Procedimento amministrativo – Autotutela – Obbligo a provvedere – Riapertura dell’istruttoria – Sussiste

L’Amministrazione, pur non avendo l’obbligo di procedere all’esercizio del potere di autotutela come richiesto dall’istante, qualora abbia comunque avviato un supplemento di istruttoria del procedimento, ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, come  come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (entro novanta giorni dall’apertura dell’istruttoria predetta) essendosi autovincolata all’esercizio del potere. 

N. 00327/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2014, proposto da: 
Michele Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, Via Egnatia, n. 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dall’U.T.G. di Foggia a seguito del proprio provvedimento del 3.12.2012 con cui l’Amministrazione, dopo aver negato il riesame, ha comunque avviato “un supplemento d’istruttoria, in relazione a quanto esposto nell’atto di diffida che si riscontra entro i termini previsti dalla legge”;
nonchè per l’emanazione
dell’ordine, rivolto all’U.T.G. di Foggia, di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 n. 241;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Sig. Franco Michele, con l’atto introduttivo di questo giudizio, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo, a seguito della nota, da quest’ultima trasmessa, con cui l’Amministrazione resistente, dopo aver risposto negativamente (“¦allo stato, non risulta dedotto in procedimento alcun elemento di novità  che ne giustifichi il riesame¦”) alla richiesta di riesame relativa al provvedimento ex art. 39 del T.U.L.P.S. del 20.10.2012 presentata dal ricorrente, comunicava a quest’ultimo di aver comunque avviato un supplemento di istruttoria, in relazione a quanto esposto nell’atto di diffida.
Nel ricorso, il Sig. Franco Michele deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, nonchè la violazione del dovere di correttezza, lealtà , legalità , imparzialità  e buon andamento, lamentando che l’U.T.G. di Foggia non si sia espressamente pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della riapertura dell’istruttoria suddetta.
Con atto depositato in data 6.3.2014 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo.
Alla camera di consiglio del 23.10.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Avendo il Collegio rilevato, dopo il passaggio in decisione della causa, la sussistenza di dubbi in ordine alla tempestività  del ricorso, con ordinanza collegiale n. 1412 del 24 novembre 2014, ha assegnato alle parti termine per presentare memorie vertenti su quest’unica questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Alla camera di consiglio del 22.1.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso deve ritenersi tempestivo.
Ed invero il ricorrente, con memoria depositata il 19 dicembre 2014, ha evidenziato che il termine di novanta giorni debba intendersi riferibile in via generale a tutti i procedimenti in materia di armi, alla stregua di quanto disposto dal D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214 “Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno, applicabili per espressa previsione anche ai procedimenti avviati d’ufficio.
La tesi del ricorrente è fondata e condivisa dal Collegio, ancorchè il Regolamento sopra richiamato non preveda espressamente tale termine di novanta giorni per lo specifico procedimento di cui al’art. 39 del T.U.L.P.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, pur non avendo alcun obbligo di rispondere all’istanza di invito all’autotutela presentata dal ricorrente, dopo aver negato il riesame, ha comunque avviato “un supplemento d’istruttoria, in relazione a quanto esposto nell’atto di diffida che si riscontra entro i termini previsti dalla legge”.
In questo modo l’Amministrazione si è autovincolata a concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 n. 241.
Come ha osservato il Consiglio di Stato, “In linea di massima, infatti, l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità  impongano l’adozione di un provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468; Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, ordinando alla Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 n. 241, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia della Prefettura di Foggia – ufficio Territoriale del Governo si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale dovrà  provvedere in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
Il Collegio liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di € 600,00 (seicento) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico della Prefettura di Foggia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– dichiara l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia;
– ordina alla Prefettura di Foggia di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 n. 241, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
– dispone fin d’ora che, in difetto, a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Bari o suo delegato, nominato con la presente commissario ad acta;
– liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di Euro 600,00 (seicento) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico della Prefettura di Foggia;
– condanna la Prefettura di Foggia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente Michele Franco, liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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