1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Appalto settori esclusi – Applicazione delle norme del D.Lgs. n. 163/2006 – Condizione


2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Appalto integrato – Impresa esecutrice lavori – Titolare di SOA adeguata  – Progettazione – Staff interno – Legittimità 
 

1. Ove la gara d’appalto sia disciplinata dall’art.22 del D.Lgs. n. 163/2006, ad essa si applicano, oltre alle previsioni specifiche per gli appalti nei settori esclusi nonchè quelle  espressamente richiamate nel bando di gara, i principi generali della materia.


2. Nell’appalto integrato la progettazione può essere svolta dalla ditta esecutrice dei lavori e titolare di adeguata attestazione SOA attraverso il proprio  staff di progettazione interno.

N. 00601/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01194/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2015, proposto da:

Eds Infrastrutture s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Perrone in Bari, Via Torre Tresca, 2/A;

contro
Infratel Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, Via Melo, 114; Agenzia Invitalia s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico; 

nei confronti di
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Arturo Satta, Anna Romano, Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari Mar.S.Giorgio, Via Abate Eustasio, 5; Alpitel Spa, Società  Mazzoni Pietro s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’atto del 29 luglio 2015 di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Ericsson Spa/Alpitel Spa/Mazzone del lotto 3 Puglia, della gara a procedura aperta indetta da Infratel Italia s.p.a. per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti a fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensive della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura;
– del provvedimento del 30 luglio 2015 con il quale la Infratel Italia s.p.a. ha comunicato la suddetta aggiudicazione definitiva della gara ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006;
– di tutti i verbali della procedura di gara nella parte in cui non escudono il R.T.I. costituita tra Ericsson s.p.a. in qualità  di mandataria e le mandanti Alpitel s.p.a. e Mazzoni Pietro s.p.a.
– dell’atto di aggiudicazione provvissoria del Lotto 3 in favore del RTI Ericsson; – di ogni altro atto a questi presupposto,connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infratel Italia s.p.a. e di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Silvestro Prenna, per delega dell’avv. Salvatore Dettori; Federico Massa; Filippo Arturo Satta;
 

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase, che non sembrano sussistere i presupposti per l’adozione dell’invocata misura cautelare, atteso che, sotto il profilo del fumus, non risultano apprezzabili positivamente le censure formulate dalla ricorrente in relazione all’offerta presentata dall’aggiudicataria;
Rilevato, in limine, che all’appalto in oggetto, rientrando nell’ambito dei c.d. “settori esclusi” ex art. 22, D.Lgs. n. 163/2006, non si applicano le norme del D.Lgs. n. 163/2006, se non in quanto espressive di principi generali ovvero se espressamente richiamate dalla lex specialis di gara;
Ritenuto, in particolare, quanto ai primi due motivi di ricorso, che a norma dell’art. 92, comma 6, ultima parte, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”, sicchè il possesso dell’attestazione SOA da parte dell’impresa Mazzoni era di per sè idoneo a provare i requisiti di qualificazione anche per l’attività  di progettazione, eseguita attraverso il proprio staff interno;
Rilevato, inoltre, che a norma del punto V.2.2 del disciplinare di gara e dell’art. 92, comma 6, prima parte, D.P.R. 207/2010, i requisiti di progettazione sono costituiti in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione, sicchè la mandante Mazzoni risulta qualificata anche per la predetta attività  in ragione del possesso della SOA (OS 19) fino alla classifica III per la progettazione;
Rilevato, quanto agli ulteriori motivi di ricorso che, a prescindere dall’esame della loro fondatezza, le carenze ivi evidenziate non appaiono rientrare tra le ipotesi sanzionate con l’espressa comminatoria dell’esclusione e comunque risultano suscettibili di regolarizzazione a norma dell’art. 38, co. 2 bis del Codice dei Contratti pubblici, espressamente richiamato negli atti di gara;
Considerato, inoltre, che la censura afferente alla carenza del requisito di regolarità  fiscale è superata alla luce della certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2015, dalla quale risulta che le varie istanze presentate dalla Mazzoni per la rateizzazione del debito fiscale sono state accolte;
Rilevato, infine, che l’elevato tecnicismo delle questioni oggetto di contenzioso, la pluralità  degli argomenti di gravame e la loro relativa novità  suggeriscono l’integrale compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)