Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Dehors – Ordine di demolizione – Rinnovo titolo abilitativo – Rinnovo concessione demaniale – Mancanza – Conseguenze 

Secondo le disposizioni del regolamento comunale, per un verso,  in assenza di titolo edilizio deve essere ordinata la demolizione dell’installazione (dehor) collocata su suolo pubblico, per l’altro,  senza la concessione di occupazione di suolo pubblico (nella specie non rinnovata)  non può essere disposta alcuna sanatoria del titolo edilizio.
 

N. 00254/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00463/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2015, proposto da:

Fantasy S.a.s. di Lo Russo Matteo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Benedetto, con domicilio eletto presso Arcangelo Procopio, in Bari, Via Principe Amedeo, n. 25;

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, Via Andrea da Bari, n.35; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Servizio Abusivismo edilizio del Comune di Manfredonia n. 2/13 – prot. n. 41484/2013 a firma del Dirigente del VII settore, col quale veniva ordinata alla società  ricorrente la rimozione dell’opera abusiva realizzata, presso l’attività  commerciale denominata “Cafè des artistes” alla via delle cisterne n. 4 e 6, in assenza di permesso di costruire su suolo di proprietà  comunale ed il ripristino, a spese dell’intimata dello stato dei luoghi con lo smontaggio della pedana in legno con struttura di ferro a servizio dell’attività  commerciale, compresi i pannelli in ferro e vetro-visarm delimitanti la pedana stessa, provvedimento seguito da sospensione dell’11.02.2014 – prot. n. 5714/2014;
– dell’ordinanza n. 3 del 2015, con la quale il Dirigente del VII settore disponeva la ripresa della validità  e degli effetti dell’ordinanza di demolizione d’ufficio n. 2 del 13/1/2014 notificata al legale rappresentante della società  ricorrente in data 14.01.2014, concedendo allo stesso giorni n. 7 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento per l’esecuzione spontanea della rimozione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi,
– di ogni altro atto lesivo comunque connesso, compreso il non conosciuto rapporto di Polizia Municipale n. 69 del 2/12/2013 – prot. n. 41484.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Giuseppe Di Benedetto e Annarita Armiento;
 

Considerato che l’art. 7 del Regolamento comunale per l’installazione di chioschi, dehors e altri manufatti di arredo urbano (in atti), tale è il manufatto per cui è causa, subordina il permesso di installazione di tali manufatti, alla presentazione della concessione di occupazione di suolo pubblico;
Rilevato che la validità  del permesso per costruire in sanatoria, rilasciato alla ricorrente con provvedimento n. 78 del 14.12.2003 per la realizzazione sul suolo pubblico del manufatto in questione, è subordinata al rinnovo della concessione demaniale;
Rilevato che, incontestatamente, la concessione di suolo pubblico, scaduta il 31.12.2009, per la quale la ricorrente ha reiteratamente chiesto il rinnovo, non è stata ad oggi rinnovata;
Ritenuto pertanto che l’opera oggetto di ordine di demolizione non è assistita da titolo edilizio e che nessun contributo avrebbe potuto la ricorrente addurre in sede procedimentale, tale da impedire la doverosa, conseguente adozione della misura ripristinatoria impugnata;
Ritenuto di dover porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda cautelare;
Condanna la Fantasy S.a.s. di Lo Russo Matteo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori, come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)