Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Sospensione dell’erogazione – Misure cautelari – Presupposti  – Non sussistono 

La sospensione dei procedimenti per l’erogazione dei contributi in agricoltura è atto cautelativo dovuto “finchè i fatti non siano definitivamente accertati” (art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001) e  non necessita, pertanto,  di previa comunicazione di avvio del procedimento, potendo, il ricorrente, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, ottenere il riavvio dei procedimenti sospesi “a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari”.

N. 00305/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00564/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Oronzo Panebianco, Michele Primavera, con domicilio eletto presso Michele Primavera in Bari, Via Calefati, n. 61/A;

contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di sospensione del Procedimento per Erogazione, Prot. n. AGEA.UCCU.2014.5076, Deliberazione n. 2014/0000384, del 24.10.2014;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Antonietta Murgolo, su delega degli avv.ti Michele Primavera e Oronzo Panebianco e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso appare sfornito di fumus boni iuris atteso che:
– la sospensione dei procedimenti per l’erogazione dei contributi di che trattasi è atto cautelativo dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/2001 “finchè i fatti non siano definitivamente accertati” e che, come tale, non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento;
– l’adozione della misura suddetta, proprio per l’evidenziata natura cautelare, presuppone solo semplici “notizie circostanziate” provenienti da organismi qualificati;
– che nella fattispecie, in considerazione delle risultanze cui – in base a quanto affermato nello stesso ricorso – pare essere pervenuto il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione – Ruvo di Puglia, si impone la contestata sospensione nelle more dei necessari approfondimenti;
Ritenuto che non sussiste altresì un adeguato periculum in mora per il ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che l’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, gli consente, “a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari”, di ottenere il riavvio dei procedimenti sospesi;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)