Processo amministrativo – Accesso – Presupposti di rito – Interesse

A fronte di un’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., il diritto di accesso ai documenti amministrativi va bilanciato con le esigenze di riservatezza fatte valere dall’Amministrazione resistente e va ritenuto prevalente, rispetto a queste, quando sia diretto a garantire l’esercizio del diritto di difesa del ricorrente ex artt. 24 e 113 della Costituzione.

N. 01559/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2014, proposto da:

Sposato Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Marco Di Paolo e Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco Todaro in Bari, piazza Umberto I, 8;

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto in Bari, Via Putignani, 168; 

nei confronti di
Doronzo Infrastrutture s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Dionigi e Francesco Marascio, con domicilio eletto in Bari, Via Fornari, 15/A; 

per l’annullamento
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta ex art. 53, co. 2, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km. 43 295 – CUP J81B12000540001 – CIG:534899627D, adottato con Decreto Dirigenziale n. 320 del 12.8.2014, sconosciuto nel suo integrale contenuto e della nota prot. n. 0047701-14 del 12.8.2014 con cui il medesimo provvedimento veniva comunicato alla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta – Andria – Trani e della Doronzo Infrastrutture s.r.l.;
Vista l’istanza di accesso agli atti presentata dalla Sposato costruzioni s.r.l. in uno al ricorso introduttivo del giudizio;
Visto l’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Daniele Bracci, per delega dell’avv. Pierluigi Piselli; Antonella Martellotta, per delega dell’avv. Raffaele Guido Rodio; Michele Dionigi;
 

Rilevato che l’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm. presentata della società  ricorrente in uno al ricorso principale meriti positiva considerazione, atteso che la stessa, in quanto finalizzata all’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., risulta prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza ex adverso prospettate dalla difesa dell’Amministrazione resistente, così come peraltro chiarito dall’art. 13, comma 6, del D.lgs. 163/2006;
Rilevato che con Decreto Dirigenziale n. 320 del 12.8.2014, vi è stata l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, per cui nulla osta – ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 163/2006 – alla ostensione della documentazione richiesta dalla Sposato Costruzioni con l’istanza di accesso del 28 agosto 2014, non essendo di ostacolo la mancata apposizione al citato Decreto del visto di regolarità  contabile;
Ritenuto, in conclusione, che l’istanza de qua debba essere accolta e, per l’effetto, debba ordinarsi alla Provincia di Barletta – Andria – Trani di esibire alla ricorrente principale, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., la accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Barletta Andria Trani di esibire alla Sposato Costruzioni s.r.l., entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 28 agosto 2014.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 13 maggio 2015.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)