Giurisdizione – Giurisdizione amministrativa – Esclusiva – Contratti pubblici – Revisione prezzi – Art. 133 c.p.a.

In materia di revisione dei prezzi nell’ambito dei contratti di appalto, l’art. 133 c.p.a. ha determinato il superamento del tradizionale criterio di riparto tra G.A. e G.O. fondato sull’oggetto della relativa controversia (an o quantum), attraverso l’introduzione di un correlativo ambito di giurisdizione esclusiva che trova applicazione anche qualora i contratti di appalto siano precedenti all’entrata in vigore del c.p.a..

N. 01568/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2013 REG.RIC.
N. 00928/2013 REG.RIC.
N. 00929/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2013, proposto da: 
Nicola Toscano, Giuseppe Toscano, Gaetano Toscano e Maria Anna Toscano, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante p.t. della Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f., tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114; 


sul ricorso numero di registro generale 928 del 2013, proposto da: 
Nicola Toscano, Giuseppe Toscano, Gaetano Toscano e Maria Anna Toscano, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante p.t. della Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f., tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114; 


sul ricorso numero di registro generale 929 del 2013, proposto da: 
Nicola Toscano, Giuseppe Toscano, Gaetano Toscano e Maria Anna Toscano, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante p.t. della Eredi Toscano Giovanni in liquidazione s.d.f., tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Diomeda, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n. 114; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 923 del 2013:
previa sospensione
della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 22.4.2013, comunicata il 30.4.2013, con la quale il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronuncia n. 247/2013 resa dal TAR Puglia Bari, ha concluso il procedimento avviato dai ricorrenti nel senso di nulla dovere agli eredi Toscano, nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto;
quanto al ricorso n. 928 del 2013:
previa sospensione
della deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 22.4.2013, comunicata il 30.4.2013, con la quale il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronuncia n. 248/2013 resa dal TAR Puglia Bari, ha concluso il procedimento avviato dai ricorrenti nel senso di riconoscere in favore degli eredi Toscano la spettanza della sola somma di euro 10.556,39 con ripetizione delle maggiori somme versate, nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto;
quanto al ricorso n. 929 del 2013:
previa sospensione
della deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 22.4.2013, comunicata il 30.4.2013, con la quale il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronuncia n. 249/2013 resa dal TAR Puglia Bari, ha concluso il procedimento avviato dai ricorrenti nel senso di nulla dovere agli eredi Toscano, nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori prof. avv. Raffaele Giudo Rodio e avv. Pietro D’Egidio, su delega dell’avv. Raffaella Diomeda ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con i gravami in epigrafe, parte ricorrente impugna le delibere di G.M. del 2013 nn. 67, 68 e 69 (rispettivamente oggetto dei ricorsi nn. 923/2013, 928/2013 e 929/2013 R.R.), con le quali il Comune di Rutigliano, in asserita esecuzione della pronunzie nn. 247/2013, 248/2013 e 249/2013 rese da questo Tar, ha concluso -con determinazioni sostanzialmente negative- i procedimenti avviati per ottenere il saldo della revisione prezzi in relazione ai lavori di completamento del mercato coperto eseguiti dall’impresa Toscano.
Le pretese azionate nei diversi giudizi afferiscono tutte agli stessi contratti di appalto n. 1366 del 5.3.1984 e n. 1422 del 30.8.1985. L’impresa avrebbe sostenuto maggiori oneri e, a fronte di questi, la Giunta comunale -con delibere n. 292 del 4.6.1984 e n. 321 del 6.5.1997 nonchè n.435 del 31.8.1984, n. 381 del 26.6.1992 e n. 142 del 6.3.1996- avrebbe approvato gli elaborati revisionali e disposto il pagamento di un acconto pari all’80% degli importi riconosciuti.
Con le più recenti determinazioni, oggetto del presente gravame, la Giunta avrebbe disposto in contrasto con quanto precedentemente deliberato.
Più precisamente, con le richiamate delibere nn. 68 e 69, ha stabilito quanto spettante agli eredi Toscano a titolo di saldo revisionale e relativi interessi in relazione al lotto 3, con obbligo di ripetizione delle maggiori somme già  percepite; con la delibera n. 67 ha, invece, respinto la richiesta di saldo revisionale con riferimento al lotto 2, sul presupposto di aver già  adempiuto.
