Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Accesso da Università  estera – Condizioni e limiti

Secondo l’Adunanza Plenaria 1/2015, in tema di richiesta di trasferimento da Ateneo straniero ad uno nazionale, il previo superamento dei test d’accesso in Italia è imprescindibile soltanto per il primo anno di corso, e non anche – come nella fattispecie – per il caso di anni di corso successivi al primo, salvo il potere/dovere dell’Università  di valutare il “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo, altresì, il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università  stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

N. 00166/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00041/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2015, proposto da:

Silvia Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6;

contro
Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento di diniego prot. 78785V/3 del 07/11/2014 emesso dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con cui è stato comunicato alla sig.ra Puglia Silvia che “in risposta alla Sua istanza raccomandata (¦) si precisa che l’accesso al Corso di laurea di Medicina Veterinaria è regolamentato dal concorso di ammissione con graduatoria unica nazionale, pertanto, per procedere all’immatricolazione Lei dovrà  risultare vincitrice del predetto concorso”;
b) del D.R. n. 403 del 07/02/2014, “Bando relativo alle modalità  di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria” che disciplina le modalità  per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero, ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;
c) di ogni atto successivo, presupposto, prodromico anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Preziuso, su delega dell’avv. Michele Bonetti, e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che il ricorso appare, sia pur prima facie, meritevole di accoglimento alla luce della pronuncia dell’Adunanza Plenaria (1/2015) che, in tema di richiesta di trasferimento da ateneo straniero ad uno nazionale, ha statuito che il previo superamento dei test d’accesso in Italia possa essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso, e non anche – come nella fattispecie – per il caso di anni di corso successivi al primo, salvo il potere/dovere dell’Università  di valutare il “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo, altresì, il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università  stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso;
Ravvisato altresì il periculum;
Ritenuto infine di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)