1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione – Regolarità  contributiva –  Progettista incaricato – Obbligo – Sussiste


2.  Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione – Regolarità  contributiva –  Regolarizzazione postuma – Non ammissibile


3. Accesso – Istanza in corso di causa – Esito favorevole del giudizio – Rigetto

1. Il requisito di partecipazione alla gara pubblica, di regolarità   contributiva, deve essere posseduto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 anche dal progettista incaricato ed attestato da INARCASSA (nella specie v’era in tal senso anche l’espressa previsione del bando la cui clausola, secondo il TAR,  era rimasta inoppugnata dal controinteressato).


2. In ordine alla irregolarità  dei requisiti di partecipazione generale alla gara ed in particolare quelli attinenti la regolarità  contributiva del progettista incaricato, deve escludersi la regolarizzazione postuma, cioè successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.


3. L’istanza di accesso ai documenti di gara proposta i corso di causa da parte del soggetto nei cui confronti il giudizio volge favorevolmente, deve essere disattesa, in quanto non più utile attesa la la raggiunta soddisfazione dell’interesse del  ricorrente. 

N. 00269/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2014, proposto da Cover s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Punto Impianti s.r.l., Elettromeccanica C.M.C. s.r.l., Pro.Ma. Project Management s.r.l., ing. Marco Mignogna, ing. Mario Di Pierro e ing. Lucio Surgo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Russo, Giuliano Di Pardo e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” e C.M.P. s.c.r.l. – Cooperativa Muratori Pugliesi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Zaccone, Giampaolo Sechi e Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso l’avv. Giampaolo Sechi in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z;
ing. Giuseppe Gissi;
ing. Francesco Cirrottolla;
ing. Francesco Dinoia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale dell’Università  degli Studi di Foggia Rep. D.D. n. 238-2014, prot. n. 8584-IX/1 del 28.3.2014, trasmesso in data 4.4.2014, recante l’aggiudicazione definitiva al Consorzio NCPL “Ciro Menotti” dell’appalto integrato relativo alla “progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso della piscina ex G.I.L. di Via A. da Zara in Foggia” e di tutti gli atti con detto decreto approvati ed ivi richiamati quale parte integrante, di quelli presupposti o consequenziali;
– del relativo provvedimento di trasmissione a firma del RUP prot. n. 9236-IX/2 in data 4.4.2014;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, ove occorra in parte qua e per quanto di interesse, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo:
– tutti gli atti adottati dalla Commissione di gara, nonchè dei verbali delle operazioni di gara e dei relativi allegati, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio NCPL
“Ciro Menotti”;
– la nota del RUP relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta prot. n. 7405-IX/1 del 19.3.2014 e di tutti i provvedimenti ed i verbali relativi al procedimento di verifica posto in essere da parte dell’apposita Commissione, nonchè degli atti in essi richiamati;
– i pareri favorevoli e l’approvazione del progetto definitivo proposto dal Consorzio NCPL “Ciro Menotti”, ovemedio tempore intervenuti;
– il rigetto reso sull’istanza di accesso a tutti gli atti di gara, anche con riferimento al diniego opposto dal Consorzio “Ciro Menotti”, con particolare riferimento ai documenti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta aggiudicataria;
– il bando, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e tutti gli atti e documenti allegati alla lex specialis, ivi compresi i chiarimenti resi dal RUP: i) nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di consentire ed ammettere, nell’offerta tecnica dei concorrenti, il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato o di parte di esso (nello specifico del seminterrato del Corpo B) in contrasto con le prescrizioni contenute nel progetto preliminare posto a base di gara, ovvero con le prescrizioni rese in sede di conferenza di servizi nei pareri preventivi delle Autorità  preposte ai vincoli, nonchè con le NTA del PRG vigente nel Comune di Foggia; ii) nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di consentire ed ammettere, nell’offerta tecnica dei concorrenti, mutamenti d’uso per i locali deposito del seminterrato anzidetto, anche se compatibili con le menzionate prescrizioni e la vigente normativa edilizia ed urbanistica;
e per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;
nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto integrato, ovvero, del diritto al subentro nel contratto di affidamento dell’appalto de quo, ove medio tempore stipulato;
e per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal RTI ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia, del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” e di C.M.P. s.c.r.l. – Cooperativa Muratori Pugliesi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti G. Mescia e C. L. Porta su delega dell’avv. N. Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del 29 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Università  degli Studi di Foggia approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di recupero e cambio di destinazione d’uso dell’immobile denominato “Piscina ex G.I.L.” sita in Foggia alla Via A. Da Zara, concessole in comodato d’uso gratuito dalla Regione Puglia.
