Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Licenza di vigilanza –  Consorzio – Richiesta ampliamento ex art. 133 Tulps – Analitica indicazione beni di proprietà  – Non occorre – Rigetto – Illegittimità  

E’ illegittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di ampliamento della licenza prefettizia per la vigilanza su tutti i beni di proprietà  dei consorziati, ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S, per mancata indicazione dei beni da vigilare, in quanto l’art. 133 T.U.L.P.S. in questione non subordina il rilascio dell’autorizzazione alla preventiva individuazione ed elencazione delle proprietà  da vigilare, menzionando genericamente le attività  “di vigilanza e custodia delle proprietà  mobiliari e immobiliari”.

. 01376/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2014, proposto da: 
Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierfrancesco Viti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via N. Bavaro, 75; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Barletta, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 325/201/16°/Area I del 24.04.2014 emessa dal Dirigente dell’Area I della Prefettura di Barletta Andria Trani, nella parte in cui dispone il rigetto dell’istanza avanzata dal ricorrente in data 12.05.2010 avente ad oggetto la richiesta di ampliamento della licenza prefettizia per la vigilanza su tutti i beni di proprietà  dei consorziati ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S.;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè sconosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Barletta e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Delle Foglie, su delega dell’avv. Pierfrancesco Viti, e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente, già  autorizzato a svolgere attività  di vigilanza con riguardo ai beni agricoli e rurali dei propri consorziati anche mediante servizio di radio allarme, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del diniego opposto dalla Prefettura di BAT all’autorizzazione all’estensione dell’attività  di vigilanza su tutti i beni dei consorziati.
Premette in fatto di aver inoltrato, in data 12.5.2010, apposita istanza alla Prefettura di Bari, all’epoca competente, la quale invitava il Consorzio a modificare il proprio statuto al fine di specificare espressamente tra le finalità  anche quella di vigilanza su tutti i beni dei consorziati (non già  quindi solo quelli “agricoli” o “rurali”).
Parte ricorrente provvedeva allora ad apportare le modifiche del caso.
Accadeva poi che nelle more della definizione del procedimento, la pratica venisse trasferita alla Prefettura di Barletta, Andria Trani, frattanto divenuta competente per territorio, che con comunicazione ex art.10bis l. n.241/90, invitava l’interessato ad un nuovo adeguamento dello statuto, cui il Consorzio ottemperava, inviando altresì proprie osservazioni in merito alla fondatezza dell’istanza.
Con la nota qui impugnata, del 24.4.2014, in riscontro all’intimazione fatta dall’ente a concludere celermente il procedimento, la Prefettura comunicava di non poter concedere l’autorizzazione all’ampliamento della licenza prefettizia in quanto nell’istanza all’uopo presentata “non si fa menzione alcuna in ordine all’ubicazione dei beni dei consorziati da vigilare”.
Il Consorzio ha quindi impugnato la predetta nota, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10bis l. n. 241/90, in quanto la motivazione in base alla quale è stata negata l’autorizzazione è estranea a quella indicata nella precedente comunicazione ex art10 bis; e violazione dell’art.133 TULPS ed eccesso di potere sotto diversi profili, atteso che la norma non fa riferimento alla necessaria preventiva indicazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà  dei consorziati, e che il preventivo censimento della totalità  dei beni sarebbe oltretutto illogico ed irrazionale sotto diversi profili.
Con atto del 21.6.2014, si sono formalmente costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Alla Camera di Consiglio del 26.6.2014, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente avanzata col ricorso, “Considerato che l’indicazione dettagliata dei beni di proprietà  dei consorziati, come richiesta dall’Amministrazione resistente, non può configurarsi quale presupposto necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’estensione dell’attività  di vigilanza, ma rilevare semmai nel momento successivo della verifica dell’ambito di operatività  del Consorzio” (Ord. n. 373/2014).
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’inottemperanza da parte della Prefettura al decisum cautelare, la quale nel dare riscontro alla diffida del Consorzio, ha ritenuto che l’ordinanza in questione avesse solo “sospeso” un preavviso di diniego, atto endoprocedimentale e non impugnabile.
Alla Pubblica Udienza del 21.5.2015, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento per le medesime considerazioni già  svolte in sede cautelare e qui integralmente confermate.
La Prefettura ha infatti negato con la nota impugnata – avente natura provvedimentale -l’autorizzazione all’estensione dell’attività  di vigilanza a tutti i beni dei consorziati, sull’unico presupposto della mancata indicazione dei beni in questione nell’istanza presentata.
Tale motivazione, non corrispondente alle ragioni di diniego espresse nel preavviso di rigetto del 5.3.2013, relative invece agli artt. 3, 9 e 11 dello statuto, appare comunque illogica e irrispettosa dell’art.133 TULPS.
La norma in questione infatti non subordina il rilascio dell’autorizzazione alla preventiva individuazione ed elencazione delle proprietà  da vigilare, parlando genericamente “di vigilanza e custodia delle proprietà  mobiliari e immobiliari”.
D’altronde, come evidenziato nello stesso ricorso, sarebbe irragionevole circoscrivere il titolo di polizia alla situazione mobiliare e immobiliare esistente al momento del rilascio dell’autorizzazione, senza tener conto dei beni che potrebbero in un futuro venire in possesso degli interessati o cessare dalla loro disponibilità .
Senza considerare poi il fatto che l’oggetto dell’istanza è comunque ben circoscritto ai beni di proprietà  dei consorziati, di cui la Prefettura conosce le generalità  in virtù della comunicazione annuale fatta ai sensi dell’art. 249 RD 635/40, beni situati in un preciso ambito territoriale (il Comune di Bisceglie, in cui il Consorzio è autorizzato ad operare).
Prova ne è che nelle autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura di Bari ad altri consorzi, prodotte dalla parte a sostegno della fondatezza delle proprie argomentazioni, non è affatto riportato l’elenco dettagliato dei beni dei consorziati, quanto semmai la considerazione della necessaria previsione dell’attività , oggetto dell’istanza, nello statuto del consorzio richiedente – condizione, come visto, realizzatasi nella fattispecie a seguito di adeguamento dell’atto e non contestata dall’Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento conseguentemente annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Prefettura di BAT ed il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio ricorrente, liquidate in €1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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