Giurisdizione – Convenzione esecutiva di progetto – Clausola arbitrale – Diritto soggettivo – Difetto di giurisdizione – Inammissibilità  del ricorso 

àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di una convenzione contenente un’esplicita clausola arbitrale, atteso che oggetto del contendere è l’inadempimento contrattuale, afferente, pertanto alla sfera dei diritti soggettivi. 

N. 00811/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2014, proposto da: 
Comune di Monte Sant’Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso Luigi Volpe in Bari, corso Vittorio Emanuele, n.52; 

contro
Bolici Invest S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Picozza, Annalisa Di Giovanni, e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio eletto presso Rosa Cerabino in Bari, v. Melo n.141; Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Manfredonia; 

nei confronti di
Contratto D’Area di Manfredonia; 

per la condanna
della Soc. Bolici Invest s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Monte S. Angelo a causa della mancata realizzazione di opera di interesse pubblico per la quale venne rilasciato alla Soc. Bilici Invest s.r.l. permesso di costruire n. 92 del 26.6.2008;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bolici Invest S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Annalisa Di Giovanni e Luigi Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il progetto di costruzione (mai completata), da parte della società  odierna convenuta, di un porto turistico in località  Macchia-Chiusa dei Santi, nel Comune di Monte Sant’Angelo veniva valutato dalle varie autorità  pubbliche indicate in epigrafe, in seno ad una conferenza di servizi tenutasi il 25.5 e 23.6 dell’anno 2006.
Con DGR n. 578 del 15.5.2007 la Giunta regionale autorizzava il Presidente alla sottoscrizione del relativo accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 d.lgs n. 267/2000, tra il Comune di Monte Sant’Angelo e la Regione Puglia.
L’accordo di programma veniva sottoscritto dalle parti il 21.5.2007, ratificato dal Consiglio Comunale il 25.5.2007, nonchè approvato dal Presidente della Regione il 9.10.2007.
Il 3.6.2008 il Comune e la società  Bolici Invest Srl (d’ora in poi Bolici) stipulavano una convenzione che, in 22 articoli, disciplinava i “contenuti, modalità  attuative e programma di realizzazione delle opere relative all’approdo turistico”.
Il 26.6.2008 il Comune rilasciava il relativo Permesso di costruire (d’ora in poi PdC) n. 92/2008.
Già  in data 16.10.2007 il Comune – ente delegato a tal fine – aveva adottato l’autorizzazione paesaggistica, riscontrata positivamente dalla Soprintendenza (che non rilevava vizi di legittimità ) con nota prot. 5040 del 20.8.2008.
Il 3.12.2008 la Regione Puglia concedeva l’area demaniale e lo specchio d’acqua per la realizzazione dei lavori (autorizzando poi, con provvedimento assessorile del 22.2.2010, il sub-ingresso nella concessione demaniale alla società  “Baia dei venti srl”).
Il 2.3.2009 la Bolici comunicava l’inizio dei lavori per il successivo giorno 4.3.2009.
Con richieste del 23 e 27.7.2009 (cioè dopo soli 4 mesi e 20 giorni circa dall’inizio dei lavori) , la società , allegando di aver acquistato e realizzato direttamente beni , sostenendo le relative spese, per importo, al netto di IVA, di euro 2.344.904,00 pari al 33,4% dei beni da acquistare o realizzare, chiedeva l’erogazione della prima rata del finanziamento pubblico (pari a complessivi euro 3.510.500,00 rispetto ad una spesa complessiva ritenuta ammissibile per l’intervento, pari a euro 7.021.000,00) ottenuto con la sottoscrizione del III protocollo aggiuntivo del contratto d’area in data 27.7.2006, ai sensi della l. n. 662/96
Con valuta al 27.11.2009, venivano accreditati alla società , previa comunicazione del 25.11.2009 della Cassa depositi e prestiti, euro 1.170.166,66.
Con richiesta che il Comune allega essere stata inoltrata il 13.6.2011, la società  domandava al RUP del Contratto d’area Manfredonia – Monte S. Angelo la proroga di 12 mesi del termine per l’ultimazione del programma di investimenti (finanziato con danaro pubblico), previsto per il 3.12.2011.
Il 4.8.2011, in risposta alla richiesta di integrazione del RUP, la società  completava l’istanza già  formulata, con una relazione esplicativa, documentazione fotografica e copia dei bollettini della protezione civile.
Nei 43 righi della relazione esplicativa (agevolmente contenuta in una pagina e mezza), l’amministratore unico adduceva, quale causa del ritardo nella conclusione dei lavori, giustificativa della proroga, le persistenti avverse condizioni meteomarine dell’ottobre 2009 (culminate nei giorni 23 e 24) che, con violente mareggiate, causavano ingenti danni alle opere già  realizzate; nonchè l’analoga situazione venutasi a verificare nel febbraio 2011.
Con provvedimento del 27.10.2011 la proroga veniva concessa.
Con due contestuali richieste, recanti lo stesso numero di protocollo (2132), e pervenute il 2.3.2012 (ovverosia 2 giorni prima della scadenza del PdC), la Bolici chiedeva la proroga rispettivamente per 12 e 24 mesi del titolo edilizio n. 92/2008.
Seguiva un vario carteggio tra Bolici ed il Capo del Settore Urbanistica (il 24.7.2012 si chiedevano informazioni in ordine alla vigenza della polizza fideiussoria; il 22.8 la Bolici replicava richiamando la già  dimostrata perdurante validità , sollecitando l’adozione del provvedimento richiesto; il 17.9.2012 il Capo del Settore Urbanistica chiedeva di presentare, entro 10 giorni, il cronoprogramma dei lavori e una relazione asseverata dal D.L. sullo stato dell’arte dei lavori; con mail del 20.9.2012 Paolo Bolici confermava che “la parte iniziale dei lavori è stata eseguita dalla società  Monteroc”, aggiungendo che avrebbe completato la richiesta con il documento e l’intestazione della nuova società  che avrebbe proseguito le attività ; il giorno successivo Paolo Bolici inviava altra mail, trasmettendo il DURC della società  impegnata per le opere del porto turistico, come richiesto).
