPP75A28F262M, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, Corso Cavour, 31;

per l’annullamento
del provvedimento (delibera C.d.A. verbale n. 94 del 21.12.2015) con cui Innovapuglia S.p.A. indiceva procedura aperta telematica per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informatico Aziendale, della relativa comunicazione trasmessa con nota prot. n. 160107011 del 7 gennaio 2016, degli atti di gara ad essa aggiudicazione presupposti, e segnatamente di tutti i verbali di gara del Bando e del Disciplinare di gara entrambi in parte qua, nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, oltre che per il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia S.p.A. e di Dedalus S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5.2.2016 e depositato in Segreteria in data 17.2.2016, la società  Exprivia S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con bando di gara in data 3.4.2015, la società  InnovaPuglia S.p.A. indiceva una procedura aperta telematica per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo Aziendale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri stabiliti negli atti di gara.
In particolare il punto III.2.3 del Bando di gara richiedeva ai concorrenti la dimostrazione di aver realizzato, nel triennio antecedente alla data del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta, pari ad euro 330.000,00.
Il Disciplinare di gara al punto 2.2.3 precisava che per “servizi analoghi” dovessero intendersi le attività  commissionate da Imprese, nonchè da Pubblica Amministrazione Centrale e Locale Enti ed Istituzioni, aventi ad oggetto le attività  di progettazione e realizzazione di Sistemi informativi aziendali, basati su piattaforme ERP, inclusi servizi di formazione ed assistenza utenti e di manutenzione.
La controinteressata Dedalus S.p.A., al fine di dimostrare il possesso del predetto requisito, produceva un contratto di avvalimento con la società  Almaviva S.p.A.. 
Nelle more della procedura, la Commissione di gara richiedeva chiarimenti alla concorrente Dedalus S.p.A. in merito al suddetto contratto di avvalimento, in quanto esso non appariva disciplinare la fornitura in sede di esecuzione del contratto da parte della società  ausiliaria dei mezzi di cui era carente la concorrente e, pertanto, chiedeva spiegazioni in merito alle modalità  attraverso le quali si sarebbe potuta avvalere, in sede di esecuzione, dei mezzi della società  Almaviva S.p.A..
Con nota del 24.9.2015, la concorrente dichiarava alla Stazione appaltante di “essere tecnicamente ed economicamente organizzata per eseguire direttamente tutte le attività  e prestazioni oggetto di gara” e di aver posto in essere un avvalimento di c.d. garanzia unicamente per comprovare il requisito economico di cui al punto III.2.3. del Bando di gara. 
La Commissione, ritenendosi soddisfatta dai chiarimenti esposti dalla concorrente, formulava la graduatoria finale classificando la Dedalus S.p.A. al primo posto (con il punteggio di 97,45) e la Exprivia S.p.A. al secondo (con il punteggio di 96,11).
Seguiva il sub procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, all’esito del quale la gara veniva aggiudicata provvisoriamente in favore della Dedalus S.p.A..
Con nota prot. n. 160107011 del 7.1.2016, la Stazione appaltante comunicava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Dedalus S.p.A. (cfr. delibera C.d.A. verbale n. 094 del 21.12.2015).
Nei confronti del suddetto provvedimento, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, la società  ricorrente avanzava le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dell’art. 88 del Regolamento attuativo; eccesso di potere per contraddittorietà  e superficialità  nell’istruttoria; violazione e falsa applicazione del punto III.2.3) del Bando di gara, del punto 2.2.3. del disciplinare di gara, del punto 2.5 lett. C) del Disciplinare di gara.
