Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione dal lavoro irregolare –  Cause imputabili al datore di lavoro – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Mancata convocazione – Rischio di espulsione 

Può trovare accoglimento l’invocata tutela cautelare avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadino extracomunitario, considerato – quanto al fumus – che le irregolarità  contributive imputabili al datore di lavoro attengono a periodi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro e – quanto al periculum –   che sussiste il  pericolo per il ricorrente di subire l’espulsione. Il ricorrente, infatti, nonostante sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (ex art. 5, commi 11-bis e 11-ter, decreto legislativo 16 luglio 2012) non è stato ancora convocato dall’Amministrazione procedente. 

N. 00106/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00132/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2015, proposto da:

Ahmed Mabchour, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Sbarra in Bari, Via Egnatia, 15;

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. P-FG/L/N/2012/105177 dell’11.10.2014, notificato in data 6.11.2014, con cui il Dirigente del S.U.I. di Foggia rigettava la richiesta di emersione dal lavoro irregolare perchè, alle date del 2.9.2013 e 17.7.2014, <<risulta irregolarità  contributiva>>¦.<<dal momento che l’Impresa non risulta regolare ai fini del DURC>> e, di conseguenza, anche <<rispetto al lavoratore extracomunitario oggettivato risulta irregolarità  contributiva>>;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi comprese le Circolari ed i Pareri del Ministero dell’Interno, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Luigi D’Ambrosio, su delega dell’avv. Michele Maiellaro, e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che, sia pur ad un sommario esame proprio della presente fase, l’istanza cautelare appare meritevole di accoglimento, atteso che le irregolarità  contributive contestate al datore di lavoro attengono a periodi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro con il ricorrente;
Ritenuto inoltre che l’art.5, commi 11-bis e 11-ter, D. Lgs. 109/12 prevede la possibilità  del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per il caso di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di dichiarazione di emersione non ancora definita, ovvero per quello di impossibilità  di regolarizzazione per cause ostative riconducibili al datore di lavoro – circostanze entrambe verificatesi nella fattispecie;
Ravvisata altresì nella specie la prova del versamento delle somme idonee a documentare la sussistenza del rapporto di lavoro, sia pure circoscritto a soli tre mesi;
Tenuto conto che allo stato lo speciale permesso di cui sopra non è stato emesso in favore del ricorrente, non avendo l’Amministrazione ancora provveduto alla sua convocazione, e che tale circostanza lo espone al rischio di subire l’espulsione con conseguente irreparabile pregiudizio all’interesse azionato in questa sede;
Ritenuto infine di poter compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza Pubblica del 2.7.2015.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)