Pubblico impiego – Forze armate – Trattamento economico  – Adeguamento automatico per corpi ausiliari (militari della Croce rossa italiana) – Non sussiste – Ragioni 
 

Ai militari della Croce rossa italiana, corpo ausiliare delle Forze armate sottoposto a speciale disciplina normativa (d.lgs. n.66/2010) non è riservata -salvo che in tempo di guerra- una completa ed automatica equiparazione al trattamento economico dei pari grado delle Forze armate, la quale è invece rimessa ad appositi provvedimenti degli organi dell’Ente,  anche in relazione alle sovvenzioni statali e agli obiettivi che la Croce rossa italiana deve perseguire (v. ord. C. Cost. n.273/1999). Ne consegue che deve ritenersi pienamente legittima, quale espressione del potere discrezionale riconosciuto dalla legge, la decisione dell’organo di vertice dell’Ente con la quale al personale militare della Croce rossa italiana viene riconosciuto un adeguamento economico solo parziale (nella specie sotto il profilo della decorrenza) rispetto a quanto spettante ope legis in favore del personale non contrattualizzato delle forze armate e forze di polizia.

N. 01230/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2014, proposto da: 
Ferdinando Celotto, Alessandro Del Giudice, Vincenzo Battista, Arcangelo Raffaele Carbone, Giacomo De Paola, Vito Falcicchio, Giuseppe Lauciello, Angelo Antonio Legrottaglie, Vito Liantonio, Pietro Muscatelli, Giovanni Parrulli, Nicola Sciacovelli, Giuseppe Stallone, Michele Stallone, Nicola Tetro, Rocco Tetro, Filiberto Tortora, Natale Vessia, Francesco Colasuonno, Giovanni Peragine, Saverio Palladino, Giuseppe Rella, Francesco De Venuto, Nicola Panzarino, Giuseppe Botta, Vincenzo Esposito, Luigi Barca, Giovanni Caradonna, Michele Castelluccio, Leonardo Cusmai, Rocco Fazio, Tommaso Rossi, Domenico Stea, Muzio Belfiore, Francesco Salinaro, Giuseppe Amatulli, Vincenzo Molfetta, Giuseppe Colasuonno, Antonio Fracchiolla, Nicola Iurlo, Angelantonio Sinisi, Ascanio Licci, Michele Giuliani, Nino Santamaria, Nicola Legrottaglie, Nicola Rutigliano, Michele De Tullio, Girolamo Giove, Onofrio Strippoli, Gennaro Pagano, Michele Farella, Cloderico Padovano, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Foggia e Luca Strazzullo, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Calaprice in Bari, alla via Amendola n.166/5; 

