Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza di rinvio – Interessi monetari – Concessione – Fattispecie   

Il rinvio della camera di consiglio per la discussione di un’istanza cautelare può essere concesso qualora il bene della vita oggetto di controversia abbia natura patrimoniale e in particolar modo monetaria, tale da non pregiudicare interessi fondamentali (nella specie, peraltro, la corresponsione del premio di ritrovamento del bene culturale era sospesa in sede giurisdizionale (ordinanza Tar Puglia Bari, sez. III, 26 marzo 2015, n. 181; ordinanza Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2443). 
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Ordinanza Tar Puglia Bari, sez. III, 26 marzo 2015, n. 181 – 2015; ordinanza Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2443 – 2015

N. 00323/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00354/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2015, proposto da:

Club Alpino Italiano – Sezione di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Vasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, Via Andrea Da Bari, n.35;

contro
Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia Taranto, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, sono domiciliati ex lege; 

nei confronti di
Marco Milillo, Lorenzo Di Liso, rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Lofoco, Claudia Pironti, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, n.14; 
Centro Altamurano Ricerche Speolologiche – Cars, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, Via Abate Gimma, n.94; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dal Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia – Taranto, con nota del 17dicembre2014, prot. 15479, inviata all’odierno difensore per posta semplice il 18.12.2014 e ricevuta il 20.12.2014, nonchè di ogni altro atto ad essa consequenziale e successivo, con cui questi ha deciso «a seguito di una approfondita verifica degli atti istruttori in possesso di questo Ufficio, viste in particolare la nota dello 07.11.2001 con cui il CAI dichiarava di non avere competenza alla riscossione del premio di rinvenimento e la sentenza del TAR Puglia del 23.08.2007 confermata poi dal Consiglio di Stato n 116/2013 dell’11.01.2013» che «i soggetti aventi diritto alla riscossione del premio fermo restando il diritto acquisito dal CARS sono i sigg. ri Di Liso e Milillo nelle loro persone fisiche» ed ha chiarito al «Ministero, che lo stesso non dovrà  tenere conto della nota di questa Soprintendenza prot. 12927 del 22.10.2014»;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto e di Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo; di Marco Milillo e di Lorenzo Di Liso; del Centro Altamurano Ricerche Speolologiche – Cars;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Valentina Vasta, Giuseppe Zuccaro, Fabrizio Lofoco, Claudia Pironti e Marco Vitone;
 

Vista l’istanza di rinvio formulata dal difensore dei controinteressati, motivata in ragione dell’interposto appello (recante n. 3531/2015) avverso l’ordinanza questo di Tar n.181/2015, fissato per la discussione al 4.6.2015;
preso atto dell’opposizione della difesa di parte ricorrente;
ritenuto che la decisione dell’odierna istanza cautelare sia compatibile con il rinvio richiesto in quanto, da un lato il bene della vita oggetto di controversia ha natura patrimoniale e in particolar modo monetaria, sicchè nelle more del rinvio non subiscono pregiudizio interessi fondamentali; dall’altro non emergono elementi che facciano ritenere che sia prossima la corresponsione del premio di ritrovamento (dovendo ribadirsi l’invito all’Amministrazione procedente a soprassedere al pagamento, nelle more di un più chiaro quadro conoscitivo, determinato anche dall’esito dell’appello);
ritenuto, conclusivamente, che nulla osti all’accoglimento dell’istanza di rinvio, funzionale ad attendere anche l’auspicabile esercizio di doverosi poteri di autotutela che, prendendo le mosse dalla erroneità  dichiarata (dallo stesso Soprintendente con nota prot. 4400 del 22.4.2015, depositata in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria n.181/2015) della nota impugnata, provveda di conseguenza, rideterminandosi correttamente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) rinvia all’udienza camerale del 9.7.2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)