1. Enti ed organi p.A. – Comune – Amministratore – Dovere di astensione – Ratio – Conseguenze
2. Enti ed organi p.A. – Comune – Amministratore – Dovere di astensione – Correlazione diretta tra contenuto della delibera e specifico interesse – Necessità 
3. Enti ed organi p.A. – Dovere di astensione – Violazione – Annullamento in parte qua della deliberazione
4. Enti ed organi p.A. – Dovere di astensione – Violazione – Ricorso – Interesse al motivo – Necessità  – Conseguenze
5. Enti ed organi P.A. – Comune – Deliberazioni – Pareri di regolarità  – Funzione – Conseguenza
6. Enti ed organi p.A. – Comune – Piano Territoriale – Perimetrazione dei territori costruiti – Competenza – Consiglio Comunale – Sussiste
7. Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione – Mancato rispetto – Illegittimità  del provvedimento finale – Esclusione
8. Edilizia ed urbanistica – Puglia – PUTT – Territori costruiti – Perimetrazione – Criteri
9. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – Onere della prova – Mancato assolvimento – Conseguenze
10. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Motivi – Disparità  di trattamento – Configurabilità  – Condizioni

1. Il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano idonee anche solo in via potenziale a minare l’imparzialità  dei medesimi, rendendo quindi del tutto irrilevante sia il superamento dell’eventuale prova di resistenza del voto sia anche il mancato raggiungimento del risultato sperato e del pregiudizio dell’amministrazione.

2. L’obbligo di astensione degli amministratori deve ravvisarsi solo nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. In ragione del disposto di cui al quarto comma dell’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè del generale principio di conservazione degli atti giuridici, la violazione del dovere di astensione da parte dell’amministratore pubblico determina l’annullamento solo della parte della deliberazione  che costituisce oggetto della correlazione (fattispecie in tema di atti a contenuto generale).

4. Poichè l’art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha tipizzato le conseguenze della violazione dell’obbligo di astensione nell’ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell’annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell’annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi degli amministratori locali, il ricorrente, al fine di rendere ammissibile la propria impugnativa, deve dimostrare di trarre una qualche utilità  da tale limitato annullamento, pena l’inammissibilità  del motivo, non ritenendosi possibile attribuire in capo a qualsiasi componente di una comunità , una sorta di interesse generalizzato al ricorso.

5. I pareri previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali (ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167) non costituiscono requisiti di legittimità  delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità  eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità  che non incide sulla legittimità  e la validità  delle deliberazioni stesse.

6. Il provvedimento con cui il Comune delimita i c.d. territori costruiti (le porzioni di territorio cioè sottratte ai regimi di tutela del PUTT/P) rientra nelle attribuzioni del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, II comma, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce a tale organo la competenza in ordine all’approvazione dei piani urbanistici.

7. Il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo. Detto consolidato principio si fonda sull’applicazione delle categorie di teoria generale di diritto, in base alla quale vanno tenute distinte le norme di comportamento dalle norme di validità  degli atti giuridici e le conseguenze rispettivamente discendenti dalla violazione dell’une o delle altre, nel senso che solo in quest’ultimo caso la sanzione ricade sull’atto medesimo, determinandone a seconda dei casi la nullità  o l’annullabilità , laddove nella prima ipotesi sorgono conseguenze esclusivamente di carattere risarcito.

8. Le Norme tecniche di attuazione allegate al P.U.T.T. Puglia contengono – ai fini della delimitazione dei territori costruiti – una definizione di aree intercluse sufficiente chiara (intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate) tale da non necessitare ulteriori specificazioni da parte del Comune in sede di perimetrazione dei territori costruiti stessi.

9. In base al nuovo codice del processo amministrativo spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità  riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (art. 64, comma 1). Al mancato assolvimento di tale onere non può sopperire il giudice che deve porre fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonchè i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (art. 64, comma 2), senza poter attivare i suoi poteri istruttori officiosi in caso di mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulle parti stesse.

10. Non può ravvisarsi il vizio di disparità  di trattamento qualora le situazioni di fatto prese a riferimento presentino oggettive differenze (nella fattispecie una diversa tipizzazione urbanistica).

N. 00321/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2003 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2003, proposto da: 
Ruggieri Ludovico e Ruggieri Maria Giuseppa, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Antonio Gambatesa, con domicilio eletto presso Domenico Antonio Gambatesa in Bari, Via Cardassi, n. 26; 

contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Antonella Jacobellis, in Bari, Via Dante Alighieri, n. 193; Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Vieste n. 13 del 13.03.2003, avente ad oggetto: “P.U.T.T. Delimitazione Territori Costruiti -Determinazioni” in forza della quale il Consiglio Comunale de quo deliberava di approvare gli elaborati grafici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale di Vieste di perimetrazione dei “Territori Costruiti” di cui al punto 5 dell’art. 1.03 N.T.A. P.U.T.T./P. approvato dalla Giunta Regionale Puglia con atto deliberativo n. 1748 del 15.12.2000, pubblicato sul B.U.R.P. supp. 8 del 17.10.2001;
– degli elaborati grafici allegati alla suddetta delibera;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (e di ogni altro atto istruttorio) ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Antonio Gambatesa, per i ricorrenti e avv. Alessio Ciliberti, su delega dell’avv. Bernardino Masanotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri hanno impugnato la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vieste con la quale sono stati approvati gli elaborati grafici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale di perimetrazione dei “Territori Costruiti” di cui al punto 5 dell’art. 1.03 N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio approvato dalla Giunta della Regione Puglia con Deliberazione n. 1748 del 15.12.2000.
Avverso la prefata deliberazione i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità  per la violazione dell’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione dei principi di imparzialità  e buona amministrazione, l’incompatibilità , l’incompetenza, il malgoverno dell’art. 5.05 N.T.A. P.U.T.T., la violazione e il malgoverno dell’art. 1.03, punto 5.3 N.T.A. P.U.T.T., la carenza di potere, la violazione del procedimento, la violazione e malgoverno dell’art. 5.05, punto 1.2 N.T.A. P.U.T.T., la violazione e malgoverno dell’art. 1.03, punto 5.3. N.T.A. P.U.T.T., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità , contraddittorietà  e per erronea interpretazione, abnorme illogicità , errore di fatto, disparità  di trattamento, l’indeterminatezza, la violazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 490 del 1999, la violazione e il malgoverno della L.R. n. 56 del 1980, il difetto di motivazione ed errata interpretazione, la disparità  di trattamento e l’ingiustizia grave e manifesta.
Con atto depositato in data 13.06.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Vieste resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza del 20.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. – Con il primo motivo di ricorso il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri deducono l’illegittimità  della deliberazione impugnata in quanto alcuni amministratori aventi, a parere dei ricorrenti, interesse diretto al contenuto dell’atto medesimo, non si sarebbero astenuti, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Più nello specifico, i ricorrenti sostengono – allegando documentazione dimostrativa – che tra i territori costruiti perimetrati con gli elaborati grafici censurati, sarebbero state ricomprese aree in comproprietà  di amministratori del Comune, con parenti entro il quarto grado (aree in comproprietà  del Sindaco, con fratello e sorella germani ed aree in comproprietà  tra quest’ultimi).
Tale circostanza, a parere dei ricorrenti, avrebbe dovuto indurre gli amministratori ad astenersi dal partecipare all’approvazione degli elaborati grafici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale di perimetrazione dei “Territori Costruiti”.
L’art. 78, comma secondo, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in proposito recita “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
Il Comune di Vieste, nella memoria di costituzione, sul punto ha osservato che la Deliberazione impugnata aveva natura meramente ricognitiva e che pertanto non era applicabile nel caso in esame l’art. 78 suddetto.
L’Amministrazione resistente sostiene anche che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova di resistenza: provare pertanto che senza l’intervento degli amministratori de quibus il contenuto della Deliberazione sarebbe stato diverso.
Sul punto ci si limita a ricordare quanto affermato dal Consiglio di Stato in proposito: “è pacifico in giurisprudenza che il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano idonee anche solo in via potenziale a minare l’imparzialità  dei medesimi, rendendo quindi del tutto irrilevante sia il superamento dell’eventuale prova di resistenza del voto (Consiglio di Stato, sez. V, 17 novembre 2009 n. 7151), sia anche il mancato raggiungimento del risultato sperato e del pregiudizio dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693)” (Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6177).
