Enti e organi della p.A. – Comune – Bando per valorizzazione suoli comunali – Fattispecie 

Non può dolersi della perdita di possesso di un suolo comunale il soggetto che lo gestiva e sia incorso nella cessazione del rapporto, alla quale consegue la restituzione del suolo al Comune: ne discende che lo stesso soggetto non può utilmente impugnare gli atti della gara con la quale l’Ente ha inteso affidare a terzi la concessione per la valorizzazione del suolo medesimo.

N. 00573/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01171/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società  Cooperativa Sociale “Solidarietà  e Lavoro a r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, 47;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Fabrizio Solimini, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Caruso in Bari, viale Unità  d’Italia, 88;
nei confronti di
Azienda Agrituristica “Donna Franca” di Roselli Francesca e Visicchio Domenico s.n.c.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione di valorizzazione di terreni di proprietà  comunale a firma del Direttore d’Area 3 del Comune di Ruvo di Puglia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ruvo di Puglia in data 1.8.2014;
– di ogni altro atto connesso, presupposto nonchè conseguente ed esecutivo ed anche quelli ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 ottobre 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 10/158 dell’11.9.2024 del Comune di Ruvo di Puglia;
– di ogni altro atto connesso, presupposto nonchè conseguente ed esecutivo ed anche quelli ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 aprile 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’avviso pubblico a firma del Direttore d’Area 3 Politiche di Sviluppo Coordinamento Appalti e contratti del Comune di Ruvo di Puglia datato 27.3.2015, pubblicato in pari data all’Albo del Comune di Ruvo di Puglia;
– di ogni altro atto connesso, presupposto nonchè conseguente ed esecutivo ed anche quelli ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 settembre 2015, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’Avviso Pubblico a firma del Direttore d’Area 3 Politiche di Sviluppo Coordinamento Appalti e Contratti del Comune di Ruvo di Puglia, datato 13.7.2015, pubblicato in pari data all’Albo del Comune di Ruvo di Puglia, sotto la voce “Affidamento in Concessione Valorizzazione Terreni di proprietà  comunali” del seguente tenore: “Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione di valorizzazione di terreni di proprietà  comunale. Comunicazione esito di gara.”;
– del provvedimento di aggiudicazione della procedura de qua in favore della controinteressata Azienda Agrituristica “Donna Franca” di Roselli Francesca e Visicchio Domenico s.n.c.;
– di ogni altro atto connesso, presupposto nonchè conseguente ed esecutivo ed anche quelli ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Gramegna e Nicola Fabrizio Solimini;
 
Rilevato che la perdita del possesso dei fondi per cui è causa da parte dei soci della Cooperativa ricorrente è conseguenza dell’attuazione della determina comunale n. 10/109 del 27.3.2013 ritenuta legittima dall’ordinanza cautelare n. 341/2013 del T.A.R. Bari (confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3882/2013) e della determina comunale n. 40/17 del 14.1.2014 ritenuta legittima dall’ordinanza cautelare n. 236/2014 del T.A.R. Bari (confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3844/2014), ed ancor prima della doverosa applicazione dell’art. 2 della convenzione in forza del quale “Alla scadenza i terreni torneranno nella piena disponibilità  del Comune, senza alcuna formalità  o preavviso, nello stato in cui si verranno a trovare, senza alcun onere per il Comune.”;
Ritenuto, pertanto, che ad un sommario esame proprio della fase cautelare il Comune appare legittimato a procedere con l’affidamento contestato da parte ricorrente;
Rilevato, altresì, che, secondo quanto evidenziato dal Comune di Ruvo di Puglia nella memoria depositata in data 2.10.2015, lo sgombero dei terreni per cui è causa è già  avvenuto ed il Comune ha provveduto, con l’assistenza alla forza pubblica, ad immettersi nel possesso materiale di tutti i beni oggetto del bando impugnato; che quindi il prospettato pregiudizio non appare più attuale;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)