Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Agriturismo – Istanza installazione case mobili – Diniego

Va respinta l’istanza di misura cautelare proposta avverso di diniego comunale all’installazione di case mobili all’interno di un agriturismo, in quanto la L.R. 13 dicembre 2013, n. 42 recante la disciplina dell’agriturismo, non prevede l’installazione di tali strutture (invece espressamente prevista dalla L.R. n. 11/1999 per l’attività  di campeggio).  

N. 00299/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00527/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2015, proposto da:

Di Nardo Giulia in proprio e quale Legale Rappresentante Agricampeggio Brezza Tra Gli Ulivi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Morgigno e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Rocco Nanna in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 185;

contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Di Lorenzo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 6233 del 19.02.2015, a firma del Dirigente la “VI Ripartizione – AA.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio” del Comune di Bisceglie, recante diniego ad istanza della ricorrente per l’installazione di case mobili all’interno del proprio “Agricampeggio Brezza tra gli Ulivi”;
– nonchè di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Felice Ingravalle e avv. Andrea Di Lorenzo;
 

Considerato che non ricorre prima facie una favorevole prognosi in merito all’accoglimento del ricorso;
Rilevato infatti che la legge regionale n.42/2013, applicabile all’attività  di agriturismo, non prevede la possibilità  di installazione di case mobili, invece espressamente prevista dalla legge regionale n.11/1999 per l’attività  di campeggio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)