Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione  –  Costi aziendali per la sicurezza  – Parte dell’offerta economica – Possibilità  – Condizioni 

E’ ammissibile, soprattutto se prevista dal bando di gara, l’indicazione del costo per la sicurezza aziendale come parte  integrante dell’offerta economica purchè non manchi la specificazione del suddetto costo.

Pubblicato il 20/10/2016
N. 00486/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01114/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2016, proposto da: 

Multi Service Group S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Fucci C.F. FCCFNC69P26I610M, con domicilio eletto presso Michele Perrone, in Bari, Strada Torre Tresca, n. 36; 

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati, in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
“Puli Professional di Annamaria Carofiglio” non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
– dei provvedimenti, di estremi e data sconosciuti, con cui il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale della Puglia ha disposto l’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, e comunque l’affidamento in favore della controinteressata “Puli Professional di Annamaria Carofiglio” del servizio di pulizia delle sedi del Corpo Forestale della provincia di Bari e B.A.T. della durata di 12 mesi – anno 2016- RDO n. 1307443;
– di tutti gli atti ed eventuali verbali della procedura espletata;
– della nota prot. 14160 del 31.8.2016 a firma del Comandante del Comando Regionale della Puglia del Corpo forestale dello Stato;
– di ogni altro atto ai predetti presupposti, connessi o conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
per l’accertamento,
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro ai cui si rende fin d’ora disponibile, per l’intera durata dell’affidamento posta in gara;
nonchè per la declaratoria,
di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto stipulato;
e per la condanna
dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine per equivalente, nella misura che sarà  quantificata in corso di causa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato e di Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale della Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Francesco Maria Fucci e avv. dello Stato Valter Campanile;
 

Considerato che la prescrizione del disciplinare di gara di evidenziare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza, non è in sè indicativa del fatto che i relativi importi siano da considerare aggiuntivi rispetto all’offerta economica, in quanto trattasi di adempimento imposto ex lege – anche se il bando nulla prevede in tal senso – per tutti gli appalti pubblici (C.d.S. A.P. n. 3 del 2015) per consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto delle norme inderogabili a tutela dei fondamentali diritti dei lavoratori;
Rilevato che l’art. 2 del disciplinare prevede che nel prezzo a base d’asta s’intendono corrisposti e compensati non solo tutti gli oneri derivanti dall’appalto, ma anche quelli prescritti per l’esecuzione dei lavori e compensata ogni spesa principale e secondaria;
Ritenuto che la previsione suddetta lascia supporre che il prezzo offerto dai concorrenti, avendo come parametro di riferimento un dato omnicomprensivo, sia, al pari di questo, comprensivo esso stesso di ogni onere e spesa, ivi compresi i costi interni o aziendali, salvo l’obbligo di specificarne l’entità  per le ragioni predette;
Ritenuto che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’aggiudicazione della gara;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO