1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Soppressione INPS ente pubblico – Contemporanea costituzione altro soggetto con medesime funzioni – Successione a titolo universale – Interruzione processo
2. Enti e Organi della p.A. – Art. 21, L. n. 214/2011 – Successione Inps a Inpdap – Successione a titolo universale – Natura    

1. Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, la soppressione di un ente pubblico, con contemporanea costituzione di altro soggetto avente le medesime funzioni, comporta una successione a titolo universale e determina interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. 
2. Pur non ignorando quanto affermato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa a proposito della successione verificatasi, nell’apparato pubblico previdenziale, per effetto della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, tra l’INPDAP e l’INPS – secondo cui tale indirizzo non parrebbe estensibile a situazioni, corrispondenti a mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione, quale è l’apparato pubblico previdenziale, in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma soltanto una successione nel munus (fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità  sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità  e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo) – il Collegio ritiene preferibile seguire l’orientamento prevalente, anche in assenza di elementi certi circa la perfetta equiparazione tra la successione (nei rapporti attivi e passivi) riguardante le Province e le Città  metropolitane corrispondenti delineata dalla legge n. 56/2014 e quella tra l’INPDAP e l’INPS delineata dall’art. 21 decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011.

N. 00591/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2009 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2009, proposto da:

Nicola Valente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Lorusso e Cecilia Lorusso, con domicilio eletto presso Giovanni D’Innella, in Bari, Via N. Putignani, 136;

contro
Provincia di Bari, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Grassi, con domicilio eletto presso Davide Romano, in Bari, Via Principe Amedeo, 36;
per l’annullamento
1) del provvedimento di G.P. n. 402 del 15/2/1995, con il quale è stato riapprovato ai fini espropriativi, dichiarando l’opera di pubblica utilità  ed i lavori urgenti ed indifferibili, il progetto n. 127 del 25/5/1994 relativo ai lavori di ammodernamento ed ampliamento della Strada Provinciale n. 13 “Andria-Bisceglie”, tronco tra la S.S.16 bis e l’abitato di Bisceglie;
2) provvedimento n. 486 di G.P. del 30/7/1999, con il quale si è provveduto alla riappropriazione del progetto in argomento ai fini espropriativi ed alla fissazione dei termini per l’esecuzione dei lavori e delle operazioni di espropriazione;
3) decreto di occupazione d’urgenza emesso il 4/1/2000 dal Dirigente f.f. del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bisceglie;
4) verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso redatto il 18 febbraio 2000;
5) decreto n.1 del 9/1/2003 di determinazione delle indennità  provvisorie espropriative e di occupazione emesso dal Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari;
6) ogni altro atto presupposto e susseguente e, comunque, connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari, in persona del Presidente;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Biagio Lorusso;
 

Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 56/2014, la Città  Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari, con contestuale soppressione di quest’ultima;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 legge n. 56/2014 (intitolata “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”): “Il 1° gennaio 2015 le città  metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità  interno; ¦”;
Considerato che, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, la soppressione di un ente pubblico, con contemporanea costituzione di altro soggetto avente le medesime funzioni, comporta una successione a titolo universale e determina interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18306; Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2384; Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4565; Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2012, n. 5634);
Considerato che questo giudice, pur non ignorando quanto affermato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3369) a proposito della successione verificatasi, nell’apparato pubblico previdenziale, per effetto della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, tra l’INPDAP e l’INPS – secondo cui tale indirizzo non parrebbe estensibile a situazioni, corrispondenti a mero riassetto di un apparato organizzativo necessario della pubblica amministrazione, quale è l’apparato pubblico previdenziale, in rapporto al quale può configurarsi non successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma soltanto una successione nel munus (fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità  sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità  e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo) – ritiene preferibile seguire l’orientamento prevalente, anche in assenza di elementi certi circa la perfetta equiparazione tra la successione (nei rapporti attivi e passivi) riguardante le Province e le Città  metropolitane corrispondenti delineata dalla legge n. 56/2014 e quella tra l’INPDAP e l’INPS delineata dall’art. 21 decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, dichiara interrotto il giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)