1. Processo amministrativo – Competenza territoriale – Concorso pubblico per reclutamento militari – T.A.R. Lazio di Roma – Ragioni 


2. Processo amministrativo – Competenza territoriale – Artt. 13, co.3 e 15 del c.p.a. – Procedimento

1. La controversia avente a oggetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.165 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma (pubblicato sulla G.U., 4° serie speciale concorsi, n. 95 del 5 dicembre 2014), rientra indiscutibilmente nella competenza territoriale del T.A.R. Lazio di Roma in quanto inerisce a una procedura concorsuale avente base nazionale.


2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, co.3 e 15 del c.p.a. il TAR periferico, dopo aver rilevato la sussistenza della competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio, declina la propria competenza prima di provvedere sull’istanza cautelare e il difetto di competenza è rilevato con ordinanza che indichi il giudice competente.

N. 01458/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2015, proposto da:

Francesco Ignomiriello, Giuseppe Deflorio, Ilaria Matrone, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, Via Beata Elia San Clemente, n. 220;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 
10° Reggimento Trasporti – Caserma “D. Briscese”; 

nei confronti di
Francecso Bracco, Michele D’Agostino, Cristiano Mello; 

per l’annullamento
nei limiti degli interessi (e dei diritti) dedotti dai ricorrenti a mezzo del presente gravame: – del provvedimento, pubblicato in data 3 luglio 2015, recante la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.165 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale o congedo per fine ferma;- dei provvedimenti recanti le ulteriori graduatorie così come riformulate a seguito della presentazione di ricorsi dinanzi alla Giustizia Amministrativa ed a seguito delle plurime rideterminazioni dei punteggi successivamente adottati e pubblicati;
– dei provvedimenti recanti l’immissione in servizio e/o incorporazione dei vincitori, i cui estremi e contenuti sono, allo stato, non conosciuti;- del bando di concorso, con particolare riferimento all’art. 6;
– di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità ;
– nonchè per l’accertamento nei limiti della giurisdizione del giudice adito, del diritto del ricorrenti ad essere assunto ricompresi fra i vincitori del concorso in parola, previa attribuzione del punteggio spettante per i titoli non considerati;
– nonchè per la condanna della resistente Amministrazione ai risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dagli odierni ricorrenti anche in virtù dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 15, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michele Dionigi e Giovanni Cassano;
 

Vista l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata in udienza dalla difesa erariale;
Richiamato l’art. 13, comma 3 del codice del processo amministrativo, laddove si prevede la competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio sede di Roma;
Richiamato, altresì, il successivo art. 15, ai sensi del quale, il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e il difetto di competenza è rilevato con ordinanza, che indica il giudice competente;
Considerato che la controversia in esame, in quanto avente ad oggetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.165 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, pubblicato sulla G.U., 4° serie speciale concorsi, n. 95 del 5 dicembre 2014, ovverosia una procedura concorsuale su base nazionale, rientra indiscutibilmente nella competenza territoriale del TAR Lazio Roma;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il proprio difetto di competenza ed indicare quale giudice competente il TAR Lazio sede di Roma, con conseguente possibilità  di riassunzione del giudizio;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per compensare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara il proprio difetto di competenza in ordine al ricorso in epigrafe, indica quale giudice competente il TAR Lazio sede di Roma.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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