Questo Collegio osserva preliminarmente che, trattandosi di atto avente carattere generale, in base a quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000, l’obbligo di astensione degli amministratori debba ravvisarsi solo nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Ciò premesso, questo Collegio osserva che anche se si dovesse ravvisare tale immediata e diretta correlazione, alla luce di quanto disposto dal quarto comma dell’art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000 -che si ritiene applicabile anche alla fattispecie in esame – nonchè del generale principio di conservazione degli atti giuridici, ciò determinerebbe l’annullamento solo della parte della deliberazione de qua che costituisce oggetto della correlazione.
L’art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha infatti legislativamente tipicizzato le conseguenze della violazione dell’obbligo di astensione nell’ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell’annullamento in toto dello strumento urbanistico, ma nell’annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi degli amministratori locali; tale norma ha nella sostanza limitato il potere di annullamento del giudice amministrativo in relazione alla violazione dell’obbligo di astensione, nel senso cioè che il vizio in parola incide solo parzialmente sull’atto assunto in violazione di tale obbligo (T.A.R. Lombardia, sez. II, 31 luglio 2014, n. 2180; T.A.R. Abruzzo – Pescara, 22 febbraio 2002, n. 271).
Se tale è la conseguenza nell’ipotesi in cui il vizio dedotto sia fondato, sembra a questo Collegio che con riferimento a tale possibile effetto, i ricorrenti avrebbero necessariamente dovuto dimostrare di trarre una qualche utilità  da tale limitato annullamento, pena l’inammissibilità  del motivo (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 22 febbraio 2002, n. 271), non ritenendosi possibile attribuire in capo a qualsiasi componente di una comunità , una sorta di interesse generalizzato all’impugnativa (così T.A.R. Abruzzo – Pescara, 9 novembre 2001, n. 910).
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie dagli atti di causa non si rileva quale sia l’utilità  che i ricorrenti (cui incombe il relativo onere della prova) possano trarre dall’eventuale annullamento in parte qua della deliberazione di che trattasi.
In estrema sintesi il motivo in parola – così come dedotto – appare inammissibile per difetto di interesse atteso che i ricorrenti non hanno dimostrato quale utilità  potrebbero conseguire dall’annullamento in parte qua della deliberazione di che trattasi.
2. – Con il secondo motivo di ricorso (inserito peraltro nel motivo di ricorso n. 1) il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri deducono l’assenza del parere di regolarità  tecnica del sostituto del Dirigente tecnico dell’U.T.C.
Sul punto si osserva che agli atti il parere di regolarità  tecnica risulta essere apposto dal Responsabile del Servizio, Geom. Mario Fabrizio, sulla relazione tecnica allegata alla Deliberazione impugnata.
Sul punto, questo Collegio rinvia al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale i pareri previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali (prima ai sensi dell’ art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non costituiscono requisiti di legittimità  delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità  eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità  che non incide sulla legittimità  e la validità  delle deliberazioni stesse (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4766).
Il secondo motivo di ricorso pertanto deve essere respinto perchè infondato.
3. – Con il terzo motivo di ricorso (motivo di ricorso n. 2 per i ricorrenti) il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri deducono l’illegittimità  della Deliberazione in quanto a parere dei ricorrenti l’unico soggetto che avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 5.05 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. era il Sindaco, mentre l’incarico di delimitazione dei Territori Costruiti era stato affidato all’Ufficio Tecnico con Deliberazione di Giunta e l’intera vicenda sarebbe stata illegittimamente gestita dalla Giunta ove non anche dal Consiglio.
Sul punto preliminarmente si osserva che la Deliberazione della Giunta con la quale è stato affidato l’incarico di delimitazione dei Territori Costruiti all’Ufficio Tecnico non è stata oggetto di impugnazione e che pertanto la legittimità  di tale atto non può in questa sede essere messa in discussione.
Per quanto riguarda la Deliberazione oggetto di impugnazione certamente non avrebbe potuto essere adottata dal Sindaco.
L’art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T. si limita a prevedere che il Sindaco debba riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi. La norma nulla dice sul soggetto competente ad effettuare tali perimetrazioni, nè sul soggetto competente ad approvare tali perimetrazioni.
Trattandosi di atto amministrativo di carattere generale, adottato in attuazione di una norma contenuta nelle N.T.A. del P.U.T.T., si ritiene che esso rientri tra gli atti fondamentali sui quali, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha competenza proprio il Consiglio. Più nello specifico, questo Collegio ritiene che tale atto possa rientrare nella categoria di atti di cui alla lett. b), dell’art. 42 citato.
