Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti  speciali – Capacità  tecnica – Valutazione servizi di architettura e ingegneria per  lavori non effettuati – Art. 263, co.2, D.Lgs. n. 207/2010 – Legittimità   

Va rigettata l’istanza cautelare in relazione allo scrutinio dei requisiti capacità  tecnica in una gara d’appalto, laddove risulti da parte della S.A., la corretta valutazione dei servizi di architettura e ingegneria svolti  in favore di privati dall’aggiudicataria, anche se non risultino realizzati i relativi lavori, sulla scorta delle disposizioni di cui all’art. 263, co. 2, D.P.R. 207/2000.

N. 00572/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01167/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2015, proposto da:
Finepro s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con arch. Michele Sgobba, Ing. Marco Pellegrini, Piemme Studio Associato di Piccolo e Minafra, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8; 
nei confronti di
Advenco Ingegneria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione R.C.G.1830 del 14/8/2015 (comunicata il successivo 19 agosto 2015) con la quale il Dirigente della III Area del Comune di Putignano ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla Advenco Ingegneria s.r.l. della gara bandita dall’Ente (CIG 5970817A0D) mediante il sistema della “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione e contabilità  dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e predisposizione documentazione antincendio per l’intervento di completamento della riqualificazione dell’area urbana dei capannoni laboratorio e della delocalizzazione nell’area ex autodromo”;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguenziale e connesso.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e di Advenco Ingegneria s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala; Vito Aurelio Pappalepore; Andrea Sticchi Damiani;
 
Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, che, impregiudicato un più approfondito scrutinio dell’eccezione di improcedibilità  formulata dall’Amministrazione resistente, l’istanza cautelare non pare positivamente apprezzabile in punto di fumus;
Rilevato, in particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, che i servizi svolti in favore di privati, indicati dall’aggiudicataria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità  tecnica, siano stati correttamente valutati dalla S.A. anche se non risultano realizzati i relativi lavori, soccorrendo all’uopo le disposizioni di cui all’art. 263, co. 2, D.P.R. 207/2000, nei termini chiariti dalla Sezione con sent. n. 627/2015, nonchè dal Consiglio di Stato con sentenza n. 692/2015, alle cui motivazioni si fa rinvio;
Rilevato, inoltre, che non pare affetta da illogicità  nè erroneità  la valutazione espressa dal Comune di Putignano, nella misura in cui ha considerato come affini a quelli oggetto di affidamento i servizi di punta indicati da Advenco Ingegneria, essendo relativi a progetti di riqualificazione urbana e tenuto conto degli oggettivi criteri fissati dal disciplinare di gara, punto 9.2, pag. 13, così come desumibili dalle tariffe professionali e dal D.M. della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)