Professioni e mestieri – Esame di abilitazione all’esercizio dell’attività  forense – Valutazione – Espressa in termini numerici – Sufficienza – Condizioni

Ai sensi dell’art.46, co.5, della L.n. 247/2012,  in assenza della predeterminazione di  criteri di valutazione sufficientemente specifici e di annotazioni al margine dei elaborati, la valutazione del candidato all’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività  forense non può essere affidata alla semplice attribuzione del punteggio: ciò infatti impedirebbe di ricostruire l’iter logico della valutazione svolta  dalla Commissione e di individuare gli errori commessi dal candidato.

N. 00500/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01049/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2015, proposto da:

Luigina Monaco, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bari, alla via Piccinni, 150;

contro
Ministero della Giustizia, V Sottocommissione Esami c/o Corte d’Appello di Firenze e Commissione Esaminatrice c/o Corte d’Appello di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale del 24.4.2015 della V Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Firenze del concorso per esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2014, indetto con D.M. 11.9.2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, V Sottocommissione Esami c/o Corte d’Appello di Firenze e Commissione Esaminatrice c/o Corte d’Appello di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Tangari e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iter logico seguito nella correzione;
Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità  di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso;
Tenuto conto che l’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorchè non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo;
Tenuto conto che sussiste altresì l’allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità  di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;
Ritenuto, pertanto, che sussiste l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato;
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità  dei candidati;
Ritenuto che la correzione dovrà  essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie l’istanza cautelare ai soli fine del riesame e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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