Anche il terzo motivo di ricorso pertanto deve essere respinto perchè infondato.
4. – Con il quarto motivo di ricorso (motivo di ricorso n. 3 per i ricorrenti) il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri deducono l’illegittimità  degli atti impugnati in quanto non sarebbe stato rispettato dal Sindaco il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del P.U.T.T. previsto dall’art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T. ai n. 1.1. e 1.2. per riportare, sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, la perimetrazione degli ambiti territoriali estesi, distinti e dei territori costruiti e per inviare tale documentazione all’Assessorato Regionale all’Urbanistica.
Non sarebbe stato altresì rispettato dal Consiglio il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del piano per adottare le deliberazioni volte a perimetrare su cartografia catastale quelle aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti, o ne abbiano di fatto le caratteristiche, o siano zone intercluse.
In merito, ci si limita ad osservare che il mancato rispetto dei termini di che trattasi non determina l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati (per quanto riguarda la censura relativa al non aver provveduto a riportare la perimetrazione sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente si rinvia al punto 5).
Per costante orientamento del Consiglio di Stato, infatti, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo (ex plurimis: Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2264; 10 giugno 2010 n. 3695; Sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371; 14 gennaio 2009, n. 140; 25 giugno 2008 n. 3215).
All’indirizzo ora richiamato deve essere data continuità , perchè “esso si fonda sull’applicazione di consolidate categorie di teoria generale di diritto, in base alla quale vanno tenute distinte le norme di comportamento dalle norme di validità  degli atti giuridici e le conseguenze rispettivamente discendenti dalla violazione dell’une o delle altre, nel senso che solo in quest’ultimo caso la sanzione ricade sull’atto medesimo, determinandone a seconda dei casi la nullità  o l’annullabilità , laddove nella prima ipotesi sorgono conseguenze esclusivamente di carattere risarcitorio (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725)” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980).
Anche il quarto motivo di ricorso pertanto deve essere respinto perchè infondato.
5. – Con la quinta censura (motivo di ricorso n. 4 per i ricorrenti) i ricorrenti deducono l’illegittimità  degli atti impugnati in quanto il Comune di Vieste non avrebbe provveduto a riportare la perimetrazione sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente determinando incertezza assoluta in ordine all’effettiva estensione dei territori costruiti e, quindi, sull’estensione anche dei vincoli del P.U.T.T.
Anche tale condotta integra semmai la violazione di una norma di comportamento e non di una norma di validità  degli atti giuridici, non potendo pertanto determinare l’illegittimità  degli atti impugnati (sul punto si richiama di nuovo la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980).
Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato perchè infondato.
6. – Con la sesta censura (motivo di ricorso n. 5 per i ricorrenti) i ricorrenti deducono l’illegittimità  degli atti impugnati in quanto in violazione dell’art. 1.03 “Efficacia delle norme tecniche di piano”, punto 5.3 delle N.T.A. (che definisce “Territori Costruiti” – all’interno dei quali non trovano applicazione le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II “Ambiti territoriali estesi” ed al titolo III “Ambiti territoriale distinti” – anche le: “aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti: – o ne abbiano di fatto le caratteristiche¦- o siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate¦”), non avrebbero inserito il territorio dei ricorrenti nell’ambito della perimetrazione dei territori costruiti, nonostante esso, secondo i ricorrenti, costituisca zona interclusa nel perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate.
Sul punto l’Amministrazione eccepisce che il territorio dei ricorrenti non risulta essere intercluso atteso che non si troverebbe chiuso completamente all’interno da maglie regolarmente edificate.
6.2. – I ricorrenti sostengono che l’illegittimità  degli atti impugnati discenda altresì dall’omessa indicazione del criterio logico-tecnico ermeneutico seguito ai fini della individuazione del concetto di “interclusione” delle aree. Ciò, a parere dei ricorrenti, renderebbe la perimetrazione de qua assolutamente arbitraria.
L’Amministrazione resistente in merito osserva che la definizione di area interclusa è puntualmente e “geometricamente” definita dall’art. 1.03, punto 5.3, delle N.T.A. del P.U.T.T secondo cui per aree intercluse devono intendersi quelle aree “intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate e vengono perimetrale su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale”.
Questo Collegio ritiene che la definizione di area interclusa contenuta nelle N.T.A. del P.U.T.T. sia sufficientemente chiara e comunque non tale da rendere la perimetrazione de qua assolutamente arbitraria.