contro
Cri – Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
a) dell’ordinanza presidenziale n. 247-14 del 10.9.2014 con la quale si determina di apportare alla gestione residui del Bilancio del Comitato Centrale CRI per l’esercizio 2014 variazioni in diminuzione relative agli arretrati contrattuali del personale militare e di vincolare l’importo complessivo, pari a €14.353.896,16 all’avanzo di amministrazione per le esigenze del Bilancio di previsione 2014;
b) della determinazione dirigenziale n. 179/14 del 25 agosto 2014, con la quale il Dirigente del Servizio trattamento economico CRI disponeva la cancellazione dei residui passivi relativi agli arretrati contrattuali del personale militare della CRI, risalenti all’anno 2013;
c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare: del verbale del Comitato di Direzione del 24 luglio 2014; della nota del Presidente Nazionale CRI prot. CRI/CC/53493 del 31.07.2014; della nota del Direttore Generale CRI prot. n. CRI/C/54075 del 4 agosto 2014; della nota del Capo Dipartimento R.U. e I.C.T. prot. n. 54481 del 5 agosto 2014; della Determinazione del Servizio TEGP n. 306 del 30.12.2013; del promemoria a firma del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione militare prot. 57421 del 25 agosto 2014; del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 19/2014 del 04.09.2014 limitatamente alla proposta “Riaccertamento residui per l’anno 2014” (punto 19.14 e punti collegati);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cri – Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Foggia e Luca Strazzullo, per la parte ricorrente e avv. dello Stato Lucrezia Principio, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, militari della Croce rossa italiana con sede di servizio nella provincia di Bari, riferiscono di essere stati destinatari di alcune ordinanze con le quali gli organi di vertice dell’Ente hanno esteso in loro favore il trattamento economico e i relativi adeguamenti contrattuali attribuiti dalla legge al personale delle Forze armate; ma con decorrenze diverse (cfr. OO.CC. n. 202 del 1°.7.2009, n. 258 del 26.5.2010 e n. 648 del 22.12.2010).
Con il gravame in epigrafe rivendicano gli arretrati contrattuali relativi al periodo 2005/2008, non contemplato nelle menzionate ordinanze.
Con nota prot. CRI/CC/18666/2014 del 7 marzo 2014 a firma del Presidente nazionale e del Direttore generale, l’Ente dichiarava invero di avere la disponibilità  finanziaria per provvedere alla corresponsione degli arretrati di cui si tratta con riferimento all’indicato periodo pregresso, giusta iscrizione di una posta di poco superiore a 14 milioni di euro nel bilancio di previsione 2013, approvato con ordinanza n. 514/2012. La circostanza trovava riscontro nell’ordinanza presidenziale n. 122 del 23 aprile 2014 di approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2013 e nei provvedimenti di compensazione adottati dall’Amministrazione resistente nella prima metà  del 2013 stesso (gli arretrati di contratto in questione sono stati compensati con le somme presuntivamente spettanti all’ente per errato inquadramento giuridico di molti militari).
Pochi mesi dopo, tuttavia, in data 31 luglio, lo stesso Presidente decideva di rivedere i menzionati impegni di spesa, già  -come detto- destinati in bilancio, in considerazione di una “grave situazione di cassa dell’Ente”; ciò che comportava la decisione di procedere allo stralcio dei residui inerenti gli arretrati in questione.
Sulla scorta di tale indirizzo, il Dirigente del Servizio Trattamento economico e giuridico del Personale disponeva la cancellazione dei predetti residui passivi con determina n. 179 del 25.8.2014, cui seguiva l’ordinanza presidenziale n. 247 del 10.9.2014 di analogo tenore.
Delle sopravvenute determinazioni veniva, quindi, informato il personale interessato con nota dello stesso Dirigente in data 7.11.2014.
I provvedimenti in questione sono oggetto del gravame in epigrafe. A siffatte determinazioni è seguita la modifica del piano di recupero, oggetto di separato gravame innanzi a questo Tar iscritto al n. 66 R.R. 2015.
Si è costituita in giudizio la Croce rossa italiana con atto prodotto in data 4 dicembre 2014 chiedendo che il gravame venga respinto.
All’udienza del 16 aprile 201, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Ciò premesso in punto di fatto, ai ricorrenti non può essere riconosciuto l’invocato adeguamento stipendiale per gli anni dal 2005 al 2008 in ragione dell’adozione dei D.P.C.M. aventi ad oggetto l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato (forze armate e forze di polizia).
La normativa applicabile al personale della Croce Rossa Italiana, invero, non consente di ritenere che vi sia un adeguamento automatico del trattamento stipendiale ogni qualvolta l’adeguamento stesso sia riconosciuto in favore del menzionato personale non contrattualizzato.
Come ben ricostruito in un precedente del Tar Lazio al quale si rinvia (sentenza n. 31/2014 della terza Sezione), la CRI non è un corpo militare appartenente alle Forze Armate bensì un corpo ausiliario delle FF.AA. disciplinato da una normativa speciale, anche in materia di trattamento stipendiale (cfr. sul punto ordinanza n. 273/99 della Corte costituzionale).
La normativa di settore originariamente contenuta nell’art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 (poi trasfuso nell’art. 1757 del d.lgs n. 66 del 2010), applicabile ratione temporis, prevedeva una completa equiparazione al trattamento economico dei pari grado delle Forze armate solo in tempo di guerra (cfr. secondo comma) disponendo invece, per il tempo di pace, che il personale della C.R.I. “riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali” (cfr. comma 1).
In tempo di pace pertanto, in applicazione della normativa su richiamata, ai dipendenti della CRI di cui si tratta non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare delle Forze armate; l’eventuale equiparazione è rimessa ad appositi provvedimenti da adottarsi dagli organi dell’ente.
Ciò è stato chiarito anche dalla Corte Costituzionale nella menzionata ordinanza, secondo cui l’adeguamento economico in favore del personale della CRI “non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell’esercito – come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa – (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell’azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità  organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità  di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici”.
Orbene, nel caso di specie, l’equiparazione e il pagamento dei relativi arretrati con riferimento al periodo 2005-2008 era stata prevista dalla determina dirigenziale del Servizio TEGP n. 306 del 30.12.2013, mai seguita da provvedimento di vertice dell’Associazione.
Al contrario emerge dagli atti di causa che, a seguito della richiamata determina, si è aperto un sub-procedimento di consultazione del M.E.F. (cfr. nota del Presidente nazionale e del Direttore generale prot. CRI/CC18666 del 17.3.2014 prodotta dall’Avvocatura distrettuale), sfociato nel rinvio degli atti all'”organo politico”, sul presupposto della non obbligatorietà  dell’equiparazione e dell’impatto finanziario dell’operazione che avrebbe richiesto un’attenta ponderazione “non limitata alla mera circostanza della potenziale disponibilità  in bilancio delle risorse..”ma che tenesse conto “della complessiva situazione finanziaria, in relazione agli obiettivi che la Croce rossa deve perseguire¦”. E proprio l’organo politico ha impartito la contestata direttiva dello stralcio dei residui destinati agli arretrati, cui è stata data attuazione -come già  anticipato nella ricostruzione in fatto- con la determina dirigenziale n. 179/14, oggetto del presente gravame. Il procedimento è culminato nell’ordinanza presidenziale n. 247/241, pure impugnata, assunta su parere favorevole allo stralcio espresso dal Collegio dei revisori (cfr. verbale n. 19 del 4.9.2014 agli atti).
In buona sostanza, la destinazione dei residui di bilancio al pagamento degli arretrati non era mai stata ratificata dagli organi di vertice dell’Ente, nell’esercizio del potere discrezionale assegnato -si ribadisce- dalla normativa di settore applicabile ratione temporis. A fronte di questo, non appaiono pertanto dirimenti nè le censure di contraddittorietà  delle finali determinazioni rispetto agli atti procedimentali e di difetto di motivazione delle stesse (che, al contrario, trovano fondamento nella sequenza procedimentale presupposta, documentata dall’Avvocatura distrettuale); nè quelle dirette a minare la correttezza dell’operazione contabile effettuata.
Per di più risulta che siano stati emessi provvedimenti che hanno limitato la decorrenza degli arretrati prima al 2010 e poi al 2011 che, in quanto rimasti inoppugnati, si sono consolidati.
3. Il ricorso va, dunque, respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata e le incertezze dello stesso Ente intimato nel definire la questione, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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