Contratti pubblici – Gara – Lex specialis – Vincola anche la p.A. – Violazione prescrizioni – Conseguenze 

La stazione appaltante in sede di esame delle offerte non può disapplicare le clausole del disciplinare di gara, trattandosi della lex specialis di gara a cui la stessa è vincolata.

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Vedi Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2016, ord. n. 2063 – 2016.

N. 00114/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00159/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2016, proposto da Energy Lavecchia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Balducci e Filippo Giorgio, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114;

contro
Comune di Binetto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Triggiani e Antonia Molfetta, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di
Cox Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del Comune di Binetto, sett. III tecnico n. 267 del 28.12.2015 (reg. settore n. 92), con cui è stata disposta la riconferma dell’aggiudicazione provvisoria e l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “Ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento sismico e messa in sicurezza di un edificio adibito a scuola materna, sito in via Bruno Buozzi”, in favore della Cox Costruzioni s.r.l.;
– di ogni altro atto espressamente indicato in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ex artt. 120 e 122 cod. proc. amm. con espressa richiesta di subentro della ricorrente;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni patiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Binetto e di Cox Costruzioni s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Pierluigi Balducci, Filippo Giorgio, Antonia Molfetta e Giacomo Valla;
 

Rilevato che in applicazione del chiaro disposto del punto 9 dell’art. 11 (pag. 15 – “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica”) del disciplinare di gara («Si avverte che, pena esclusione, nella presente “Busta B – Offerta tecnica” non devono essere assolutamente riportati i prezzi ovvero elementi che possono ricondurre al contenuto dell’offerta economica riportata nella successiva “Busta C – Offerta economica e temporale”») la controinteressata Cox Costruzioni s.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa, avendo la stessa partecipante inserito il cronoprogramma all’interno dell’elaborato “relazione tecnico – economica” in evidente violazione della citata clausola;
Ritenuto che la stazione appaltante non avrebbe potuto disapplicare la menzionata clausola della lex specialis di gara cui si era autovincolata, come illegittimamente avvenuto con il gravato verbale n. 1 del 26.10.2015 (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 143);
Considerato, infine, che la stazione appaltante non ha evidenziato “esigenze di incolumità  pubblica” ai sensi dell’art. 9, comma 2 sexies decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 164/2014;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 giugno 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)