1. Pubblica sicurezza – Revisione patente di guida – Giudizio della commissione medico legale – Immediata lesività  – Mancata impugnazione – Inammissibilità  del ricorso

2. Pubblica sicurezza – Revisione patente di guida – Parere commissione medico legale – Natura vincolante – Provvedimento della motorizzazione – Contenuto – Autotutela – Condizioni  

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio Tutela cautelare – Inammissibilità  del ricorso – Mancata contestazione di parte resistente – Rilevabilità  d’ufficio – Conseguenze
 

 
1. La mancata impugnazione entro i termini di legge del provvedimento valutativo della Commissione medico legale sulla temporanea o permanente inidoneità  alla guida rende inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego della revisione della patente di guida rilasciato dalla motorizzazione, in quanto, quest’ultimo consiste in una mera presa d’atto del contenuto del parere della commissione, ai sensi dell’art. 119 comma 5 del Codice della strada, unico provvedimento immediatamente lesivo del procedimento in questione. 

2. I provvedimenti di revisione e revoca della patente di guida si limitano a recepire il contenuto dei pareri medico legali, da intendersi come vincolanti. I suddetti provvedimenti della motorizzazione civile possono essere modificati  in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società  Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il parere della commissione medica.  

3. Qualora, in sede cautelare il giudice rilevi d’ufficio, all’esito della camera di consiglio, una possibile questione di inammissibilità   del ricorso, per mancata impugnazione del provvedimento lesivo nei termini di legge,  assegna alle parti, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a, il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione o, se anteriore, dalla data della notificazione dell’ordinanza per il deposito di memorie vertenti unicamente su tale questione.
 

N. 00465/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Orazio Scarcella, con domicilio eletto presso Ugo Operamolla in Bari, Via Dante N.201;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento Prot. n. 17901, del 25.11.2013, notificato in data 29.11.2013 e privo di sottoscrizione, con il quale l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Foggia, sostanzialmente rigettava il ricorso inoltrato dal collega Avv. Napolitano, disponendo la revisione della patente di guida della ricorrente, limitandone la validità  ad anni uno ai sensi dell’art. 320 p.e. C.d.S. (doc. n. 1);
– di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale al suddetto provvedimento, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Alessio Angelo Scarcella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Premesso che all’udienza del 22 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ ufficio, non eccepita dall’Amministrazione resistente, di inammissibilità  del ricorso;
Considerato, infatti, che:
– la nota impugnata fa seguito all’istanza presentata dalla ricorrente in data 21.11.2013 e si limita a prendere atto di quanto stabilito dal certificato medico del 23.10.2013 con cui la Commissione Medico legale dell’A.s.l. di Foggia ha disposto la validità  della patente della ricorrente solo per anni uno, ai sensi dell’art. 320, punto E del Codice della Strada, invitando quest’ultima a inoltrare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione richiesta di duplicato di patente di guida;
– la Sig.ra -OMISSIS- nel ricorso sostiene che nel provvedimento di revisione della patente la Commissione medica di Foggia avrebbe commesso diversi errori e avrebbe altresì indicato quale ipotetico destinatario di ricorso gerarchico, la Commissione Medica superiore delle Ferrovie dello Stato di Bari, ricorso peraltro oggi non più previsto dalla legge;
– la ricorrente afferma di aver così presentato contro il provvedimento di revisione della patente de quo ricorso all’Amministrazione resistente a mezzo del proprio difensore chiedendo l’annullamento del provvedimento, ma che per risposta l’Amministrazione avrebbe inviato la nota oggetto della presente impugnazione;
– in merito, l’art. 119, comma 5, del Codice della Strada, così come modificato dall’art. 23 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che “Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità  alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità  della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità  ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità  della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società  Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità  di esperire tali ricorsi”;
– agli atti non risulta che la ricorrente abbia prodotto la nuova certificazione medica entro i termini di legge, circostanza che in base alla norma sopra richiamata comporterebbe la decadenza dalla possibilità  di esperire ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente;
– la mancata impugnazione del provvedimento valutativo della Commissione medica entro i termini di legge, atto immediatamente lesivo, rende in ogni caso inammissibile il ricorso avverso la nota di che trattasi che non è dotata di autonoma carica lesiva, limitandosi a prendere atto di quanto affermato dalla Commissione medica 
Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a., il quale stabilisce che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie»;
Ritenuto pertanto di dover assegnare alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità  del ricorso;
Sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese;
Ritenuto pertanto che la trattazione del ricorso vada rinviata all’udienza del 29 ottobre 2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, assegna alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per depositare memorie vertenti sulla questione rilevabile d’ufficio indicata in motivazione.
Fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 29 ottobre 2015.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)