Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Garanzie – Fideiussione

L’obbligo di prestare idonea garanzia a corredo dell’offerta non può ritenersi rispettato a fronte della mera produzione di assegno bancario ed in assenza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto.

N. 00112/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00197/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2016, proposto da:

Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. Aranea, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele, 60;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Puzio e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Coop. Sociale O.N.L.U.S. Ass. Coop. 95, Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa e Figli s.n.c.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione del Settore Contratti e Appalti, prot. n. 9070 in data 1 febbraio 2016, di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di trasporto sociale per disabili e anziani, bandito dal Comune di Foggia;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Raffaele Irmici, Domenico Dragonetti;
 

Rilevato, ad un primo sommario esame della fase cautelare, che il ricorso appare fondato nella parte in cui il Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. Aranea si duole della mancata esclusione dell’aggiudicataria, non avendo questa adempiuto all’obbligo di prestare idonea garanzia a corredo dell’offerta (non potendo ritenersi tale l’assegno bancario) ed in assenza della produzione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto;
Ritenuto che le spese di lite debbano cedere a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 giugno 2016.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)