Pubblica sicurezza – Autorizzazione di polizia – Guardia Venatoria – Rinnovo riconoscimento  – Condanna – Reato contravvenzionale – Diniego – Legittimità 

Al fine di richiedere il rinnovo del riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del regolamento provinciale che disciplina la materia e dell’art. l’art. 138 TULPS, può pacificamente ritenersi che il riferimento alle condanne penali ostative al rilascio del riconoscimento è da individuare non soltanto nelle condanne per delitti, ma anche a quelle per violazioni alle leggi che regolano l’attività  venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente, dunque in caso di condanna per reato contravvenzionale è legittimo il diniego per contrasto con l’art.2 del Regolamento provinciale  di riferimento.

N. 00785/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2015 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tandoi e Marco Lancieri, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lancieri in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 7; 

contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della Provincia di Bari, in Bari al lungomare N.Sauro n. 29; Provincia di Bari;

per l’annullamento
previa concessione di misura cautelare
– della nota del 25.11.2014, prot. n. PG 0169529, della Provincia di Bari, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine;
– della nota del 13.11.2014, prot. n. PG 0163120, della Provincia di Bari, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine;
nonchè, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del Regolamento provinciale concernente il <<Rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria>> approvato con DCP del 25.07.2002, n. 36;
– di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente e segnatamente la nota di riscontro da parte del Servizio Avvocatura dell’Ente al quesito del Servizio Agricoltura, non altrimenti conosciuta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Marco Lancieri e avv. Monica Gallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, il sig. -OMISSIS-, ha impugnato la nota del 25.11.2014, prot. n. PG 0169529 con cui la Provincia di Bari, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine, ha comunicato al ricorrente il diniego di rinnovo del riconoscimento della qualifica di Guardia Venatoria Volontaria; nonchè, nei limiti dell’interesse, il Regolamento Provinciale che disciplina la materia.
Con istanza del 24.6.2014, acquisita al PG 97266 del 1.7.2014 il ricorrente, per il tramite dell’associazione -OMISSIS-, aveva chiesto il rinnovo del titolo di ausiliario di Guardia Giurata Venatoria ed ittica come previsto dall’art. 7 del predetto Regolamento.
La norma prevede, ai fini del rinnovo annuale della qualifica in questione, un’autocertificazione a cura dell’interessato, nella quale venga dichiarata la sussistenza e la permanenza dei requisiti come previsti dall’art. 2 della già  citata norma.
In particolare, per quel che qui rileva, figura tra questi il “non aver riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l’attività  venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente, nè di avere procedimenti penali in corso di qualunque natura e genere'”.
Al termine dell’istruttoria è stato adottato il diniego gravato sul presupposto che l’accertamento di stati, qualità  e fatti dichiarati avesse avuto un esito in contrasto con il richiamato art. 2 comma 4 (rectius: n 4).
Il ricorrente incentra la sua difesa sull’incompatibilità  della disposizione regolamentare in questione con l’art. 138 TULPS che, invero, al correlativo punto 4 , contempla la condizione di “non aver riportato condanna per delitto”; laddove la previsione della norma regolamentare su riportata è -come visto- ben più ampia.
Nel caso di specie, è risultata a carico del ricorrente una condanna per reato contravvenzionale e non già  per “delitto” (cfr: decreto penale di condanna in data 3.1.2014 agli atti); in quanto tale – secondo la tesi ricorrente – non rientrante nelle previsioni della disposizione legislativa.
La tesi non è tuttavia condivisibile, atteso che la lettura combinata delle norme di riferimento conduce a ritenere che la condizione del non aver riportato condanne penali debba intendersi riferita non solo alle condanne per delitti, ma anche a quelle ˜’ ¦ per violazioni alle leggi che regolanol’attività  venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell’ambiente ˜’.
Non ricorre pertanto contrasto tra l’ art.138 T.U.L.P.S. e la norma regolamentare, considerato che l’art. 138 in questione prevede al punto 5 l’ulteriore requisito “dell’ottima condotta politica e morale”; ciò che fa concludere, nell’ottica di una interpretazione logico-sistematica, per la compatibilità  della norma regolatrice con l’art. 138 in esame e, conseguentemente, per la legittimità  del diniego impugnato che su quella disposizione si fonda.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il Collegio, ritiene, tuttavia, che, in considerazione della natura e della peculiarità  e della presente controversia, sussistono eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria