1. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione esercizio attività  di impresa portuale – Dimostrazione requisiti capacità  finanziaria dell’istante – Assenza procedure concorsuali – Insufficienza
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici – Fondatezza di anche una sola di esse – Legittimità  

 

1. Non appare fondata, pur limitatamente al sommario esame della fase cautelare, l’istanza di sospensione del diniego di autorizzazione all’esercizio dell’attività  di impresa portuale ove la P.A. abbia ritenuto insussistente il requisito inerente la capacità  finanziaria dell’istante, non potendosi ritenere affatto sufficiente a dimostrare la ridetta capacità  finanziaria la mera assenza di procedure concorsuali.
2. Ai fini della conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse.

N. 00307/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00574/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, Via P. Amedeo, n. 234;

contro

Capitaneria di Porto di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del diniego comunicato con nota prot. 16.03.08/2697 del 02.03.2015 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  di impresa portuale nel Circondario marittimo di Molfetta;

– ove occorra della nota prot. 16.03.08/1933 del 16.02.2015 con la quale la Capitaneria di Porto di Molfetta preannunciava il diniego e concedeva termine per deduzioni;

– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il verbale n. 1/15 della Commissione Consultiva Locale per il Porto di Molfetta;

nonchè

per l’avveramento del silenzio assenso per il decorso del termine di 90 giorni senza la legittima adozione del parere obbligatorio e quindi del provvedimento di diniego e quindi per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’anno 2015 all’esercizio dell’attività  di impresa portuale nel Circondario Marittimo di Molfetta;

per il risarcimento del danno

per non avere la ricorrente potuto esercitare l’attività  d’impresa portuale nell’anno 2015 e sino all’effettivo rilascio, anche per effetto della tutela cautelare dell’Ecc.mo T.A.R. adito, nella misura di Euro 5.000,00 per ogni mese di inattività , salvo diversa determinazione in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Molfetta e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Nicolò Mastropasqua e avv. dello Stato Walter Campanile;

Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non appare fornito di fumus boni iuris atteso che al rilascio dell’autorizzazione ad effettuare attività  di impresa portuale l’Amministrazione ha opposto plurimi motivi, tra i quali, almeno uno – quello inerente la mancanza dei requisiti inerenti la capacità  finanziaria – pare fondato, non essendo sufficiente a dimostrare la stessa la mera verifica che la ditta non è sottoposta ad alcun procedimento di carattere concorsuale (cfr. sul punto la sentenza della Sezione Terza di questo Tribunale 18 giugno 2014, n. 751);

Tenuto conto che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052), “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse”;

Ritenuto comunque che le questioni sottese al ricorso necessitino di approfondimento in sede di merito;

Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi delle parti manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Flavia Risso, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)