Il successivo 8.11.2012 veniva protocollata una nota sollecitatoria della società , datata 25.10.2012, con cui si lamentava il ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto.
Ad essa si allegava lo stato di avanzamento dei lavori sottoscritto dal rappresentante della società  (ma non dal D.L.), così descritto testualmente:
“Progettazione 100%;
Scavo subacqueo 88%;
Tout venant 67%;
Scogli 71%;
Conglomerato cementizio 8%;
Impianti 6%;
Strade e Piazzali 38%”.
Il cronoprogramma, altrettanto laconicamente, si componeva di 6 voci (molo di sopraflutto; barriera paraonda-moli; sistemazione molo interno sp. acqueo; impianti; impianti; completamenti e attr.) per cui si indicava la data di completamento per ciascuna voce (l’ultima delle quali al 26.7.2013), senza alcuna ulteriore giustificazione.
I due documenti non erano accompagnati da alcuna relazione giustificativa o illustrativa nè da dichiarazioni di un tecnico che li asseverasse.
Il Comune rispondeva con atto di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, prot. 13065 del 5.12.2012, con cui indicava le ragioni ostative all’accoglimento della proroga.
Non essendo pervenuta alcuna tempestiva interlocuzione sulle circostanze evidenziate, il Comune, con provv. prot. 2156 del 21.2.2013, rigettava la domanda di proroga, confermando le motivazioni già  espresse nel preavviso.
Con nota datata 12.3.2013 (successiva, dunque, all’adozione del provvedimento impugnato, che la società  allega, però, aver ricevuto il 13.3.2013), la Bolici, replicava alla comunicazione dei motivi ostativi, evidenziando varie argomentazione sulle quali non ci si sofferma.
Sulla scorta di tale articolata vicenda, appena riassunta in punto di fatto, il Comune odierno ricorrente deduce la plurima e grave violazione della convenzione stipulata, il 3.6.2008, tra le odierne parti in causa, allegando, in primo luogo che, per causa solo ad essa imputabile, la Bolici non ha mai eseguito la prestazione principale (consistente nella realizzazione del porto turistico); inoltre, denuncia plurime ed ulteriori violazioni della convenzione, individuando in essa la fonte delle reciproche obbligazioni.
Quantifica, infine, i danni patiti a causa dell’inadempimento che specifica in singole voci di danno (Minori entrate fiscali; danni derivanti da incidenza negativa sullo sviluppo economico del territorio; danni derivanti da mancato sviluppo dell’occupazione e perdita di posti di lavoro a causa della mancata realizzazione dell’approdo turistico; danno ambientale in relazione alla manomissione della costa e dei fondali, per un totale di euro 173.850.000,00; oltre danno non patrimoniale per lesione all’immagine).
Conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, di
– dichiarare risolta per fatto, colpa e inadempimento importante, la convenzione tra il Comune di Monte Sant’Angelo e la Bolici e
– condannare quest’ultima al risarcimento dei danni (ex artt. 1218 e 1455 c.c. o 2043 c.c.) , previa eventuale CTU.
Si oppone alle richieste la società  convenuta eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione per la presenza, nella convenzione, della clausola arbitrale (art. 18).
Nel merito – ed in estrema sintesi- esclude ogni propria responsabilità  per l’inadempimento, denunciando al contrario le gravi mancanze nell’operato degli organi comunali, nonchè la presenza di cause impedienti di forza maggiore rappresentate dalle condizioni meteo marine dell’ottobre 2009 e del febbraio 2011.
All’udienza del 23.4.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
La controversia, come emerge in modo inequivoco dal suo petitum esplicito, verte sull’inadempimento della convenzione del 3.6.2008. In tale accordo, dal Comune attore, viene individuata esplicitamente la fonte della responsabilità  della Bolici.
Orbene, l’art. 18 della suddetta convenzione, rubricato ” Contestazione deroga alla giurisdizione e clausola arbitrale”, stabilisce che “eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza e comunque in relazione alla presente convenzione verranno obbligatoriamente devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto¦.omissis”.
Posto che si fa questione, in questa sede, di posizioni di diritto soggettivo (come tali passibili di compromissione arbitrale, ex art. 12 c.p.a.), non può che trovare applicazione la clausola di cui all’art. 18 appena citato.
Nè dissuadono da tale conclusione le argomentazioni proposte dal Comune con la memoria del 23.3.2015 che, in replica all’eccezione, ricostruiscono la tutela fatta valere in questa sede come domanda strumentale ed accessoria rispetto al sindacato (che pacificamente compete al G.A.) sul rapporto di diritto amministrativo.
Invero, in questa sede non è l’esercizio della funzione pubblica a determinare (in via principale o riconvenzionale) la domanda risarcitoria, bensì la convenzione del 3.6.2008, di cui si chiede – tra l’altro- la risoluzione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il Comune di Monte Sant’Angelo alla rifusione, in favore della Bolici Invest Srl, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA, CAP e spese generali al 15%, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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