Contratti pubblici – Gara — Bando – Violazione – Presentazione documentazione  – Irregolarità  – Conseguenze – Fattispecie

Deve ritenersi prima facie sussistente il fumus boni iuris e, come tale, va accordata la richiesta tutela cautelare, allorchè il concorrente, abbia indicato il termine per l’esecuzione dei lavori (con esplicitazione di parte dei medesimi nei loro aspetti migliorativi rispetto agli elaborati tecnici di gara) nel contesto dell’offerta tecnica, piuttosto che nella busta contenente l’offerta economica: il tutto in violazione delle specifica normativa del disciplinare e, non da ultimo, avuto riguardo alla particolare natura di appalto di lavori di cui alla commessa in esame.

N. 00236/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00442/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2015, proposto da:

Consorzio C.I.P.E.A. & Cariee Coeda-Unifica Soc. Coop, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso, in Bari, Via Abate Gimma, 231;

contro
Provincia di Foggia;

nei confronti di
Impresa Perrone Geom. Nicola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Domenico D’Antuono e Leonardo Montanaro, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della Determinazione n. 327/2015 del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia, a firma dell’Ing. Potito Belgioioso, recante aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa Perrone Geom. Nicola della gara d’appalto n. 26/2013 “Miglioramento della sostenibilità  ambientale e della promozione del risparmio energetico nell’area vasta Capitanata 2020” I.I.S.S. “E.Fermi” di San Marco in Lamis”, mai comunicata al ricorrente e pubblicata in data 17 febbraio 2015 sull’albo pretorio della precitata Provincia di Foggia, consultabile on-line sul sito internet della medesima;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Perrone Geom. Nicola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Pio De Giovanni e Giulio Domenico D’Antuono;
 

Rilevato, in relazione al contenzioso in esame, che risulta agli atti ricorso incidentale, pervenuto in Segreteria in data 18 aprile 2015 e, pertanto , non suscettibile allo stato di essere esaminato;
Rilevato, in relazione al ricorso principale, che esso appare prima facie fondato, sia dal punto di vista del fumus boni iuris, che dal punto di vista del periculum in mora;
Considerato, infatti, che, in punto di fondatezza del primo motivo di ricorso, l’impresa Perrone Geom. Nicola ha presentato una offerta in violazione dell’art. 8 del Disciplinare di gara, risultando indicato – nel contesto dell’offerta tecnica di cui alla Busta C – il termine per l’esecuzione dei lavori pari a 140 gg., con esplicitazione di parte dei medesimi nei loro aspetti migliorativi rispetto agli elaborati tecnici di gara;
Considerato che tali elementi avrebbero dovuto essere inseriti nel contesto della parte dell’offerta di cui alla Busta B “Offerta economica – tempo di esecuzione”, tenuto conto, in particolare, della natura di appalto di lavori di cui alla commessa in esame;
Considerato che, in tal modo, è stata in parte anticipata la conoscenza dell’offerta economica e che, in ogni caso, gli elementi del cronoprogramma anticipati appaiono sufficientemente idonei ad alterare in senso positivo per l’aggiudicatario la valutazione sul piano tecnico dell’offerta dal medesimo presentata;
Considerato, in punto di pericolo nel ritardo, che la limitata durata dell’appalto in esame (18 mesi) impone l’adozione di provvedimenti immediati al fine di scongiurare il pregiudizio curriculare e professionale concretamente paventato dal ricorrente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’aggiudicazione definitiva pubblicata in data 17 febbraio 2015, salva ogni ulteriore decisione a seguito del rituale esame del ricorso incidentale.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)