1. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Diniego – Genericità  motivi ostativi – Requisito buona condotta – Mancanza – Sussistenza indizi univoci e concordanti – Necessità 


2.  Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Diniego – Valutazione dei requisiti – Motivazione insufficiente – Violazione art. 3 legge 241/90 e s.m.i.

1. La valutazione dei requisiti necessari in capo all’istante ai fini del rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo va esercitata avendo riguardo alla  sussistenza del requisito della buona condotta, sulla base di univoci e circostanziati indizi.


2.Non sono sufficienti a motivare il provvedimento di diniego l’esistenza di una denuncia per reati di oltraggio aggravato e danneggiamento e l’appartenenza del soggetto richiedente la licenza ad una famiglia di pregiudicati dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni in genere, in quanto tali elementi, conducono a ritenere il provvedimento gravato affetto da insufficiente nonchè generica motivazione.

N. 01375/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico e Ettore Preziuso, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Castellaneta in Bari, via De Rossi, 200;

contro
Ministero dell’Interno;

per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Foggia del 15.1.2010;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Dante Leonardi, su delega degli avv.ti Ettore Preziuso e Alessandro Mastrodomenico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- impugna in questa sede il provvedimento del Questore di Foggia del 15.1.2010 di reiezione della propria istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Il citato decreto motiva il rigetto della istanza, facendo riferimento alla censurabilità  della condotta del-OMISSIS-ed alla carenza del requisito di affidabilità  prescritto in tema di armi, in conseguenza della constatazione della esistenza di una denuncia a suo carico in data 14.5.1995 per i reati di oltraggio aggravato e danneggiamento e della appartenenza dello stesso istante ad una famiglia di pregiudicati dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni in genere.
Deduce un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43, ultimo comma TULPS; eccesso di potere per carenza di motivazione: dalle circostanze indicate nel gravato provvedimento (denuncia del 14.5.1995 per oltraggio aggravato e danneggiamento; appartenenza del-OMISSIS-ad una famiglia di pregiudicati dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni in genere) l’Amministrazione farebbe derivare la carenza del requisito di buona condotta e di affidabilità , così esercitando il proprio potere discrezionale di valutazione del requisito in modo censurabile e senza una puntuale motivazione; l’impugnato decreto non comproverebbe, nè determinerebbe neanche la sussistenza di un “indizio” afferente alla capacità  dell’interessato di abusare delle armi; non ricorrerebbero i presupposti ex artt. 11 e 43 TULPS (ovvero le condanne ostative) affinchè l’Amministrazione possa legittimamente respingere la domanda del-OMISSIS-, non risultando dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti (entrambi rilasciati in data 16.10.2009) alcun precedente penale, nè carico pendente; la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria, peraltro risalente a 15 anni prima rispetto alla data del contestato provvedimento sfavorevole (denuncia successivamente archiviata), non potrebbe di per sè sola essere ostativa al rilascio della licenza; in conclusione, il contestato provvedimento sarebbe privo di adeguato supporto motivazionale.
Nessuno si costituiva per il Ministero dell’Interno.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei sensi di seguito esposti.
Si osserva, a tal riguardo, che il gravato provvedimento di diniego di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, come correttamente rilevato da parte ricorrente, si fonda sulla mera constatazione di due circostanze (i.e. esistenza di una denuncia a suo carico in data 14.5.1995 per i reati di oltraggio aggravato e danneggiamento; appartenenza dello stesso istante ad una famiglia di pregiudicati dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni in genere).
Secondo quanto statuito da T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 1118 in materia di revoca delle licenze o autorizzazioni contemplate dal TULPS, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, “Il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le Autorità  incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e della incolumità  delle persone, non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità  del soggetto, che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità .”.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non reca alcuna valutazione in termini di inaffidabilità  circa la personalità  del-OMISSIS-, anche in considerazione della genericità  delle circostanze contestate (appartenenza ad una famiglia di pregiudicati) peraltro risalenti nel tempo (in particolare la denuncia del 1995) e della insussistenza di precedenti penali e carichi pendenti (cfr. certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in atti, entrambi rilasciati in data 16.10.2009).
Secondo Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2012, n. 4278 (pronuncia resa relativamente ad una controversia in cui si faceva questione della motivazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 10 e 11 TULPS) “¦ l’Amministrazione deve valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca, dovendo comunque dar conto, in motivazione, dell’istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o capace di abusi ¦”.
Nella fattispecie in esame, all’opposto, la motivazione adottata dalla P.A. appare generica in quanto consistente in un mero rinvio alla denuncia del 1995 senza altra specificazione, circostanza che non può ex se costituire motivo fondante l’impugnato provvedimento.
Come evidenziato da T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 28 gennaio 2014, n. 264, “Gli artt. 8-13, t.u. 18 giugno 1931 n. 773 assegnano un’ampia sfera di discrezionalità  all’Autorità  di pubblica sicurezza in ordine al diniego o alla revoca delle licenze o autorizzazioni ivi contemplate, ma al tempo stesso hanno pure previsto la necessità  di una adeguata motivazione al riguardo; di conseguenza non può ritenersi che la mera sottoposizione dell’interessato a un’indagine penale possa comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest’ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità  ragionevole circa l’abuso dell’autorizzazione.”.
Inoltre, Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2013, n. 4983 ha affermato che “La mera attribuzione di un fatto penalmente rilevante, in conseguenza di una denuncia dell’interessato per presunti reati non meglio circostanziati di truffa e falso, non costituisce, in assenza di univoci e dettagliati indizi e comunque prima che sia intervenuta la sentenza di condanna, elemento determinante e sufficiente per ritenere insussistente il requisito della buona condotta di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 138 comma 1, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 in capo ad una guardia giurata atteso che la prova della possibilità  di abuso, che ex art. 10, cit. r.d. n. 773 del 1931 legittima il potere di sospensione del titolo, non può dirsi fornita con il mero riferimento ad una denuncia per reati di truffa e falso non meglio circostanziati e dettagliati.”.
Pertanto, l’Amministrazione resistente, laddove avesse voluto porre validamente a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza del-OMISSIS-le due circostanze in precedenza analizzate (i.e. esistenza di una denuncia a suo carico in data 14.5.1995 per i reati di oltraggio aggravato e danneggiamento; appartenenza dello stesso istante ad una famiglia di pregiudicati dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni in genere), avrebbe dovuto individuare univoci e circostanziati indizi (da indicare dettagliatamente in motivazione) tali da far ritenere non sussistente il requisito della buona condotta.
In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato appare generica e, conseguentemente, violativa del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità  amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà  conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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