Veniva, quindi, indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) dlgs n. 163/2006, da aggiudicare secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso del precitato immobile.
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale prot. n. 20669-X/4 del 28 agosto 2013, svolgeva le operazioni di gara, all’esito delle quali aggiudicava in via provvisoria l’appalto al Consorzio “Ciro Menotti”.
L’odierna ricorrente Cover s.r.l. si classificava al secondo posto.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria veniva nominata una Commissione tecnica, ex art. 87 dlgs n. 163/2006, al fine di valutare la congruità  dell’offerta dell’aggiudicataria in via provvisoria.
Inoltre, la stazione appaltante avviava le necessarie verifiche dei requisiti di ordine generale nei confronti del suddetto Consorzio; segnatamente, richiedeva ad INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Liberi Professionisti) il rilascio della certificazione attestante la regolarità  contributiva dei professionisti indicati dal Consorzio.
All’esito di tale richiesta, INARCASSA, con nota prot. n. 0953104.31 del 31 ottobre 2013, certificava che “Il Dott. Ing. Giuseppe Gissi ¦ alla data odierna non risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa associazione”.
Con nota prot. n. 27519-IX/2 dell’11 settembre 2013 la stazione appaltante formulava un’ulteriore istanza ad INARCASSA, richiedendo precisazioni aggiuntive e deducendo che “la presente richiesta è finalizzata a verificare il possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006”.
INARCASSA trasmetteva ulteriore certificazione (prot. n. 1043594 del 25.11.2013) con cui dichiarava la circostanza per cui “il professionista, alla data del 29 luglio 2013, non risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della medesima INARCASSA”.
Le irregolarità  contributive con riferimento alle annualità  dal 2008 al 2013 dell’ing. Gissi venivano evidenziate da INARCASSA anche con nota prot. n. 24596 del 15.1.2014.
Detta nota dichiarava la regolarità  contributiva del Gissi alla data del 15.1.2014.
Con decreto Rep. D.D. n. 238-2014, prot. n. 8584-IX/1 del 28.3.2014 il Direttore Generale dell’Università  degli Studi di Foggia provvedeva comunque all’approvazione degli atti di gara ed alla aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Consorzio controinteressato “Ciro Menotti”.
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2014, quindi, Cover s.r.l. adiva questo Tribunale al fine di invocare l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento con cui la stazione appaltante aveva aggiudicato in via definitiva l’appalto al Consorzio “Ciro Menotti” e degli altri atti in epigrafe indicati.
Chiedeva, altresì, l’accertamento del proprio diritto al subentro nel contratto e la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni patiti.
Con il motivo di gravame sub A) la società  ricorrente rilevava che l’offerta presentata dal Consorzio “Ciro Menotti” fosse nulla ed inammissibile per difetto dei poteri del sottoscrittore dell’offerta stessa, non essendo stato autorizzato dal competente Consiglio di Amministrazione come da statuto e da regolamento interno alla designazione della consorziata CMP quale impresa esecutrice dei lavori in violazione dell’art. 2544 cod. civ., incidendo la designazione sui rapporti mutualistici tra le consorziate e sul principio di parità  di trattamento.
Con la censura sub B) la ricorrente evidenziava che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il Consorzio “Ciro Menotti” per grave irregolarità  contributiva, certificata da INARCASSA e riconosciuta dalla stessa stazione appaltante, nei confronti di uno dei progettisti designati (ing. Gissi Giuseppe) tenuto alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006 (in particolare il requisito di cui al comma 1, lett. i).
Si rimarcava, infatti, che ai sensi dell’art. 11.1 – lett. i) del disciplinare di gara (cfr. pagg. 17 e 18) il progettista incaricato avrebbe dovuto rendere, tra le altre, la dichiarazione di non incorrere nella causa ostativa di cui al’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006.
Con il motivo di ricorso sub C) la ricorrente lamentava che la stazione appaltante avrebbe presentato un progetto recante il mutamento di destinazione d’uso dei locali seminterrati e quindi una variante inammissibile secondo lalex specialis, in contrasto con il progetto preliminare posto a base di gara e con i pareri vincolati espressi dalla ASL in conferenza di servizi, oltre che incompatibile con le NTA del PRG vigente.
