Istruzione pubblica –  Istituto di formazione privato -Richiesta sdoppiamento corso serale –  Diniego – Sospensione cautelare  

A fronte di un provvedimento di diniego emanato dal MIUR in relazione ad una richiesta di sdoppiamento del  corso ITE-AEM con funzionamento serale deve esser accolta  la domanda di sospensione dell’esecuzione del suddetto provvedimento avanzata dalla scuola innanzi al giudice amministrativo, dovendosi  ritenere  prevalente, nella comparazione degli interessi in gioco, quello della scuola a proseguire il corso già  iniziato, considerato il diritto transitorio di cui all’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, che prevede la cessazione dei corsi serali di istruzione per gli adulti ad agosto 2015.

N. 00107/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01661/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2014, proposto da:

Associazione per lo Sviluppo Culturale “Alessandro Volta”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour n.60;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente al lungomare Nazario Sauro, nn.31/33; Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Prot. N. MPIA00DRPU/103 12 in data 3.10.2014 emesso dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio V notificato in data 14.10.2014 avente ad oggetto: richiesta sdoppiamento corso ITE-AEM con funzionamento serale DINIEGO.
nonchè per l’annullamento nei limiti dell’interesse della ricorrente:
1) della delibera regionale istitutiva dei CPIA (Centri per la Istruzione degli Adulti) nella parte in cui non ha individuato come destinatari del nuovo ordinamento anche gli istituti paritari ed in particolare la Associazione ricorrente;
2) dei decreti Prot. 6301 del 10.6.2014, Prot. 6863 del 24.6.2014 e prot. 7956 del 24.7.2014 emessi dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio V e mai notificati alla ricorrente;
-di ogni e qualsiasi atto comunque presupposto e/o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Racanelli e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Rilevato che parte ricorrente, nella memoria versata in atti il 16 febbraio 2015, ha circoscritto l’interesse cautelare al provvedimento del M.I.U.R. del 3.10.2014, in epigrafe meglio indicato;
Ritenuto, entro gli indicati limiti, che nella comparazione degli interessi in gioco debba prevalere quello della scuola ricorrente a proseguire il corso già  iniziato, considerato il diritto transitorio di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 263/12;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Fissa l’udienza di discussione al 25 novembre 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)