1. Sanità  e farmacie – Richiesta pagamento prestazioni per S.S.R.- Omessa impugnazione delibera ASL di fissazione tetti di spesa aziendali – Conseguenze 
2. Processo amministrativo – Applicazione del principio della ragion più liquida – Possibilità  

1. E’ inammissibile il ricorso proposto avverso una deliberazione ASL recante la fissazione dei tetti di spesa per le singole case di cura al fine di ottenere la pronuncia di illegittimità  del calcolo effettuato e, di conseguenza, il pagamento delle prestazioni rese per il S.S.R., allorquando non sia impugnata la deliberazione con la quale sono stati fissati i tetti di spesa aziendali. Infatti, l’atto di ripartizione dei tetti spesa per le case di cura non può prescindere ed, anzi, è strettamente connesso nonchè dipendente dalla fissazione dei tetti di spesa aziendali, dal quale si riverberano gli effetti sulle delibere successive.


2. In applicazione del principio della ragione più liquida di cui agli art. 49, co.2, e 74 c.p.a.,  si può prescindere dalla valutazione di tutte le eccezioni di inammissibilità  del ricorso, ritenendosi preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida.

N. 01284/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2014, proposto da: 
Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Agostino Meale, Antonio Battiante, con domicilio eletto presso Agostino Meale, in Bari, Via Celentano, n. 27; 
contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, Via Abate Gimma, n. 231; 
per l’annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 414 del 4 aprile 2014;
di ogni altro provvedimento a essa presupposto, connesso e consequenziale;
nonchè per la declaratoria del diritto della Società  ricorrente al pagamento delle prestazioni rese per il S.S.R. per l’anno 2013 utilizzando come parametro il valore del tetto di spesa del 2012, ma per come rideterminato eliminando gli errori di calcolo in cui è incorsa l’ASL nell’applicazione dei criteri da essa stessa indicati e, in particolare, quelli di computo commessi nelle deliberazioni del D.G. nn. 761 del 18.05.2012 e 1247 del 07.08.2012;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Agostino Meale e avv. Raffaele Daloiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, inviato alla notifica in data 30.5.2014 e depositato in data 7.6.2014, la Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. ha impugnato, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio, la deliberazione del Direttore Generale con la quale l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha fissato, per l’anno 2013, i tetti di spesa per le singole case di cura.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione e falsa applicazione degli articoli 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, 15, comma 14 del D.Lgs. n. 95 del 2012 (conv. in L. 135/2012), articoli 20, comma 4 e 25 comma 2, della L.R. 28 del 2000, 17, comma 1, lett. c), della L.R. 14 del 2004, 17, comma 2 e 3, della L.R. n. 26 del 2006, violazione e falsa applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 2009, eccesso di potere per erroneità  e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità  e irrazionalità , violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241 del 1990, violazione dei principi di buona fede e di buona amministrazione nei rapporti di prestazione con i privati: articoli 2 e 97 della Costituzione, art. 1175 e 1375 c.c., violazione della libertà  di iniziativa economica privata, del diritto alla salute, del diritto alla tutela giurisdizionale: articoli 2, 97, 41, 32, 24, 113 della Costituzione, eccesso di potere: erroneità  dei presupposti.
Con atto depositato in data 3.7.2014 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia chiedendo la reiezione del ricorso e di tutte le domande ivi contenute perchè irricevibili, inammissibili e comunque infondati.
All’Udienza Pubblica del 2.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2014, ritiene di poter prescindere dalla valutazione delle eccezioni di inammissibilità  del ricorso per acquiescenza e difetto di interesse, nonchè per inoppugnabilità  della deliberazione dell’ASL di Foggia n. 761 del 18.5.2012, atteso che quest’ultimo risulta essere inammissibile per omessa impugnazione della deliberazione n. 1021 del 24.6.2013, così come evidenziato dall’ASL di Foggia con la memoria depositata il 1.6.2015 (in merito al principio della ragione più liquida si richiama quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27.4.2015, n. 5 “la possibilità , come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità  della risorsa – giustizia (cfr. da ultimo Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.; Ad. plen., n. 9 del 2014 cit.), derogando alla naturale rigidità  dell’ordine di esame, ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida <<¦sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. ¦.sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite¦>> (Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.), e purchè sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.)”).