In tesi, l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato il possesso del requisito di cui al punto 2.2.3 del Disciplinare di gara di esperienza pregressa nei servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta. Tanto in quanto il contratto di avvalimento posto in essere con la società  ausiliaria Almaviva S.p.A. doveva ritenersi assolutamente generico e pertanto nullo. Invero, solo formalmente prevedeva l’avvalimento dei requisiti di capacità  tecnica ed economica richiesti, essendo in realtà  privo di ogni indicazione degli specifici mezzi e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria al fine di integrare il requisito di capacità  tecnica (e non finanziario) previsto. Non chiaro appariva, pertanto, in che modo l’esperienza pregressa maturata dalla società  ausiliaria nello svolgimento di un servizio analogo a quello oggetto della procedura avrebbe potuto supportare la preparazione tecnica dell’aggiudicataria.
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 83 e 87 del D.Lgs. n. 163.2006; eccesso di potere per superficialità  dell’istruttoria; violazione dei principi in tema di determinatezza ed attendibilità  dell’offerta economica.
L’offerta economica prodotta dalla Dedalus S.p.A. doveva inoltre ritenersi illegittima per incertezza.
Alla voce di offerta “Prodotti SW licenziati (eventuali)” essa aveva invero attribuito originariamente un valore simbolico di € 1,00, in quanto la soluzione offerta era di tipo open source. In sede di giustificazioni, tuttavia, aveva indicato un valore “a corpo” pari ad euro 5.000,00 per la presenza di un Database Oracle, sostenendo che il suddetto importo fosse stato in offerta suddiviso tra altre voci ovvero “sul costo dei servizi professionali offerti”.
Tanto non avrebbe comportato una “carenza meramente informativa” (come ritenuto dalla Commissione), bensì omissione di un’indispensabile voce per la stazione appaltante al fine di valutare l’offerta della concorrente.
Inoltre, vertevano in favore dell’indeterminatezza dell’offerta economica le lacune della giustificazione dei prezzi fornite da Dedalus S.p.A. in merito ai fattori competitivi, al consumo di risorse umane ed al costo di giornata uomo.
La ricorrente avanzava, altresì, istanza sospensiva, evidenziando, in merito alla sussistenza del periculum in mora, la preclusione intervenuta allo svolgimento del servizio nonostante l’offerta presentata fosse affidabile e completa. 
Con memoria depositata in data 23.2.2016, si costituiva in giudizio la Dedalus S.p.A. contestando le doglianze avverse evidenziando che:
– la società  era autonomamente in possesso dei requisiti di capacità  tecnica richiesti al punto III.2.3) “servizi analoghi” del bando di gara, ma aveva deciso di ricorrere all’avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso del fatturato specifico nella ritenuta necessità  di dover dar conto al significato dell’espressione “piattaforma di progettazione ERP” sub ipotesi di servizi identici. Al contrario, come riscontrabile dall’esame della documentazione prodotta in corso di gara, aveva dimostrato di aver realizzato servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta;
– in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il concorrente sottoposto al subprocedimento di verifica dell’anomalia poteva correggere le stime su cui poggia il prezzo complessivo offerto, onde dimostrare l’affidabilità  complessiva della propria proposta, senza che tanto comportasse una inammissibile modifica dell’offerta presentata; 
– gli elementi costitutivi dell’offerta presentata erano rimasti immutati, essendo state unicamente corrette le stime sulle previsioni di alcuni costi.
Con memoria formale depositata il 23.2.2016, e successiva memoria del 24.2.2016, si costituiva in giudizio la stazione appaltante InnovaPuglia S.p.A., chiedendo la reiezione del ricorso in quanto:
– i chiarimenti resi dall’aggiudicataria erano stati ritenuti idonei a comprovare il possesso del requisito di capacità  tecnica, poichè avevano evidenziato di essere tecnicamente ed economicamente organizzati per eseguire direttamente tutte le attività  e prestazioni oggetto di gara e che il contratto di avvalimento c.d. di garanzia era stato stipulato onde assicurare una specifica risorsa immateriale, il fatturato per servizi analoghi nel triennio antecedente alla data del bando, insieme alle ulteriori risorse e all’apparato organizzativo, nella misura impiegata nella progettazione e realizzazione del sistema informativo aziendale, inclusi i mezzi, il personale, la prassi e gli altri elementi aziendali qualificanti. Il contratto era dunque completo, avendo l’aggiudicataria indicato in che modo la società  ausiliaria avrebbe messo a disposizione i requisiti di capacità  tecnica ed economica;
– del tutto infondata era la censura relativa all’incertezza dell’offerta economica, in quanto in sede di giustificazioni l’aggiudicataria non aveva mutato il prezzo offerto, bensì soltanto precisato le componenti e tanto era da ritenersi del tutto legittimo ed ammissibile nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
– infine, le censure sollevate in merito alle giustificazioni prodotte da Dedalus S.p.A. erano inammissibili, in quanto il giudizio di verifica di anomalia o di incongruità  dell’offerta costituivano entrambi espressione di discrezionalità  tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione, sindacabili soltanto in caso di macroscopiche illegittimità .
