Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Annullamento in autotutela permesso di costruire – Sospensione cautelare dell’efficacia – Assenza dei presupposti 

Considerato che l’atto impugnato – annullamento in autotutela del permesso per costruire – sebbene in sè lesivo, non è autoesecutivo, dovendo se del caso ad esso seguire le misure ripristinatorie finalizzate ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, non sussistono i requisiti di gravità  ed irreparabilità  del danno richiesti per la concessione della misura cautelare della sospensione.

N. 00257/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00435/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2015, proposto da:

Anna Filomena Giordano, Angelo Stufano e Pilerio Stufano, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Carbone, con domicilio eletto presso Roberto Carbone, in Bari, Via Dante Alighieri n. 51;

contro
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso Pierluigi Rossi, in Bari, Via D. Nicolai n. 21; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dirigenziale prot. n. 27926 del 28-30/12/2014 notificato l’08/01/20l5 con cui il Dirigente del 3° Settore (Gestione del Territorio) del Comune di Giovinazzo ha comunicato alla signora Anna Filomena Giordano ed ai signori Stufano Angelo e Stufano Piliero l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 180/2004 rilasciato il 1/9/2004 ai signori Giordano Anna Filomena e Stufano Pasquale;
degli atti presupposti, tra cui la “Comunicazione di avvio del procedimento ex artt 7 e ss. L. 241/90 e s.m.i per l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 180/2004 (…)” del 30/7/2014 (erroneamente indicato in atto 2013) e della “Relazione istruttoria integrativa sulle memorie di parte prodotte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/90 e s.m.i (…)” del 17/12/2014;
– di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Roberto Carbone e Pierluigi Rossi;
 

Rilevato che, sebbene le esposte ragioni di diritto appaiano fondate, pur nei limiti della sommaria cognizione della sede cautelare, in linea di principio l’atto impugnato, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, deve essere anche tale da esporre il dedotto interesse sostanziale al pericolo di un danno grave e irreparabile;
Considerato che l’atto impugnato – annullamento in autotutela del permesso per costruire – sebbene in sè lesivo, non è autoesecutivo, dovendo se del caso ad esso seguire le misure ripristinatorie finalizzate ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;
Ritenuto dunque che non sussistono allo stato entrambe le condizioni per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuta la sussistenza di gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)