La ricorrente impugna solo la deliberazione del Direttore Generale con cui l’ASL di Foggia ha fissato, per ogni singola casa di cura, il tetto di spesa per l’anno 2013, ma, in realtà , deduce l’erroneità  della determinazione del tetto di spesa aziendale relativo all’anno 2013 che deriverebbe da vizi che attengono al calcolo del tetto di spesa aziendale relativo all’anno 2012.
E’ la stessa ricorrente ad evidenziare nella memoria di replica depositata in data 11.6.2015 che “la Società  ricorrente chiede che il fondo unico (negli anni) su cui calcolare i tetti individuali di spesa sia correttamente individuato e non, come ex adverso asserito, di conseguire ulteriori somme rispetto a quelle già  assegnate”.
Con il primo motivo di ricorso (pagina dieci), infatti, la ricorrente afferma che il computo del fondo unico dell’ASL di Foggia per prestazioni ospedaliere da privati per il 2012 era errato e che, per conseguenza, errato era anche il computo dei tetti fissati per quell’anno, evidenziando le ragioni per le quali tale computo sarebbe errato.
In particolare, secondo la ricorrente, il corretto fatturato 2009 (ossia il totale di quanto effettivamente corrisposto alle case di cura dall’ASL di Foggia per le prestazioni ospedaliere rese in quell’anno) era di Euro 24.067.614,05 e che, applicando a tale ammontare il taglio del 10% del piano di rientro, il valore corretto del fondo 2012 doveva essere di Euro 21.660.852,64 e non di Euro 20.478.200,00, valore indicato nella deliberazione (mai impugnata) n. 761 del 18.5.2012 e ripreso, come valore di partenza, nella deliberazione n. 1021 del 24.6.2013 che ha fissato appunto il tetto di spesa aziendale per il 2013 (anch’essa non impugnata).
La ricorrente evidenzia che è su tale valore che la deliberazione n. 414 del 2014 (unico provvedimento impugnato con il ricorso) avrebbe dovuto calcolare il tetto di spesa per l’anno 2013 della ricorrente, precisando “come invero i tetti di tutte le altre Case di Cura”.
La ricorrente sostiene che laddove la deliberazione n. 3007 del 2013 richiama, come parametro per il 2013, il livello di spesa 2012, la stessa si riferiva “alla spesa esattamente computata: ossia determinata per via di calcoli che siano svolti correttamente¦”.
La ricorrente continua osservando che “se fondo unico e tetti 2012 non fossero stati esattamente computati essi dovrebbero comunque essere corretti al fine di utilizzarli come parametro di calcolo per il 2013”.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che il Direttore Generale avrebbe dovuto prendere atto degli errori di computo commessi, in quanto al momento in cui ha adottato la deliberazione n. 414 del 2014 tali errori gli erano noti, sia perchè segnalati dalla Società  ricorrente e dall’AIOP regionale, sia perchè gli stessi risultavano da una sentenza pronunciata da questo Tribunale, sez. II, 7 ottobre 2013, n. 1362.
Anche le censure ivi sollevate attengono alla determinazione del tetto di spesa aziendale per l’anno 2012.
Più nello specifico, la ricorrente evidenzia che nella deliberazione n. 761 del 2012, con cui è stato fissato il fondo aziendale complessivo per l’anno 2012, non si da conto delle voci di computo, ma si sente la necessità  di richiamare nelle premesse che “la spesa dell’anno 2011 sostenuta..nei confronti delle case di cura private, è quella stabilita dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1104 del 7 luglio 2011 ed è pari a € 21.556.000,00”.
Ebbene, secondo la ricorrente il richiamo del valore del fondo aziendale 2011 per come determinato dalla deliberazione dell’ASL di Foggia n. 1104 del 2011 insieme all’omessa indicazione del fatturato 2009 rileverebbe che il fondo aziendale complessivo 2012 è stato determinato dalla deliberazione n. 761 del 2012 facendo affidamento sugli elementi di calcolo usati nella deliberazione n. 1104 del 2011 per determinare il fondo 2011, deliberazione che era già  stata annullata da questo Tribunale proprio con la Sentenza n. 1362 del 2013.
Tenendo presente quanto sopra, il valore del fondo 2012 sarebbe risultato, a parere della ricorrente, di Euro 20.721.376,14 e non già  di Euro 20.748.200,00.
