1. Contratti  pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Verifica- Previsione nella   lex specialis – Autovincolo 


2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Verifica – Procedimento – Fattispecie 


3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Verifica – Esito positivo – Palese difetto motivazione e istruttoria  – Conseguenze

. Quando l’Amministrazione appaltante decide di sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria a giudizio di verifica della congruità  dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs. 163/2006, così avvalendosi della facoltà  prevista dalla lex specialis di gara, si autovincola al rispetto della relativa disciplina.


2.  Non rileva l’errore  materiale  commesso nella redazione delle giustificazioni di anomalia dell’offerta in una gara d’appalto, se il discostamento dal costo presentato in sede di offerta risulti avere un’incidenza solo minima sull’affidabilità  complessiva dell’offerta.


3. Appare affetta da difetto d’istruttoria e di motivazione la decisione della S.A. di ritenere congrua e giustificata l’offerta dell’aggiudicataria, pur avendo questa omesso del tutto di giustificare diverse e significative voci di costo (quali ad esempio, nella specie,  quelle relative all’istituenda sede operativa dell’Ente in provincia di Bari, nonchè gli oneri derivanti dal pagamento dell’I.R.A.P.).

N. 00570/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01128/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2015, proposto da:
Sama Event Comunication Agency, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello, Valeria Logrillo, con domicilio eletto in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;
contro
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, Via Melo, 114; 
nei confronti di
Animania di V. Secondulfo, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Sorrentino, con domicilio eletto presso Koro Studio in Bari, Via Giuseppe Capruzzi, 240; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del Sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari del 30 luglio 2015 con cui è stata deliberata l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico nell’ambito delle attività  artistiche e di altri eventi programmati dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari CIG 6247013E32”, per il periodo di 12 mesi in favore dell’impresa ANIMANIA di V. Secondulfo con sede in Napoli e di tutti i suoi allegati;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e di Animania di V. Secondulfo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Saverio Nitti, per delega dell’avv. Francesco Paolo Bello e Valeria Logrillo; Pierluigi Balducci; Paolo Sorrentino;
 
Rilevato preliminarmente, in punto di fumus, che l’Amministrazione, nel decidere di sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria a giudizio di verifica della congruità  dell’offerta ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs. 163/2006 (così avvalendosi della facoltà  prevista dalla lex specialis di gara), si è autovincolata al rispetto della relativa disciplina;
Rilevato, inoltre, che non appare fondato il primo motivo di ricorso, atteso che a fronte della discrepanza emersa tra costi per la sicurezza dichiarati dall’impresa aggiudicataria in sede di domanda (€ 2.500,00) ed in sede di giustificazioni (€ 1.950,00), non sembra implausibile l’errore materiale commesso nella redazione delle giustificazioni, anche considerato che tale discostamento risulta avere un’incidenza solo minima sull’affidabilità  complessiva dell’offerta;
Rilevato, invece, con riguardo al secondo motivo, che appare affetta da difetto d’istruttoria e di motivazione la decisione della S.A. di ritenere congrua e giustificata l’offerta dell’aggiudicataria, pur avendo questa omesso del tutto di giustificare diverse e significative voci di costo, quali ad esempio quelle relative all’istituenda sede operativa in provincia di Bari, nonchè gli oneri derivanti dal pagamento dell’I.R.A.P.;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada accolta ai fini del riesame, da completarsi entro il termine che il Collegio ritiene congruo fissare in 30 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)