Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento – Genericità  – Conseguenze

Dev’essere esclusa dalla gara la concorrente che, essendo ricorsa all’avvalimento per l’acquisizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara pubblica, abbia presentato un contratto nel quale l’ausiliaria abbia assunto soltanto obblighi generici che non contemplino l’effettiva messa a disposizione della concorrente di un idoneo apparato produttivo ai fini della esecuzione dell’appalto.


* * * 
Vedi Cons. St., Sez. V, ric. n. 2367 – 2016; ord. 19 maggio 2016, n. 1868 – 2016.

N. 00110/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00167/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2016, proposto da:

Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, Via Q. Sella, 36;

contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour, 31; 

nei confronti di
Edilux di Francesco Losito s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, Via Amendola, 21; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali Finanziari n. 39 del 19 gennaio 2016 di aggiudicazione definitiva alla EDILUX di Francesco Losito s.r.l. della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico della Scuola Primaria “San Domenico Savio” 1° Circolo Didattico;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e di Edilux di Francesco Losito s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Giuseppe Cozzi, Giuseppe Mariani;
 

Rilevato che appare fondato l’unico motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto la genericità  del contratto di avvalimento, intervenuto tra l’aggiudicataria e la società  ausiliaria Co. Geo s.r.l., relativo alla S.O.A. per la categoria prevalente OS21, alla luce dell’art. 49 del codice contratti pubblici e dall’art. 88 D.P.R. 207/2010;
Ritenuto, in conformità  a consolidati principi giurisprudenziali espressi in subiecta materia, che la messa a disposizione del requisito mancante in favore dell’impresa ausiliata non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, bensì il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità , con l’individuazione delle specifiche risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti);
Rilevato, in particolare, che nel caso di specie, gli impegni assunti dall’ausiliaria appaiono generici e meramente riproduttivi di norme di legge; pertanto non idonei a specificare gli obblighi assunti e a far ritenere che l’apparato produttivo dell’ausiliaria sia effettivamente messo a disposizione per l’esecuzione dell’appalto;
Riservato al merito l’esame della questione pregiudiziale che la controinteressata ha chiesto di sollevare davanti alla Corte di giustizia, così come prospettata in atti;
Ritenuto di porre a carico del comune resistente le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. I, sede di Bari, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 luglio 2016.
Condanna il comune di Triggiano alla refusione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)