Ebbene, il tetto di spesa aziendale, per l’anno 2013, è stato fissato dall’ASL di Foggia con la deliberazione n. 1021 del 24.6.2013 avente ad oggetto “Tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni di spedalità  da privati, valevole per l’anno 2013”.
Del resto, è la stessa ricorrente, a pagina otto del ricorso, a confermare tale assunto: “solo con la deliberazione n. 1021 del 24.6.2013 ha fissato il fondo aziendale per il 2013 applicando, secondo quanto prescritto dall’art. 15, co. 14, del d.l. n. 95/2012, al fondo 2012 il taglio dell’1%”.
In tale atto si legge “Delibera di fissare il tetto aziendale per l’acquisto di prestazioni di spedalità , per l’anno 2013, nella misura di € 20.262.640,00”.
Nelle premesse della suddetta deliberazione si richiama la deliberazione aziendale n. 721 (rectius 761) del 18 maggio 2012 recante come oggetto “Determinazione del tetto di spesa aziendale anno 2012 per le case di cura private istituzionalmente accreditate” che fissava il tetto di spesa per l’anno 2012 in Euro 20.478.200,00 e si cita l’articolo 15 del D.Lgs. n. 95 del 2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 che impone le decurtazioni della spesa sanitaria.
Più nello specifico, nella delibera si evidenzia che “occorre far riferimento alla spesa dell’anno 2011 sostenuta nei confronti delle case di cura private, in quanto indice per applicare le decurtazioni, tale spesa è stata fissata in forza della deliberazione aziendale n. 1104 del 7 luglio 2011, nella misura di Euro 21.556.000,00” e successivamente si precisa che “occorrerà  quindi ridurre, di tale importo, quanto già  fissato quale valore del tetto di spesa per l’ospedalità  privata, per l’anno 2012, così determinandosi il valore del tetto di spesa per l’anno 2013 pari a € 20.262.640,00 (20.478.200,00-215.560,00)”.
Già  da tale deliberazione emergeva chiaramente che l’ASL di Foggia aveva preso in considerazione, quale valore sul quale applicare le decurtazioni di che trattasi, il tetto di spesa generale fissato per l’anno 2012 con deliberazione n. 761 del 18.5.2012 (Euro 20.478.200,00).
Pertanto, la ricorrente – a prescindere dalla questione della mancata impugnazione anche della deliberazione n. 761 del 18.5.2012 che ha determinato, per le case di cura private, il tetto di spesa aziendale per l’anno 2012 – avrebbe dovuto comunque almeno impugnare la deliberazione n. 1021 del 24.6.2013, per sollevare vizi che, se da un lato, attengono unicamente al calcolo del fondo aziendale fissato dall’ASL di Foggia per l’anno 2012 con la deliberazione n. 761 del 18.5.2012, dall’altro, finiscono per riverberare inevitabilmente i propri effetti anche sulle deliberazioni successive.
Ciò in quanto è la deliberazione n. 1021 del 24.6.2013 che fissa il tetto di spesa aziendale per l’anno 2013. Fintantochè tale deliberazione non venga eliminata dall’ordinamento giuridico, il tetto di spesa aziendale per l’anno 2013 risulterà  essere quello stabilito all’interno di essa e, conseguentemente, sotto questo profilo, la deliberazione n. 414 del 4.4.2014, limitandosi a ripartire tra le case di cura il tetto di spesa aziendale 2013 così come in precedenza già  fissato, non potrebbe avere un contenuto diverso.
Per completezza, si evidenzia che all’epoca della notificazione del presente ricorso (30.5.2014), la ricorrente era già  a conoscenza della sentenza n. 1362 del 7.10.2013 di questo Tribunale che ha annullato la deliberazione n. 1104 del 7.7.2011 (sentenza peraltro appellata innanzi al Consiglio di Stato).
Se, peraltro, si dovesse ritenere che la ricorrente, con il presente ricorso, intenda sollevare, in via derivata, vizi inerenti l’ammontare del singolo tetto di spesa riconosciuto alla stessa con la deliberazione n. 414 del 4.4.2014 (unico atto impugnato con il presente ricorso), quest’ultimo sarebbe comunque inammissibile per mancata notifica ad almeno una delle case di cura partecipanti alla ripartizione del fondo de quo che, in tal caso, acquisterebbero senz’altro la posizione di controinteressate.
Ne consegue l’inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Foggia n. 1021 del 24.6.2013.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. a pagare a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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