Con ordinanza cautelare n. 117 del 25.2.2016, il Collegio respingeva l’istanza sospensiva avanzata dalla ricorrente in ragione della ritenuta inesistenza del pericolo di un danno imminente ed irreparabile a carico della posizione della Exprivia S.p.A., in considerazione della natura presuntiva del pregiudizio lamentato, ritenuto in re ipsa, ma rimasto indimostrato ed altresì rilevando la mera patrimonialità  del danno ipotizzato, pertanto non irreparabile.
Ad abundantiam, il Collegio ravvisava altresì l’insussistenza del fumus boni iuris in considerazione della elevata opinabilità  della doglianza di genericità  in relazione ad un contratto di avvalimento c.d. di garanzia, oltre che in considerazione della natura tecnico discrezionale della valutazione svolta dalla Stazione Appaltante in punto di apprezzamento degli aspetti di merito dell’offerta economica.
Il provvedimento veniva gravato dai ricorrenti dinanzi il Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 2062/2016, ritenuta la necessità  di un approfondimento nel merito della questione relativa al contratto di avvalimento di garanzia, accoglieva l’appello cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio.
Con memoria del 12.7.2016, l’aggiudicataria Dedalus S.p.A. informava il Collegio sia dell’avvenuta stipulazione del contratto (prot. 160426014) per l’esecuzione della fornitura oggetto di appalto sia dell’avvio della fornitura stessa; contestualmente, si ribadivano le difese esposte nei precedenti scritti e si insisteva per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del 21.9.2016, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato l’indeterminatezza del contratto di avvalimento stipulato tra la società  Dedalus S.p.A. e la società  Almaviva S.p.A. in relazione al requisito concernente l’aver realizzato nel triennio precedente alla data del bando servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d’asta, di cui la prima risultava sfornita.
Preliminarmente, appare dirimente stabilire se il contratto di avvalimento stipulato nel caso di specie abbia natura di contratto di “garanzia” o “tecnico-operativo”.
La società  ricorrente sostiene, invero, che il requisito oggetto di avvalimento non abbia natura finanziaria, bensì tecnica, in quanto sarebbe finalizzato alla verifica delle capacità  dell’imprenditore di svolgere la prestazione oggetto dell’appalto attraverso la valutazione del fatturato maturato con precedenti esperienze maturate nello svolgimento di servizi analoghi. Pertanto, il contratto avrebbe ad oggetto un avvalimento c.d. tecnico-operativo e, ai fini della sua determinatezza, avrebbe richiesto una specifica indicazione dei mezzi e delle risorse prestate.
Nelle argomentazioni della Stazione appaltante e del controinteressato, al contrario, il contratto de quo si configurerebbe pacificamente alla stregua di un contratto di avvalimento di c.d. garanzia, in quanto la Dedalus S.p.A. sarebbe stata tecnicamente ed economicamente organizzata per eseguire direttamente tutte le attività  e prestazioni oggetto di gara e pertanto il ricorso all’istituto dell’avvalimento sarebbe stato finalizzato unicamente alla comprova del requisito immateriale del fatturato per servizi analoghi di cui al punto III.2.3 del bando di gara. 
