1. Accesso ai documenti amministrativi – Atti di gara – Interesse – Presupposti  – Art. 13  D.Lgs. 163/2006


2. Accesso ai documenti amministrativi – Atti di gara – Ricorrente principale  – Interesse – Esame prioritario  ricorso incidentale – Necessità 

1. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purchè la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente e la sua esibizione non rechi pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici.


2.  Ai sensi degli artt. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241, 13 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 116, comma 2 c.p.a. il ricorso per l’accesso a documenti proposto in corso di causa dal ricorrente principale non può essere dal giudice esaminato se prima non è stato definito il ricorso incidentale escludente del controinteressato che, se fondato, renderebbe inutile l’accesso ai documenti laddove, ove respinto, farebbe riemergere la legittimazione attiva del ricorrente principale.

N. 01367/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2015, proposto da Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Stajano ed Enrico Michele Alfredo Attili, con domicilio eletto presso l’avv. Rosamaria Berloco in Bari, via R. Kennedy, 3/E;

contro
Anas s.p.a., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Anas s.p.a. – Compartimento di Bari;

nei confronti di
Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, in proprio ed in qualità  di mandataria dell’ATI con Doronzo Infrastrutture s.r.l., e D’Oronzo Infrastrutture s.r.l., in proprio ed in qualità  di mandante dell’ATI con Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, rappresentate e difese dagli avv.ti Angelo Clarizia, Francesco Mollica e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari, 15/A;

per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– dell’aggiudicazione definitiva all’ATI Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile – D’Oronzo Infrastrutture s.r.l., della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento della sez. III delle norme C.N.R. 80 sulla S.S. 96 “Barese” – Tronco: Variante di Altamura – 1° lotto S.S. 96 dal Km. 85+000 (inizio variante di Altamura) al Km. 81+300 (innesto con la S.S. 99), di cui alla disposizione presidenziale ANAS s.p.a. n. 40 dell’11.5.2015;
– di ogni altro e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, specificamente indicati in ricorso;
– del contratto di appalto eventualmente stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e dell’ATI Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile – Doronzo Infrastrutture s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ATI Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile – Doronzo Infrastrutture s.r.l.;
Vista l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. proposta dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a. e depositata in data 23 giugno 2015;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Francesco Paolo Visaggi, in dichiarata sostituzione dell’avv. Enrico Michele Alfredo Attili, Ines Sisto e Michele Dionigi;
 

Rilevato che con istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. depositata in data 23 giugno 2015 il ricorrente principale Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a. (CCM) censurava la nota dell’Anas del 25.5.2015 di parziale rigetto della propria istanza di accesso alla documentazione di gara relativa alla prima classificata (ATI Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile – Doronzo Infrastrutture s.r.l.) ed alla seconda classificata (Sicurbau s.r.l.);
Rilevato che la menzionata nota dell’Anas ha consentito a CCM un accesso limitato ai soli verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara;
Rilevato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è specificamente regolamentato dall’art. 13 dlgs n. 163/2006, il cui comma 6 così dispone: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”;
Rilevato che nel caso di specie l’istanza di accesso è stata formulata da CCM (terza classificata) e quindi da un “concorrente” ex art. 13, comma 6 dlgs n. 163/2006;
Rilevato, tuttavia, che in forza del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688 “Ai sensi dell’art. 13 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purchè la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente e la sua esibizione non rechi pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici.”;
Rilevato, altresì, che secondo la menzionata decisione del Consiglio di Stato n. 3688/2014 (relativa a fattispecie analoga alla presente ove era stato proposto ricorso incidentale “paralizzante”) “Ai sensi degli artt. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241, 13 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 116, comma 2 c.p.a. il ricorso per l’accesso a documenti proposto in corso di causa dal ricorrente principale non può essere dal giudice esaminato se prima non è stato definito il ricorso incidentale escludente del controinteressato che, se fondato, renderebbe inutile l’accesso ai documenti laddove, ove respinto, farebbe riemergere la legittimazione attiva del ricorrente principale.”;
Rilevato che nel corso del presente giudizio la controinteressata ATI Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile – Doronzo Infrastrutture s.r.l. notificava ricorso incidentale “paralizzante”, con cui evidenziava che il ricorrente principale CCM è sprovvisto di autonoma qualificazione nelle categorie OG11, OS12 e OS21 ed è dotato di una qualificazione incapiente nelle categorie OG13 e OS11; che, pertanto, non essendo autonomamente in possesso di qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria, CCM aveva l’onere di indicare ai sensi dell’art. 118 dlgs n. 163/2006 il nominativo del subappaltatore e di dimostrarne l’adeguata qualificazione già  in fase di presentazione dell’offerta; che, essendo mancata tale dichiarazione, CCM sarebbe dovuta essere esclusa;
Ritenuto che il ricorso incidentale dell’ATI controinteressata appare fondato come evidenziato nella ordinanza cautelare n. 469/2015 (cfr. in particolare motivo di gravame sub 1 – pagg. 4 e ss.); che, pertanto, in applicazione del condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688 appare allo stato inutile l’accesso ai documenti invocato dal ricorrente principale CCM con l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm.;
Ritenuto, in conclusione, che l’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. debba essere respinta, fatte salve future diverse determinazioni del Collegio in sede di decisione all’esito dell’udienza di merito già  fissata per il 27 gennaio 2016;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. proposta dal ricorrente principale Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a., la respinge.
Spese al definitivo.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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