Commercio, industria, turismo – Liberalizzazione attività  commerciali – Limite – Contemperamento interessi

La liberalizzazione degli orari delle attività  commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 3 D.L. n. 223/06, convertito in L. n. 248/06, può subire limitazioni da parte della P.A. in ragione del contemperamento degli interessi imprenditoriali con le esigenze di tutela di interessi pubblici prevalenti, quali quello alla sicurezza e all’ordine pubblico o al diritto dei cittadini alla quiete e al riposo notturno, con adeguata ponderazione delle posizioni antagoniste e conseguente motivazione.

N. 00501/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01050/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2015, proposto da:

Sabbia D’Oro Sas, Purple Beach S.r.l., Frapa Soluzioni Srl, Palmitessa e Labbate Snc, Tema Srl, Bellifreschi Srl, Torre Coccaro Srl e Luigi Spalluto, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Rucireta e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, Via Cognetti, 25;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, Via Dante N. 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza sindacale n. 324 del 5.8.2015, recante la “disciplina degli orari di svolgimento delle attività  degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi pubblici di trattenimento e svago, sale giochi, dei locali di delle manifestazioni varie per attività  accessorie e di allietamento svolte nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi commerciali”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucirreta, per la parte ricorrente e avv. Pierluigi Nocera, per l’amministrazione resistente;
 

Considerato che, ancorchè nei limiti della sommaria delibazione cautelare, l’impugnato provvedimento appare legittimo ed immune dai denunciati vizi;
Considerato che la liberalizzazione degli orari e delle attività  commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 3 del DL 223/06, convertito il legge 248/06, può subire limitazioni in ragione del contemperamento degli interessi imprenditoriali con le esigenze di tutela di interessi pubblici prevalenti, quali quello alla sicurezza e all’ordine pubblico o al diritto dei cittadini alla quiete e al riposo notturno, con adeguata ponderazione delle posizioni antagoniste e conseguente motivazione,condizioni queste ultime che ricorrono nel caso in esame;
Considerato, infine, che le attività  di allietamento (diffusione di musica a basso volume quale attività  completare, accessoria e secondaria rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande) devono contemperarsi anch’esse con le esigenze di tutela degli interessi pubblici sopra indicati e che la relativa loro limitazione oraria non pregiudica il prosieguo dell’attività  principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)