Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardia giurata e porto d’armi – Pendenza procedimenti penali – Rinnovo – Diniego – Tutela cautelare 

Appare legittimo, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il decreto prefettizio recante il diniego al rinnovo dei titoli di polizia di nomina a guardia particolare giurata e autorizzazione al porto d’armi, opposto dalla P.A. in considerazione delle numerose vicende penali emerse a carico del ricorrente, che non possono affatto non incidere sul giudizio relativo alla sua buona condotta.

N. 00300/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00551/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Pompeo Mennella, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Ciavarella in Bari, Via Cardassi, 31;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto prot. 21220/14 – Area I Bis emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 22.12.2014, di diniego al rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi a tassa ridotta per guardia particolare giurata;
2) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Alfredo Pompeo Mennella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Rilevato che, sia pure sommariamente, non pare ricorrere nella specie il fumus boni iuris, atteso che le numerose vicende penali, emerse in sede di istruttoria a carico del ricorrente, non possono non incidere sul giudizio in merito alla sua buona condotta;
Ritenuto inoltre non essersi consolidata nei suoi confronti una situazione di affidamento sul mantenimento al titolo di polizia, rilasciato in suo favore solo nel 2012;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)