Evidenziava, inoltre, che il Consorzio aggiudicatario avrebbe offerto un progetto definitivo con un non consentito cambio di destinazione d’uso dei locali ubicati al piano seminterrato del corpo B del fabbricato “da depositi” a “laboratori tecnici ed informatici”.
In definitiva, in ragione delle riscontrate difformità  del progetto presentato dal Consorzio, allo stesso non avrebbe potuto essere assegnato il maggior punteggio previsto dal disciplinare di gara.
Con la censura sub D) la società  istante contestava le anomalie dell’offerta presentata dal Consorzio controinteressato non rilevate dalla stazione appaltante.
Infine, con la doglianza sub E) la ricorrente censurava il provvedimento di diniego di accesso alla documentazione di gara.
Ciò posto, la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo proposto da Cover s.r.l. si appalesa fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Si evidenzia il carattere assorbente del motivo di ricorso sub B), relativo alla violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006 da parte del Consorzio controinteressato “Ciro Menotti”.
In forza del menzionato art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ¦ i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; ¦”.
Peraltro, ai sensi del comma 7, ultimo inciso dell’art. 90 dlgs n. 163/2006 (rubricato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”) all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità  contributiva del soggetto libero professionista affidatario dell’incarico di progettazione (nel caso di specie l’ing. Gissi).
Preliminarmente, va sottolineato che il progettista incaricato è tenuto agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006, con la conseguenza che i requisiti di carattere generale (imposti a pena di esclusione) debbono essere verificati anche in capo allo stesso, in quanto soggetto comunque partecipante alla gara, al fine di verificare l’affidabilità  e l’onorabilità  di chiunque venga in rapporto diretto con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 agosto 2014, n. 4212; Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178; Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7581 e T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 5 marzo 2014, n. 379).
Coerentemente con tale giurisprudenza, il disciplinare di gara contiene una espressa previsione nel senso della imposizione dell’obbligo dichiarativo anche a carico del progettista designato (cfr. art. 11.1, lett. i) a pagg. 17 e 18, clausola che richiama, tra le altre disposizioni, espressamente l’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006).
Deve essere, altresì, evidenziato che detta clausola del disciplinare di gara non è stata oggetto di contestazione da parte del soggetto interessato, vale a dire il Consorzio controinteressato “Ciro Menotti”, che non ha proposto ricorso incidentale. La menzionata prescrizione, pertanto, deve considerarsi inoppugnabile.
Nel caso che ci occupa, non solo l’ing. Gissi (progettista incaricato dal Consorzio) appare versare in una situazione di irregolarità  contributiva alla data (29.7.2013) di presentazione dell’offerta del Consorzio e della dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006 (da parte dello stesso Gissi), ma tale situazione si appalesa come certamente grave e definitiva ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006.
Infatti, la certificazione INARCASSA del 23 gennaio 2014 evidenzia la insussistenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali aperti nei confronti dello stesso.
Dalla menzionata certificazione INARCASSA del 23 gennaio 2014 si ricava, inoltre, che il professionista in data 6.12.2013 sanava la sua posizione irregolare con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (irregolarità , quindi, sussistenti alla data del 29.7.2013).
Nello specifico, la definitività  delle violazioni contestate è chiaramente desumibile dal dato temporale (essendo le stesse risalenti già  all’anno 2008) e dalla insussistenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali aperti nei confronti del Gissi alla data del 23.1.2014, mentre la gravità  delle stesse è qualificabile alla luce dei criteri dettati dall’art. 8, comma 3 D.M. 24.10.2007 (i.e. superamento delle soglie ivi previste).
Dette circostanze appaiono ostative alla partecipazione del Consorzio controinteressato alla gara de qua ed avrebbero dovuto senza dubbio comportarne l’immediata esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, anche in presenza di eventuale sanatoria/regolarizzazione postuma.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “L’assenza del requisito della regolarità  contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2682 del 17 maggio 2013; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 4 magio 2012).
Pertanto, non è condivisibile quanto affermato sul punto dalla stazione appaltante nel gravato decreto di aggiudicazione definitiva del 28.3.2014 (cfr. pag. 3) in ordine all’ammissibilità  di una regolarizzazione postuma della posizione di irregolarità  contributiva.
L’assunto circa la necessaria esclusione del Consorzio Ciro Menotti viene, altresì, corroborato dalla circostanza per cui, alla luce di tutte le risultanze fattuali e dei chiarimenti inviati da INARCASSA, risulta senza dubbio che l’Ing. Gissi abbia prodotto in data 29.7.2013 una dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006 non veritiera, nel momento in cui ha autocertificato di essere in regola con gli adempimenti contributivi.