Il Collegio ritiene, come già  preannunciato nell’ordinanza del 25.2.2016, che il contratto de quo abbia ad oggetto un avvalimento c.d. di garanzia, in quanto consistente nella messa a disposizione di un requisito immateriale con cui la società  ausiliaria ha offerto alla ausiliata la propria solidità  economica e finanziaria, ampliando in tal modo il novero dei soggetti responsabili per la corretta esecuzione dell’appalto.
Ciò premesso, è necessario esaminare l’oggetto del contratto al fine di valutare la fondatezza della censura relativa all’indeterminatezza dello stesso. 
Come noto, l’oggetto di un contratto è determinato quando la prestazione contrattuale è definita in modo sufficiente affinchè una delle parti sappia cosa può pretendere e l’altra sappia cosa deve prestare. Specularmente, l’oggetto è indeterminato quando la prestazione non è definita in qualche suo aspetto rilevante. In definitiva, il requisito della determinatezza dell’oggetto non fa altro che presidiare la serietà  dell’impegno contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto di avvalimento è quel contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. La determinatezza dello stesso è richiesta dall’art. 88 D.P.R. n. 207/2010, laddove si afferma che il contratto di avvalimento debba riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto del contratto, indicando le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico. 
Ebbene, allorquando un’impresa intenda avvalersi – mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento – dei requisiti finanziari di un’altra, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è da ritenersi costituita non già  dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali (che al contrario costituiscono precipuo oggetto del contratto di avvalimento c.d. tecnico-operativo), ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche l’impresa ausiliata, munendola di un requisito che altrimenti non avrebbe e le precluderebbe l’accesso alla gara. In sostanza, ciò che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata con un contratto di tal natura è il suo valore aggiunto in termini di solidità  finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice indiretto misurabile e rilevante.
Tanto premesso, ne deriva che in tali fattispecie non occorra far riferimento a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere e individuare con precisione, essendo sufficiente che emerga l’impegno contrattuale della società  ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società  ausiliata la sua complessiva solidità  finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità  ed un concreto supplemento di responsabilità  (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27.4.2015, n. 2063; Cons. Stato, Sez. III, 4.11.2015, n. 5038).
Pertanto l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità  sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità  che il contratto contenga ulteriori specificazioni (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16.12.2014, n. 898; Cons. Stato, Sez. III, 6.2.2014, n. 584).
Ciò posto, il Collegio ritiene che il contratto di avvalimento stipulato tra la Dedalus S.p.A. e Almaviva S.p.A. abbia contenuto chiaro e sufficientemente specifico, nonchè idoneo ad impegnare tutte le risorse della società  ausiliaria ed a garantire in pieno la società  ausiliata. 
La Stazione appaltante aveva chiesto la dimostrazione dell’esistenza di un fatturato specifico per servizi analoghi almeno pari all’importo a base d’asta, precisando che per “servizi analoghi” dovessero intendersi le “attività  commissionate da Imprese, nonchè da Pubblica Amministrazione Centrale e Locale Enti ed Istituzioni, aventi complessivamente ad oggetto tutte le tipologie di attività  di seguito indicate progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali, basati su piattaforma ERP, inclusi servizi di formazione ed assistenza utenti e manutenzione”.
Nel contratto di avvalimento è stato pertanto precisato che la società  ausiliaria avrebbe messo a disposizione della società  ausiliata “i requisiti di capacità  tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla Gara e, in particolare, le referenze, che concorrono a coprire il requisito richiesto, per la partecipazione dell’impresa Ausiliata al presente appalto”.
Il fatturato messo a disposizione (pari ad euro 910.000,00) si è maturato nel periodo 2013-2014 con la realizzazione del servizio di “progettazione e realizzazione di Sistemi informativi aziendali, basati su piattaforme ERP (TBS WMS), inclusi servizi di formazione ed assistenza utenti e di manutenzione” alla committenza di Trenitalia S.p.A..
