Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso soggiorno per cure mediche – Diniego – Presupposti cautelari –  Non sussistono

Il diniego del permesso di soggiorno per cure mediche non merita di essere sospeso in via cautelare ove risulti nell’apposita relazione medica il venir meno della necessità  di cure indifferibili ed urgenti, circostanza che in passato aveva giustificato l’applicazione della procedura atipica prevista per il rilascio.

N. 00108/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01634/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini, n. 83;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; Questura di Bari in persona del questore pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, Cat. A.11/2014/Imm. N. 63/P.S., emesso in data 24.10.2014 e notificato a mezzo PEC in data 27.10.2014, con il quale è stato decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche (doc. n. 2);
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Rilevato che il provvedimento impugnato risulta motivato, tra l’altro, dal venir meno della necessità  per la ricorrente di cure indifferibili ed urgenti, circostanza che in passato aveva giustificato la procedura atipica di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
Tenuto conto che i valori riportati nella relazione medica del 15.11.2013 citata nel provvedimento impugnato parrebbero dimostrare un miglioramento dello stato di salute della ricorrente;
Considerato che la documentazione medica depositata dalla parte ricorrente e dalla quale dovrebbe evincersi viceversa un aggravamento delle condizioni di salute della stessa risultano successive alla proposizione dell’istanza e che pertanto l’omessa valutazione della stessa da parte dell’Amministrazione non integra vizio di legittimità  dell’impugnato provvedimento;
Ritenuto quindi che seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare il ricorso non pare assistito dal fumus boni iuris;
Considerato che, sotto il profilo del periculum in mora, il particolare regime penale in cui si trova la ricorrente impedisce di fatto la sua espulsione;
Ritenuto di respingere l’istanza di riesame avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di confermare pertanto il diniego espresso in via provvisoria dall’apposita Commissione atteso che non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Commissione a supporto del diniego in virtù di quanto sopra evidenziato;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la delicatezza delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Respinge l’istanza di riesame avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conferma pertanto il diniego espresso in via provvisoria dall’apposita Commissione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)