1. Giurisdizione  – Patrimonio indisponibile della p.A. – Ordinanza di sgombero – Autotutela esecutiva – G.A. 
2. Enti e organi della p.A. – patrimonio indisponibile del Comune – Bene confiscato – Ordinanza di sgombero – Esecuzione – Limiti 
3. Enti e organi della p.A.   – Confisca – Esecuzione – Beni di proprietà  indivisa – Individuazione quota confiscata – Accertamento mediante divisione negoziale o giudiziale
 

 
1. Appartiene al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero, trattandosi di esercizio del potere di autotutela da parte della p.A. per la conservazione di un bene rientrante nel suo patrimonio indisponibile.
2. àˆ illegittima l’ordinanza di sgombero qualora produca effetti maggiori della confisca cui intende dare esecuzione, ampliandone l’oggetto al punto da estendersi anche alla quota di beni in proprietà  indivisa estranea alla consistenza giuridica confiscata.
3. L’esecuzione dell’atto di confisca avente ad oggetto beni di comproprietà  indivisa, può eseguirsi senza lesione della quota non incisa dal provvedimento ablatorio, solo previa individuazione concreta della quota confiscata, mediante divisione negoziale o giudiziale. 


 

N. 00817/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2015, proposto da: 
Antonino Papa, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maione, con domicilio eletto presso Francesco Maione in Bari, Via Quintino Sella, n. 5; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Biancalaura Capruzzi, con domicilio eletto presso Biancalaura Capruzzi, in Bari, presso l’Avvocatura Comunale, Via P. Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
– dell’Ordinanza di sgombero n. 2015/00164 – 2015/120/00001, resa dalla Ripartizione Patrimonio, notificata il 4 marzo 2015 ed eseguita in data 26 marzo 2015 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto o conoscibile, con riserva di motivi aggiunti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Francesco Maione e Biancalaura Capruzzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Considerato che è provata in atti la titolarità  pro quota in capo al ricorrente dell’immobile oggetto dell’ordine di sgombero, come si deduce dall’accertamento della Polizia municipale n. 2343 del 18.9.2009 (all.7 del controricorso) secondo il quale, da indagini condotte presso la Conservatoria dei registri immobiliari, l’alloggio sito in via Montegrappa al piano quinto del civico 156, identificato come sub 19 della particella 183, di cui al foglio 110 del catasto del Comune di Bari:
– appartiene per ½ ad Antonino Papa;
– per 1/2 è stato ceduto nel 1991 da Papa Albert Germano a Gravina Nicola (soggetto passivo del provvedimento di confisca);
Rilevato che l’atto con il quale è pervenuta al ricorrente la comproprietà  pro indiviso dell’immobile – rogato il 26.4.1957 e trascritto il 12.8.1957 – è precedente al provvedimento di confisca (decreto del Tribunale di Bari del 14.12.1992) della quota restante;
Ritenuto che l’ordine di sgombero impugnato non può avere effetti maggiori della confisca, cui intende dare esecuzione, ampliandone l’oggetto al punto da estendersi anche alla quota estranea alla consistenza giuridica confiscata, traducendosi, in caso contrario, in un atto usurpativo dell’altrui diritto, restando, comunque, la questione concreta attratta alla cognizione di questo giudice amministrativo, proprio perchè il Comune ha agito esercitando il potere di autotutela esecutiva per la conservazione di un bene del suo patrimonio indisponibile;
Considerato, in linea di principio, che l’esecuzione dell’atto di confisca avente ad oggetto beni di comproprietà  indivisa, può eseguirsi senza lesione della quota non incisa dal provvedimento ablatorio, solo previa individuazione concreta della quota confiscata, mediante divisione negoziale o giudiziale nelle forme di legge, che il Comune ha omesso di esperire.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto compensando le spese di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’Ordinanza di sgombero n. 2015/00164 – 2015/120/00001, della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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