Tale importo, confrontato con quello richiesto dal bando di gara (euro 330.000,00), è più che sufficiente ad integrare il complessivo requisito finanziario richiesto.
Inoltre, le parti hanno pattuito che:
– in caso di aggiudicazione della gara, l’impresa ausiliata avrebbe versato all’impresa ausiliaria un importo pari al 1% del valore dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dall’impresa ausiliaria;
– l’operatore ausiliario avrebbe assunto la responsabilità  solidale con l’impresa ausiliata nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. La predetta responsabilità  si sarebbe inoltre estesa fino al collaudo e, dopo quest’ultimo in relazione alle eventuali responsabilità  di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c..
Ad ogni modo, va precisato che anche qualora si volesse condividere alla tesi della società  ricorrente e ritenere che il presente contratto concerna la messa a disposizione di requisiti puramente tecnici, il Collegio ritiene che lo stesso possa considerarsi ugualmente sufficientemente determinato o comunque determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c..
Tanto in quanto nel settore dei servizi e delle forniture, ove il contratto di avvalimento si sostanzia in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito richiesto come fissato dal bando di gara, la valutazione della determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento non può non tener conto dell’oggetto dell’appalto.
L’assetto normativo in materia di avvalimento non va interpretato “meccanicamente secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis”, che, nel caso di specie, mirava unicamente a garantire una specifica risorsa immateriale (il fatturato), frutto di una specifica esperienza maturata in un settore analogo a quello del servizio richiesto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6.11.2014, n. 5978; Cons. Stato, Sez. III, 4.12.2014, n. 5978; Cons. Stato, Sez. III, 4.12.2014, depositata in data 2.3.2015, n.1020).
Quel che nel caso specifico è messo a disposizione svolge la funzione di garantire la solidità  economica e finanziaria dell’ausiliata e, pertanto, andrebbe già  ad integrare il requisito della capacità  tecnica nell’appalto de quo, senza la necessità  di un conferimento di risorse di personale e di mezzi (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5978). Ma, ad abundantiam, il contratto ha precisato che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione i mezzi e i requisiti tecnici oggetto di avvalimento.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il contenuto del contratto di avvalimento e delle relative obbligazioni sia sufficientemente specifico ed idoneo ad impegnare tutte le risorse della società  ausiliaria e che di conseguenza la prima censura vada respinta.
Parimenti del tutto priva di fondamento è la doglianza volta a contestare l’incertezza dell’offerta economica. 
Nel caso di specie, non è in discussione che nel sub-procedimento di verifica dell’offerta questa sia immodificabile, atteso che la finalità  precipua di tale fase è appurare ed apprezzare l’idoneità , l’adeguatezza e la congruità  dell’offerta così come presentata, rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto; tuttavia, non può ritenersi vietato un limitato rimaneggiamento degli elementi di costo dell’offerta economica, ad esempio operando compensazioni tra sottostime e sovrastime, purchè l’offerta risulti nel suo complesso affidabile e purchè non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro alio rispetto a quanto inizialmente offerto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma sez. III, 11.04.2016, n.4284; Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293). 
Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità  o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità  che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.07.2016, n. 3372). Spetta al Giudice unicamente il compito di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità , congruità  e ragionevolezza e tanto appare effettivamente verificatosi nel caso in esame.
Per analoghe ragioni è infondata anche la terza ed ultima censura avanzata dalla ricorrente, in quanto con essa si richiede un’inammissibile sindacato giurisdizionale sull’esame delle giustificazioni della Dedalus S.p.A. operato dalla Stazione appaltante, che costituisce di per sè espressione di discrezionalità  tecnica di esclusiva pertinenza della stessa, salvi i casi di valutazioni abnormi o manifestamente illogiche o errate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9.2.2016, n. 520), presupposti che non si ravvisano nell’operato della Commissione di gara.
Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di legge, rappresentati dalla natura e della peculiarità  della controversia in esame, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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