Procedimento amministrativo – Provvedimento – Annullamento d’ufficio – Comunicazione di avvio del procedimento – Motivazione

Il provvedimento che dispone l’annullamento d’ufficio di una gara pubblica per l’affidamento di servizi è viziato quando sia  mancata qualsiasi comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti portatori di una posizione giuridica differenziata e qualificata, nonchè quando non sia stata spesa  alcuna considerazione e motivazione sul legittimo affidamento da costoro maturato, alla luce del disposto di cui all’art. 21nonies, comma 1, L. n. 241/1990.

N. 00600/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00465/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano”, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Fenech, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari;

nei confronti di
Confraternita Misericordia Bisceglie Soccorso Volontario;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 55907/5 del 19.3.2015 a firma del Direttore Area Gestione Patrimonio della Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale Bari Area Gestione Patrimonio (U.O. Appalti e Contratti) Rag. Giovanni Latesoriere, avente ad oggetto: “Bando di selezione per l’affidamento del servizio trasporto di emergenza per sistema 118 territorio competenza della ASL Bari. Esito verifica documentazione tecnica”;
della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Bari n. 0758 del 25.5.2015 a firma del Dott. Vito Montanaro, pubblicato sul Servizio Albo Pretorio sito web della ASL BA in data 25.5.2015;
nonchè
per motivi aggiunti
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Bari n. 1520 del 11.8.2015 a firma del Dott. Vito Montanaro, pubblicato sul Servizio Albo Pretorio sito web della ASL BA in data 13.8.2015;
nonchè di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Carmelo Stefanì, per delega dell’avv. Pietro Fenech;
 

Rilevato che, con Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Bari n. 1520 del 11.8.2015, la detta Amministrazione ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura avente ad oggetto “Bando di selezione per l’affidamento del servizio trasporto di emergenza per sistema 118 territorio competenza della ASL Bari”;
Rilevato, preliminarmente ed in rito, che l’impugnativa del provvedimento in esame deve essere valutata nella parte relativa allo specifico interesse a ricorrere della Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano”, ossia limitatamente all’assegnazione della postazione 118 presso il Comune di Putignano (BA);
Considerato che, ad una valutazione terza ed imparziale, il detto provvedimento, nei limiti di cui sopra, appare inficiato da plurimi vizi di legittimità , sia sul piano procedimentale che su quello sostanziale;
Considerato, infatti, che, sotto il primo profilo, è mancata qualunque comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di parte ricorrente, di per sè da considerarsi portatrice di una posizione giuridica chiaramente differenziata e qualificata, in conseguenza del tortuoso percorso amministrativo e giurisdizionale che ha caratterizzato la gara in esame;
Considerato, altresì, che, sotto il secondo profilo, è mancata qualunque considerazione e motivazione sul legittimo affidamento maturato dalla Associazione ricorrente, alla luce del disposto di cui all’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990 e delle indicazioni desumibili dalla Ordinanza n. 366/2015 di questo T.A.R.;
Rilevato che sussiste altresì il periculum in mora così come rappresentato in ricorso, in quanto, dalla disposta esclusione, l’Associazione ricorrente ritrae un danno irreparabile dal punto di vista dello svolgimento delle proprie finalità  statutarie;
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che debba applicarsi il principio della soccombenza nei rapporti fra l’Associazione ricorrente e la Azienda Sanitaria Locale Bari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) dispone il riesame della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Bari n. 1520 del 11.8.2015 nei sensi di cui in motivazione;
b) conferma per la trattazione di merito del ricorso – integralmente inteso – l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Associazione di Pubblica Assistenza “Gruppo Volontari Valenzano”, che liquida in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)