1. Contratti pubblici – Gara – Requisiti generali e speciali – Possesso – Intera procedura – Necessità 
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Cessione di azienda – Cessionario – Accertato possesso dei requisiti – Legittimità 
3. Contratti pubblici – Gara – Varianti migliorative – Valutazione – Incensurabilità  – Limiti

1. Nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali (ivi compresa la certificazione SOA) devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.

2. Deve ritenersi legittima l’aggiudicazione disposta in favore di impresa – cui nel corso della procedura sia stata ceduto il ramo di azienda – qualora risulti che la cessionaria era, comunque, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Una diversa interpretazione renderebbe l’art. 51 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, che ammette la modificazione soggettiva del concorrente, privo di effetto.

3. Qualora la lex specialis di gara ammetta le varianti migliorative, le valutazioni sul punto espresse dalla commissione giudicatrice hanno, comunque, ad oggetto valutazioni tecniche, incensurabili dal G.A. ove non inficiate da vizi macroscopici.

N. 00240/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00497/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2015, proposto da C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., in proprio ed in qualità  di capogruppo mandataria della costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., e Gianni Rotice s.r.l. a socio unico, in proprio ed in qualità  di capogruppo mandante della costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – Gianni Rotice s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109;

contro
Comune di Cagnano Varano;

nei confronti di
RTI Florio Group s.r.l. – Simeone Nicola & Figlio s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Piazza e Luigi d’Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Florio – Simeone (determinazione del responsabile n. 13/Reg. determinazioni del 24.2.2015), della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di “ampliamento della rete idrica a servizio delle frazioni di Capojale e Isola Varano”;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi del raggruppamento istante, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
– del silenzio formatosi sul cd. prericorso;
con declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e reintegrazione in forma specifica;
e per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti;
e con condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. amm.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del RTI Florio Group s.r.l. – Simeone Nicola & Figlio s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Marco Galli e Francesca De Napoli, su delega dell’avv. Angelo Piazza;
 

Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la circostanza della irregolarità  contributiva del controinteressato RTI Florio Group s.r.l. – Simeone Nicola & Figlio s.r.l. appare smentita dai DURC sia della Florio Floriano, sia della Florio Group (subentrante alla prima a seguito dell’atto del 15.7.2014) depositati in giudizio;
Premesso, con riferimento alla doglianza sub 2), che secondo costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2011, n. 4225; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1987, quest’ultima relativa alla certificazione SOA) nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali (ivi compresa la certificazione SOA) devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica;
Considerato che con atto di scissione parziale del 15.7.2014 vi è stata la cessione del ramo di azienda dalla Florio Floriano & Figli s.r.l. (mandataria – capogruppo dell’ATI successivamente risultata aggiudicataria) alla neo costituita Florio Group s.r.l. e che la cessionaria Florio Group ha conseguito l’attestazione SOA (richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara de qua) in data 7.8.2014;
Rilevato che l’aggiudicazione provvisoria del 12.11.2014 è avvenuta in favore della cedente Florio Floriano;
Rilevato che la determinazione n. 13 del 24.2.2015 di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Florio Group s.r.l. – Simeone Nicola & Figlio s.r.l. rimarca l’insussistenza di impedimenti alla assunzione del rapporto contrattuale con la cessionaria;
Ritenuto, tuttavia, che da un punto di vista sostanziale alla data del 12.11.2014 la futura aggiudicataria definitiva (i.e. Florio Group) era comunque in possesso dei requisiti di partecipazione, risultando a tal fine non determinante il dato temporale (12.9.2014 ovvero 28.11.2014) della comunicazione rivolta dalla cedente Florio Floriano al Comune di Cagnano Varano relativamente alla avvenuta cessione di ramo di azienda;
Ritenuto, in conclusione, che per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica – come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa in precedenza citata – la subentrante Florio Group appare munita, coerentemente con la previsione di cui all’art. 51 dlgs n. 163/2006, dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, ivi compresa l’attestazione SOA ottenuta sin dal 7.8.204; che ogni altra diversa interpretazione finirebbe col rendere priva di effetti la citata disposizione normativa che comunque ammette le modificazioni soggettive del concorrente;
Ritenuto che nella fattispecie in esame non appare applicabile il principio (invocato da parte ricorrente) di cui a Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 70, avendo detta sentenza ad oggetto una ipotesi (differente da quella per cui è causa) in cui alla data della aggiudicazione definitiva l’impresa era priva del requisito di partecipazione; che, tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ammette l’astratta trasmissibilità  del requisito della qualificazione, pur avendo la nuova attestazione efficacia solo dopo il suo rilascio (nel caso di specie – come visto – a partire dal 7.8.2014);
Ritenuto, quanto ai motivi di ricorso sub 3), 4) e 5), che la lex specialis di gara ammette le varianti migliorative; che in particolare il disciplinare di gara all’art. 3 prevede espressamente punteggi aggiuntivi per le proposte migliorative; che, peraltro, dall’esame della legge di gara non è dato rinvenire prescrizioni penalizzanti rispetto alle proposte migliorative; che le contestazioni di parte ricorrente hanno comunque ad oggetto valutazioni tecniche, operate dalla stazione appaltante, che non appaiono inficiate da vizi macroscopici;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)