Enti e organi della p.a. – Regione – CIG in deroga –  Ammissione  – Istanza estensione temporale – Richiesta integrazione documentale – Utilizzazione e programmazione ferie – Diniego – Legittimità 

La richiesta di estensione temporale della fruizione del trattamento CIG consistente in una riduzione oraria, avvenuta in base a un accordo sindacale, pur nella perduranza da crisi economica, legittimamente viene denegata allorchè, a seguito della richiesta dell’Amministrazione della dichiarazione del datore di lavoro in ordine all’utilizzazione delle ferie (riferimento richiesto per l’istanza di riduzione oraria), si faccia riferimento esclusivo alla loro programmazione (riferimento richiesto per l’istanza di cassa a zero ore), lasciando così intendere che sarebbe stata assegnata priorità  all’esigenza di garantire la continuità  numerica ed oraria dell’attività  prestata.

N. 00593/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2013, proposto da: 
Soc. Coop. La Radicale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Teta, con domicilio eletto presso l’avv. Enzo Cutrignelli in Bari, alla piazza Umberto, n. 40; 
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 33; 
per l’annullamento
-della determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia n. 84 del 13.3.2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 21.3.2013, con la quale la dott.ssa Luisa Anna Fiore negava l’ammissione a fruire del trattamento di CIG in deroga e non autorizzava l’INPS ad erogare il relativo trattamento, nella parte in cui comprende tra le imprese escluse la Soc. Coop. La Radicale a r.l.;
-di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Florio, su delega dell’avv. Alberto Testa e avv. Isabella Fornelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la soc. coop. La Radicale a r.l. impugna il diniego di ammissione a fruire del trattamento di CIG in deroga per n. 37 lavoratori su di un organico complessivo di 73 unità , in relazione al periodo 1° maggio-31 dicembre 2012.
La società  ne aveva già  usufruito per i primi quattro mesi dello stesso anno, sulla scorta di un accordo sindacale sottoscritto in data 25 gennaio.
A fronte della predetta richiesta di estensione temporale del beneficio, motivata dal perdurare della crisi economica, l’Amministrazione regionale formulava richiesta di integrazione documentale. Più precisamente, chiedeva la “dichiarazione del datore di lavoro in ordine all’utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonchè altri eventuali istituti delle flessibilità  di orario previsti dalla contrattazione collettiva”.
Deve precisarsi in proposito che il Ministero del Lavoro, con nota di chiarimenti n. 19/2011 resa in risposta ad un quesito, aveva distinto il caso in cui si tratti di Cassa a zero ore da quello di mera riduzione dell’orario di lavoro precisando che, nella prima eventualità , la dichiarazione in questione avrebbe potuto essere riferita alla mera “programmazione”; nella seconda, avrebbe invece dovuto far riferimento all’intervenuta “utilizzazione”.
Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti, la società  interessata comunicava in risposta alla predetta richiesta istruttoria che “la programmazione delle ferie è in atto già  dal periodo CIG in deroga”; ciò nonostante avesse richiesto l’ammissione al beneficio della mera riduzione di orario. Specificava, inoltre, che “per quanto riguarda gli addetti all’esecuzione dell’attività  in essere sussiste l’impellenza per l’Azienda di garantire giornalmente l’attività  agli Enti con orario predisposto e numero di unità  previste” (cfr. doc. 5 deposito ricorrente), senza chiarire -per quel che qui rileva- in che misura tale esigenza avrebbe inciso sulla fruibilità  delle ferie di cui si tratta.
All’esito del procedimento la richiesta veniva, quindi, respinta sulla scorta della seguente sintetica motivazione: “dichiarazione fruizione ferie non esplicita rispetto alla fine periodo CIGS” (cfr. determinazione dirigenziale gravata all. A).
Con atto prodotto in data 15.7.2013 si è costituita in giudizio la Regione chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si articola in tre motivi di gravame, di cui soltanto il primo affronta la questione di merito sottesa alla vicenda: la ricorrente sostiene la sufficienza della dichiarazione relativa alla fruizione delle ferie; almeno di quella formulata all’esito dell’istruttoria. In ogni caso -aggiunge nel secondo motivo- la dichiarazione in parola sarebbe già  stata resa esplicitamente all’atto della presentazione della domanda. Ciò che si tradurrebbe -sempre nell’ottica della tesi ricorrente- sia nell’erronea presupposizione in punto di fatto dell’assenza di uno o più degli elementi indicati al punto 5.1 dell’accordo intervenuto tra le parti sociali del 23.4.2012, quale causa ostativa all’accoglimento dell’istanza di CIG in deroga; sia nel difetto di motivazione della determinazione negativa assunta, la quale sarebbe carente anche dell’indicazione del termine e dell’autorità  presso cui presentare eventuale ricorso.
Il terzo motivo è, infine, prettamente procedimentale essendo incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
2.1.- Più in dettaglio, nel primo motivo, parte ricorrente invoca il contenuto dell’accordo sindacale del 31 maggio 2012 allegato all’istanza di ammissione alla CIG in deroga di cui si tratta, a sostegno della tempestività  della dichiarazione di cui si discute. Tale accordo conterrebbe un esplicito rinvio a tutto quanto previsto nel precedente del 25.1.2012 su menzionato, relativo ai primi quattro mesi dello stesso anno 2012; ivi compresa la dichiarazione relativa alla fruizione delle ferie in contestazione.
In effetti nel verbale del 31 maggio si conveniva di “integrare il succitato verbale di accordo del 25/1/2012”; e in quest’ultimo si legge che “l’azienda dichiara che i dipendenti usufruiranno delle ferie residue durante il periodo di CIG in deroga”. Tuttavia, alla richiesta di esplicitare la dichiarazione in questione, la società  ha -come detto- fatto esclusivo riferimento alla “programmazione” delle ferie e non già  alla loro “utilizzazione”, lasciando anche intendere che sarebbe stata assegnata priorità  all’esigenza di garantire la continuità  numerica ed oraria del servizio reso agli enti appaltanti.
Nè l’interessata ha dimostrato in questa sede giurisdizionale che le ferie in contestazione siano state effettivamente fruite nel periodo indicato, a sostegno della fondatezza delle dedotte censure e, dunque, dell’asserita illegittimità  del diniego opposto.
2.2.- Dalla mancata allegazione in giudizio di elementi utili a confutare la rilevata non esaustività  della dichiarazione resa, discende l’irrilevanza della censura contenuta nel terzo motivo di gravame, incentrato -si rammenta- sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.
In assenza delle predette indicazioni, infatti, la contestazione si esaurisce su di un piano meramente formale e non incide sugli aspetti sostanziali del diniego gravato, rivelandosi inidonea a giustificare l’annullamento del diniego stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma 2°, della legge 241 su richiamata.
Stesse considerazioni devono poi valere per la censura -contenuta nel motivo 2- circa la mancata indicazione dell’autorità  e del termine entro il quale ricorrere.
3.- In sintesi il gravame va respinto. In considerazione, tuttavia, della delicata situazione economica in cui versa la società  ricorrente, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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