Contratti Pubblici – Gara – Omessa attestazione effettuazione sopralluogo – Esclusione dalla gara- Tassatività  

Merita accoglimento l’istanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione definitiva di lavori disposta in favore di concorrente che non abbia fornito sufficiente dimostrazione di aver eseguito sopralluogo, mediante esibizione di attestazione rilasciata dall’incaricato della stazione appaltante, nonostante espressa comminatoria di esclusione del bando di gara. Detto adempimento, infatti, ha carattere essenziale e non fungibile, in quanto funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto di esecuzione dei lavori e necessario per la corretta formulazione dell’offerta e la sua inottemperanza integra una causa tassativa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

N. 00237/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00460/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2015, proposto dalla ditta individuale Geom. Curci Vincenzo, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Di Modugno in Bari, via Maggiore Turitto, 3;

contro
Istituto Comprensivo Statale 4° Circolo Didattico “A. Mariano” – S.M. “E. Fermi” di Andria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Co.Gen. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 795/B28 del 27.2.2015 avente per oggetto “aggiudicazione definitiva – lavori di riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attività  degli spazi presso l’Istituto Comprensivo Statale – 4° C.D. A. Mariano – S.M. E. Fermi”, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Co.Gen. s.r.l.;
– di ogni altro atto e verbale di gara specificamente indicato in ricorso, nei limiti dell’interesse della istante;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra e laddove lesivi degli interessi della ricorrente, gli atti endoprocedimentali;
nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto con stipula del relativo contratto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale 4° Circolo Didattico “A. Mariano” – S.M. “E. Fermi” e di Co.Gen. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Tarantini, Giuseppe Zuccaro e Nicolò Mastropasqua;
 

Rilevato che in virtù del punto VI.3, lett. j) – pag. 5 del bando tra le informazioni complementari è espressamente compreso l'”obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo). L’appuntamento può essere fissato telefonando al num. 0883246352. Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato della Stazione appaltante rilascerà  un’attestazione, che dovrà  essere conservata dall’impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva. In caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti, sia già  costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà  essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate all’esecuzione dei lavori. Si procederà  ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità  sopra indicate.”;
Rilevato che secondo il condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2014, n. 2572, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 30 dicembre 2013, n. 11177 ed alla determina n. 1 dell’8.1.2015 (cfr. par. 2.2) dell’ANAC la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce legittima causa di esclusione, avendo il suddetto adempimento carattere “essenziale” ed insostituibile ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 non sanabile ex art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma inserito dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014) in quanto funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori necessaria al fine di una corretta formulazione dell’offerta;
Ritenuto che nel caso di specie dal chiaro tenore letterale del menzionato punto VI.3, lett. j) – pag. 5 del bando si evince una disciplina puntuale e dettagliata dell’esecuzione e della consequenziale attestazione del sopralluogo, con espressa comminatoria di esclusione, inserendosi la prescrizione in esame a pieno nella logica del carattere “essenziale” e non “fungibile” del citato adempimento, peraltro suscettibile di agevole attestazione;
Considerato, in conclusione, che, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante a pag. 4 del gravato verbale del 19.1.2015, la sola dichiarazione ex art. 106, comma 2 d.p.r. n. 207/2010, contenuta a pag. 10 della domanda di partecipazione della controinteressata Co.Gen., non appare di per sè sufficiente ai fini della dimostrazione dell’eseguito sopralluogo espressamente richiesto dal suddetto punto VI.3, lett. j) – pag. 5 del bando, essendo a tal fine necessario il rilascio della relativa attestazione da parte dell’incaricato della stazione appaltante;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio debbano seguire la soccombenza e siano da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2016.
Condanna l’Istituto Comprensivo Statale 4° Circolo Didattico “A. Mariano” – S.M. “E. Fermi” e la controinteressata Co.Gen. s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente ditta individuale Geom. Curci Vincenzo, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)