1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Aggiudicazione – Oneri per la sicurezza del lavoro – Appalto di servizi – Omessa indicazione nell’offerta – Esclusione dell’aggiudicatario – Non sussiste


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta economicamente più vantaggiosa  – Giudizio di congruità  – Offerta con punteggio complessivo inferiore ai 4/5 (art. 86, comma 2, D.Lgs n. 163/2006) – Ammissibilità  

1. In caso di appalto di servizi (o forniture), la mancata indicazione nell’offerta economica dei costi interni per la sicurezza del lavoro non comporta un’automatica esclusione delle imprese dalla procedura comparativa, dovendo la stazione appaltante procedere ad una verifica sulla serietà  e sostenibilità  dell’offerta economica nel suo insieme. 


2. Nelle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto che le stazioni appaltanti valutano la congruità  delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, non è esclusa dal D.Lgs n. 163/2006 la valutazione della congruità  di ogni altra offerta – anche quella il cui punteggio complessivo sia inferiore ai 4/5 – la quale, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

N. 00575/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01183/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2015, proposto da Soc. Coop. Sociale Labor Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio in Bari, via Niccolò Pizzoli, 8;

contro
Comune di Lesina, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni, 3;

nei confronti di
Albano Bruno s.r.l.;
Azienda Agricola F.lli Buccelletti s.r.l.;

per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
– della determina del Responsabile del IV Settore del Comune di Lesina n. 416 Reg. Generale del 16.7.2015, comunicata con nota prot. n. 9631 del 17.7.2015, recante aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI Albano Bruno s.r.l. e F.lli Buccelletti s.r.l. della gara per l’affidamento dei servizi di “Gestione e manutenzione del verde pubblico, piccole manutenzioni del patrimonio viario e facchinaggio”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per la condanna del Comune di Lesina al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica previa, ove occorra, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato e, in subordine, per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lesina;
Vista la domanda di concessione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, su delega dell’avv. Michaela De Stasio, e Giacinto Lombardi;
 

Rilevato che con il primo motivo di ricorso l’interessata Labor Onlus contesta l’omessa indicazione, da parte della aggiudicataria ATI Albano s.r.l. – F.lli Buccelletti s.r.l., nella propria offerta economica degli oneri della sicurezza interni;
Rilevato che l’appalto per cui è causa ha ad oggetto servizi in relazione ai quali sussiste contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità  di indicazione, nell’offerta economica a pena di esclusione, degli oneri per la sicurezza interni;
Ritenuto di condividere sul punto l’orientamento espresso dalla Sezione con ordinanza n. 539 del 9.10.2014 e con sentenza n. 41 del 13.1.2015 (pronunce relative ad un appalto di fornitura) in forza del quale la mancata indicazione degli oneri di sicurezza per rischio specifico rileva ai soli fini della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta;
Rilevato che in tal senso depongono anche decisioni del Consiglio di Stato (aventi ad oggetto appalti non di lavori) successive alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 20 marzo 2015, Plenaria che impone la specifica indicazione nell’offerta economica dei costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara;
Considerato in particolare che Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2015, n. 1723 (relativa ad appalto di servizi), Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1798 (relativa ad appalto di fornitura), Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2388 (relativa ad appalto di servizi), Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662 (relativa ad appalto di servizi) sostengono l’impossibilità  di addivenire ad una automatica esclusione delle imprese dalla procedura comparativa nel caso di omessa indicazione degli oneri per la sicurezza interni nell’offerta economica, dovendo la stazione appaltante procedere ad una verifica sulla serietà  e sostenibilità  dell’offerta economica nel suo insieme, ragione per cui l’impresa concorrente deve essere chiamata a specificali nell’ambito della fase di verifica della congruità  dell’offerta stessa;
Ritenuto che la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta può altresì costituire la sede idonea al fine di verificare la sanabilità  ex art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dall’art. 39 decreto legge n. 90 del 24.6.2014ratione temporis applicabile alla procedura de qua [bando di gara spedito alla GUUE in data 24.12.2014]) della originaria omissione della indicazione dei costi per la sicurezza interni, omissione contenuta nell’offerta della controinteressata;
Rilevato, inoltre, che detta omissione appare indotta dalla formulazione del modello D allegato al disciplinare di gara (che contempla unicamente l’indicazione degli oneri per la sicurezza “da interferenze” preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in € 7.500,00, conformemente a quanto previsto al punto IV del disciplinare di gara);
Rilevato, tuttavia, che nelle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quale quella per cui è causa) in forza dell’art. 86, comma 2 dlgs n. 163/2006 “¦ le stazioni appaltanti valutano la congruità  delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”;
Considerato che nel caso di specie il punteggio attribuito all’offerta tecnica della controinteressata ATI Albano s.r.l. – F.lli Buccelletti s.r.l. (pari a 43,50) è inferiore ai 4/5 (i.e. 56) dei punti massimi (70) previsti dal disciplinare di gara per l’offerta tecnica;
Rilevato, quindi, che in conseguenza della applicazione del mero calcolo matematico di cui all’art. 86, comma 2 dlgs n. 163/2006 la stazione appaltante non era tenuta alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica della controinteressata;
Ritenuto, tuttavia, che dal comma 2 dell’art. 86 dlgs n. 163/2006 non è dato inferire un divieto per la stazione appaltante di procedere alla verifica dell’anomalia nel caso in cui non sia superata la soglia numerica di cui alla citata disposizione; che all’opposto il comma 3 prevede che “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità  di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”;
Ritenuto che, in conseguenza della applicazione del principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in precedenza citata (i.e. necessità  della verifica dell’anomalia, nel caso di specie omessa, per consentire alla stazione appaltante di appurare la serietà  e la sostenibilità , nel suo insieme, dell’offerta economica priva della specifica indicazione degli oneri per la sicurezza interni), nella presente fattispecie la stazione appaltante deve procedere alla verifica della anomalia della offerta economica della controinteressata, peraltro caratterizzata da un rilevante ribasso (40%), in contraddittorio con la stessa ATI, anche alla luce delle censure formulate da parte ricorrente nel motivo di gravame sub 2 (cfr. pagg. 6 e ss. dell’atto introduttivo);
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada accolta ai fini del riesame nei sensi in precedenza evidenziati, da completarsi entro il termine che il Collegio ritiene congruo fissare in 30 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)