Procedimento  amministrativo – E.R.P. – Assegnazione alloggi – L.R. 54/84 – G.R. n. 1865 del 25.09.2012 – Sostegno famiglie – Reddito convivente

In materia di assegnazione di alloggio di E.R.P. e dei connessi limiti reddituali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 54/84 non può applicarsi il disposto della delibera della Giunta della Regione Puglia  n. 1865 del 25.09.2012 che contiene le misure a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni e che consente, ma con riferimento esclusivo alla suddetta locazione, di considerare, ai fini dell’individuazione dei limiti di reddito dei beneficiari,  una riduzione del 50% dei redditi percepiti dal convivente del richiedente (nella specie tale riduzione è stata esclusa dal TAR con conseguente rigetto del ricorso).

N. 01452/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2014, proposto da: 
Michele Giannelli, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Massaro, con domicilio eletto presso Franco Cipriani, in Bari, Via A. Da Bari, n. 109; 
contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, n. 25; 
per l’annullamento
– della Determinazione Dirigenziale n. 4519 del 24.12.2013 del Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali – Contratti Appalti – Espropriazioni – Ufficio Casa – del Comune di Andria, con cui è stata disposta l’esclusione del sig. Giannelli Michele dalla graduatoria definitiva vigente, relativa all’assegnazione di un alloggio di e.r.p., ex art. 10 della L.R. 54/84, giusta notifica a mezzo del Messo Comunale del 31.12.2013, conosciuta in pari data;
– di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto, specie se indicato nel presente atto nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria definitiva vigente del bando n. 7/2008 al posto n. 46 con punti 6,10° per l’assegnazione di uno degli alloggi di e.r.p. realizzati dallo IACP di Bari nel Comune di Andria.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Giacomo Sgobba per delega dell’avv. Massaro e Raffaella Travi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, avendo aderito all’avviso pubblico n. 7/2008, bandito dal Comune di Andria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), risultava collocato al posto n. 46 della graduatoria definitiva, quando ne fu escluso perchè il reddito che aveva percepito nel 2012 – quantificato dal Comune in € 13.683,84 in base ai criteri previsti nell’avviso – superava il limite massimo di € 13.000,00 stabilito dalla deliberazione di G.R. n. 892 del 19.06.2006 quale requisito di iscrizione in graduatoria.
Michele Giannelli impugna il provvedimento di esclusione con un unico motivo:
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, punto F) l.r. Puglia n. 54/84, nonchè dell’art. 21 n. 457/1978 – violazione ed erronea applicazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento ed imparzialità  dell’azione amministrativa – eccesso di potere per erronea e carente istruttoria – violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 per carenza di motivazione. 
La deliberazione di G.R. n. 1865 del 25.09.2012 avrebbe fissato in € 14.000,00 il tetto massimo di reddito per accedere all’assegnazione degli alloggi di erp, calcolato al netto delle detrazioni e dell’abbattimento del 40%.
Il reddito percepito dal ricorrente per l’anno 2012 così calcolato, pari a € 12.581,67, sarebbe nettamente al di sotto di detta soglia ed anche di quella, erroneamente indicata nel provvedimento impugnato, di € 13.000,00.
Il Comune avrebbe infatti erroneamente calcolato per intero il reddito del figlio del ricorrente – € 1.479.00 – anzichè ridurlo del 50%, come previsto dalla delibera di G.R. n. 1865 del 25.09.2012.
Resiste il Comune di Andria sostenendo preliminarmente l’inammissibilità  del ricorso perchè non notificato ad almeno uno dei controinteressati iscritti nella graduatoria.
Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare.
E’ infatti decisiva la circostanza che il limite di reddito da considerare, ai fini dell’iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di erp, è pari a € 13.000,00.
Non è infatti pertinente il richiamo al limite di reddito di € 14.000,00 stabilito dalla G.R. n. 1865/2012 con rinvio alla normativa di settore ( D.M. 7.6.1999) che disciplina la diversa fattispecie dell’accesso ai fondi di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni.
Quanto all’entità  del reddito le parti concordano sugli addendi che concorrono a determinarne l’importo come si evince dai prospetti contabili da ciascuna prodotti. 
L’unico dato sul quale dissentono è il calcolo del reddito, pari a € 1.479.00, percepito dal figlio convivente di Michele Giannelli nel periodo di riferimento.
Il ricorrente sostiene che, per disposizione della delibera di G.R. n. 1865/2012 tale importo debba essere calcolato al 50% e non per l’intero, come invece risulta dal provvedimento impugnato.
La questione è decisiva poichè seguendo il criterio proposto dal ricorrente effettivamente il reddito scende al di sotto della soglia di 13.000,00, che risulta invece superata applicando il criterio seguito dal Comune.
Osserva il Collegio che, non solo la delibera di G.R. n. 1865/2012 non è applicabile al caso in decisione, poichè riguarda le erogazioni a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni, ma neppure consente, ai fini del calcolo del reddito per l’accesso al beneficio, la riduzione del 50% dei redditi percepiti dai conviventi del richiedente, nè una tale agevolazione è prevista dalla l. r. 54/1984 e dalla delibera di G.R. n. 896/2006 sull’assegnazione degli alloggi di erp, cui correttamente il Comune ha fatto riferimento nel provvedimento di esclusione.
La natura interpretativa della controversia e la qualità  delle parti giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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