In tal senso depongono la certificazione INARCASSA del 31.10.2013 ove si evidenzia la situazione di non regolarità  contributiva del Gissi, la successiva nota INARCASSA del 15.1.2014 e la certificazione del 23.1.2014.
Va, infine, rilevato che in forza dell’art. 90, comma 7, ultimo inciso dlgs n. 163/2006 – come visto in precedenza – deve essere dimostrata la regolarità  contributiva del soggetto libero professionista affidatario dell’incarico di progettazione.
La certificazione (in atti) di “regolarità  contributiva” è stata resa da INARCASSA ai sensi dell’art. 90 dlgs n. 163/2006 (disposizione espressamente richiamata nei vari documenti INARCASSA prodotti) ed è quindi equiparabile ad un DURC ex D.M. 24.10.2007 (rilevante ai fini di cui agli artt. 38 e 90, comma 7 dlgs n. 163/2006), essendo INARCASSA l’ente di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti incaricato della gestione di una forma di assicurazione obbligatoria.
Non può condividersi sul punto l’affermazione dell’Università  degli Studi di Foggia (contenuta a pag. 5 della nota del 22.5.2014) secondo cui l’ing. Gissi, nel porre in essere i menzionati inadempimenti contributivi, avrebbe agito in qualità  di libero professionista e non già  di datore di lavoro, così ledendo un interesse personale di natura squisitamente pensionistica, senza violare la ratio della disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) dlgs n. 163/2006.
A tal proposito, va evidenziato che la normativa in commento è finalizzata a spingere le imprese ad essere in regola con le fondamentali normative poste a tutela anche dell’erario (oltre che della sicurezza sul lavoro e dei lavoratori) e quindi a premiare comportamenti corretti ed a sanzionare atteggiamenti di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25 marzo 2013, n. 673 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2010, n. 311).
Pertanto, anche gli inadempimenti in materia previdenziale posti in essere dal Gissi assumono rilevanza ai fini della esclusione dalla gara.
Inoltre, l’accertamento contenuto nel DURC (nel caso di specie le certificazioni negative INARCASSA) è vincolante per la stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8: “In tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lg. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70/2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “‰violazione grave‰” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità  contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. La previsione introdotta dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, secondo cui la mancanza del d.u.r.c. comporta una presunzione legale “iuris et de iure” di gravità  delle violazioni previdenziali, si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già  formatosi in precedenza, con la conseguenza che tale previsione può avere una applicazione retroattiva.”).
In conclusione, deve ritenersi che la non veritiera dichiarazione del Gissi avrebbe dovuto comportare l’esclusione del Consorzio controinteressato.
Pertanto, il gravato decreto di aggiudicazione del 28.3.2014 costituisce non corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli artt. 38 e 90 dlgs n. 163/2006 e 11.1, lett. i) del disciplinare di gara.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati nei limiti dell’interesse della ricorrente Cover s.r.l.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Infine, ritiene questo Collegio di dover disattendere l’istanza di accesso in corso di causa formulata alle pagg. 3 e 33 dell’atto introduttivo (motivo sub E), in considerazione della natura strumentale della istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. rispetto al giudizio di merito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688: “Ai sensi dell’art. 13 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che abbia partecipato alla selezione, purchè la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente e la sua esibizione non rechi pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici.”).
Infatti, l’esito nel complesso favorevole del presente giudizio consente la piena soddisfazione dell’interesse della società  ricorrente e, conseguentemente, rende non utile in detta fase l’accesso richiesto.
Per gli stessi motivi va disattesa l’istanza istruttoria sub G (pag. 35 dell’atto introduttivo).
Deve, da ultimo, essere disattesa la domanda, formulata da Cover s.r.l., finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica (ovvero il subentro nel contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria Consorzio Ciro Menotti), non risultando dagli atti del presente giudizio che detto contratto sia stato stipulato.
Nè è possibile accertare il diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto integrato poichè comunque sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà  prendere nei confronti della ex seconda classificata, tenuto conto che l’appalto in esame deve essere aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ne consegue che anche la domanda di Cover finalizzata ad ottenere la condanna dell’Università  degli Studi di Foggia al risarcimento per equivalente dei danni ingiusti non può trovare accoglimento. Trattasi peraltro di domanda sfornita di supporto probatorio.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, accoglie la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti gravati nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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