Dalla documentazione in atti (cfr. Allegati n. 17 e 18 del fascicolo di parte ricorrente e Allegato n. 4 del fascicolo dell’Amministrazione resistente) non emerge in modo chiaro se l’area di proprietà  dei ricorrenti risulti delimitata e perimetrata da maglie “urbanistiche regolarmente edificate” (unico ed imprescindibile presupposto per la qualificabilità  dell’area come interclusa ai fini della perimetrazione dei territori costruiti), nè i ricorrenti – a fronte di quanto affermato dall’Amministrazione – hanno fornito alcuna prova in senso contrario a supporto della propria domanda.
Sul punto ci si limita a ricordare che secondo il Codice del processo amministrativo: “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità  riguardante i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (art. 64, comma 1, c.p.a.) (Sul punto T.A.R. Campania, sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 1101).
A ciò si aggiunga che nel procedimento giurisdizionale, la consulenza tecnica, pur se disposta d’ufficio, non è destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle richieste (fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 2697 Cod. civ.), ma ha la funzione di fornire all’attività  valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 680).
In merito, recentemente, il T.A.R. Toscana, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 227 ha affermato “in base al nuovo codice del processo amministrativo spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità  riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (art. 64 comma 1); al mancato assolvimento di tale onere non può sopperire il giudice che deve porre fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonchè i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite (art. 64 comma 2), senza poter attivare i suoi poteri istruttori officiosi in caso di mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sulle parti (art. 63 comma 1)”.
Tenuto conto che nel caso in esame i ricorrenti non hanno fornito la prova dell’ allegata “interclusione” – nel senso di cui alle N.T.A. del P.U.T.T. – dell’area di che trattasi (si ribadisce che dalle cartografia allegata dai ricorrenti non emerge in modo chiaro se l’area di proprietà  degli stessi risulti delimitata e perimetrata da maglie “urbanistiche regolarmente edificate”), anche tale motivo di ricorso deve essere respinto perchè infondato.
7. – Con l’ultimo motivo di ricorso (motivo di ricorso n. 6 per i ricorrenti) il Sig. Ludovico Ruggieri e la Sig.ra Maria Giuseppa Ruggieri deducono l’illegittimità  degli atti impugnati per disparità  di trattamento atteso che “pur a fronte di aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zona omogenea “C”, ma non rispondenti ai criteri definiti al punto 5.2 delle N.T.A. (ossia non incluse in strumenti urbanistici esecutivi alla data del 6.6.90), utilizzando il criterio di cui al successivo art. 5.3 (¦aree che ancor non tipizzate come zone omogenee “B”¦siano intercluse¦) ha considerato le ridette aree, appunto intercluse, onde farle rientrare ugualmente tra i territori costruiti e svincolarli dal parere paesaggistico”.
I ricorrenti riportano alcuni esempi in cui, a parere degli stessi, il Comune di Vieste avrebbe interpretato in modo estensivo il disposto di cui al punto 5.3.
Il Collegio si limita ad osservare che nessuna disparità  di trattamento può essere ravvisata con riferimento alle zone suddette in quanto fattispecie differente rispetto a quella in esame.
Le aree in questione, infatti, sono tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zona omogenea di espansione “C”, mentre le aree dei ricorrenti, secondo quanto dagli stessi asserito (pagina 5 e 7 del ricorso), ricadono in zona omogenea Ct (turistica).
Inoltre, il Comune di Vieste nella memoria di costituzione evidenzia che il terreno dei ricorrenti non risulta alla data del 6.6.1990 incluso in strumento urbanistico esecutivo regolarmente presentato, atteso che fino a quella data era tipizzato quale zona agricola nell’allora vigente Piano di Fabbricazione.
In merito, il T.A.R. Bari, sez. I, con la sentenza 15 gennaio 2009, n. 55, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 25 settembre 2014, n. 4820, ha ritenuto illegittimo il provvedimento regionale – concernente il diniego di attestazione di coerenza al PUTT/P della perimetrazione dei territori costruiti del Comune di Vieste – nella parte in cui non considerava interclusa la zona “C” “in quanto tipizzata nel PRG approvato successivamente al 6 giugno 1990”.
Secondo il giudice amministrativo di primo e di secondo grado tale zona, infatti, è edificata e definita “C” dal precedente piano di fabbricazione ed è “area interclusa” essendo posta all’interno di zone per attrezzature (F1, F2 e F3).
Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere respinto perchè infondato.
In conclusione, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile e in parte deve essere respinto perchè infondato.
Tuttavia questo Collegio ritiene di poter compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto dell’oggettiva peculiarità  e complessità  della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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