1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Contratti pubblici –  Periculum in mora – Presupposti   


2. Contratti pubblici – Gara – Valutazione dell’offerta – Offerta economica – Discrezionalità 

1. Non può ritenersi integrato il requisito del periculum in mora, necessario ai fini della sospensione in via cautelare degli atti di gara, quando il ricorrente lamenta un pregiudizio presunto e non dimostrato, oltre che di natura meramente patrimoniale, da considerarsi – in sè – non irreparabile. 


2. La valutazione svolta dalla stazione appaltante in punto di apprezzamento degli aspetti di merito dell’offerta economica ha natura tecnico-discrezionale.

N. 00117/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00203/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2016, proposto da:

Exprivia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa e Angelo Lanno, con domicilio eletto presso Angelo Lanno, in Bari, Via San Francesco D’Assisi, 15;

contro
Innovapuglia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 185;

nei confronti di
Dedalus S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Mattina, Gaetano Mattina e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, Corso Cavour 31;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento (delibera C.d.A. verbale n. 94 del 21.12.2015) con cui Innovapuglia S.p.A. indiceva procedura aperta telematica per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informatico Aziendale, della relativa comunicazione trasmessa con nota prot. n. 160107011 del 7 gennaio 2016, degli atti di gara ad essa aggiudicazione presupposti, e segnatamente di tutti i verbali di gara del Bando e del Disciplinare di gara entrambiin parte qua, nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, oltre che per il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia S.p.A. e di Dedalus S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefano Gattamelata, Angelo Lanno, Romana Francesca Feleppa, Massimo F. Ingravalle e Giuseppe Cozzi;
 

Rilevato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente periculum in mora;
Rilevato, in particolare, che non sussiste nel caso di specie alcun danno imminente ed irreparabile a carico della posizione della ricorrente, in considerazione della natura presuntiva del pregiudizio lamentato, ritenuto in re ipsa, ma rimasto indimostrato;
Rilevata, altresì, la patrimonialità  mera del danno ipotizzato, da considerarsi pertanto – in sè – non irreparabile;
Rilevato, ad abundantiam, che analoghi rilievi possono svolgersi in punto di carente sussistenza del requisito delfumus boni iuris, in considerazione della elevata opinabilità  della doglianza di genericità  in relazione ad un contratto di avvalimento c.d. di garanzia, oltre che in considerazione della natura tecnico discrezionale della valutazione svolta dalla Stazione Appaltante in punto di apprezzamento degli aspetti di merito dell’offerta economica;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)