Nelle more si sono definite negativamente le vicende giurisdizionali attivate dall’impresa dante causa innanzi al giudice civile; almeno quelle afferenti le pretese oggetto delle richiamate delibere nn. 68 e 69. In particolare la Corte di appello di Bari, con sentenze nn. 676/2012 e 176/2012, ha escluso che alle richiamate delibere di Giunta, di approvazione degli elaborati revisionali, possa ricondursi il riconoscimento del preteso diritto al saldo, mancando il provvedimento di ratifica da parte del Consiglio comunale. Diversamente, il giudizio di appello non risulta essere stato definito in relazione alle pretese collegate alla delibera di G.M. n.67/2013, pure oggetto dei presenti gravami.
Orbene, in tutti e tre i giudizi, si è costituito il Comune di Rutigliano, con atti prodotti in data 22.7.2013, opponendo talune eccezioni preliminari, tra cui il difetto di giurisdizione di questo giudice; e, in ogni caso, chiedendo il rigetto del gravame
All’udienza del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Deve preliminarmente essere chiarito che parte ricorrente propone mera azione di annullamento delle citate delibere di G.M. nn. 67, 68 e 69 del 2013; in nessuno dei tre giudizi formula domanda di accertamento della pretesa agli importi revisionali richiesti e denegati.
Così circoscritto il thema decidendum, va -ancora in via preliminare- disposta la riunione dei giudizi stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., in considerazione dell’identità  soggettiva ed oggettiva. Le pretese azionate afferiscono agli stessi contratti di appalto.
Va, quindi, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall’Amministrazione comunale resistente.
Non può dubitarsi -e in effetti non ne dubita neanche la difesa del Comune- che l’art.133 c.p.a. abbia determinato il superamento del tradizionale criterio di riparto tra G.A. e G.O. in materia di revisione fondato sull’oggetto della relativa controversia (an o quantum), attraverso la creazione di un correlativo ambito di giurisdizione esclusiva. La circostanza che i contratti di appalto siano precedenti all’entrata in vigore della norma non può certamente limitarne l’operatività , trattandosi di disposizione processuale.
3.- Si prescinde invece dalle ulteriori eccezioni processuali poichè il ricorso è infondato.
3.1.- Modificando l’ordine delle censure seguito dai ricorrenti, si procede quindi all’esame dei motivi articolati sub2 e 6, in quanto incentrati su questioni di legittimità  sostanziale del provvedimento impugnato. Nessuno dei due motivi può, tuttavia, trovare accoglimento.
3.1.1.- In particolare, con i motivi articolati rispettivamente sub 2, tutti di analogo tenore, parte ricorrente lamenta la violazione del giudicato formatosi in relazione alla richiamate sentenze di questo Tar (le nn. 247, 248 e 249 del 2013), con cui è stato statuito l’obbligo di pronunziarsi sulla richieste di saldo revisionale per cui è causa.
E’ sufficiente una mera lettura delle suddette decisioni per avvedersi che la Sezione adita ha statuito un generico obbligo di pronunzia sulle istanze degli interessati; obbligo cui l’Amministrazione intimata ha dato esecuzione attraverso le delibere oggetto dei presenti giudizi, sebbene di contenuto negativo. Nelle predette sentenze non si rinviene, invero, alcuna valutazione circa la fondatezza delle azionate pretese.
3.1.2.- Alla fondatezza delle pretese in questione attengono, invece, i motivi rispettivamente articolati sub 6, anche questi di contenuto sovrapponibile.
L’Amministrazione comunale ha adottato le determinazioni negative gravate sostanzialmente sul presupposto che le pretese vantate dall’impresa Toscano in relazione al saldo revisionale e relativi interessi afferenti il terzo lotto siano già  state definite nei giudizi celebratisi innanzi al giudice ordinario e conclusosi con sentenze della Corte di appello di Bari, Sez. II, nn. 176 e 676 del 2012 (deliberazioni di G.M. nn. 68 e 69 già  richiamate); ne ridimensiona, pertanto, il quantum con la deliberazione n. 68. Quanto, invece, alle pretese afferenti il secondo lotto, peraltro ancora sub iudice (l’appello in questo caso è pendente), oppone l’intervenuto pagamento del saldo revisionale.
Orbene, pur in disparte ogni considerazione circa la sovrapponibilità  dei presenti giudizi a quelli azionati innanzi al giudice ordinario di cui si è detto, considerata l’apparente identità  di petitum e causa petendi, le censure di cui ai motivi in esame appaiono assolutamente generiche, non assistite da sufficienti elementi di prova ed anzi smentite -almeno parzialmente- dagli esiti dei giudizi civili, espressamente richiamati nelle delibere impugnate e già  conclusisi con il disconoscimento della pretesa al saldo revisionale, fondata sulle più risalenti delibere di Giunta municipale.
Parte ricorrente, invero, non fornisce alcun concreto elemento che consenta di porre in discussione i conteggi effettuati dall’Amministrazione resistente quanto al lotto 3 nè l’asserito intervenuto soddisfacimento della pretesa quanto al lotto n. 2. Si concentra, invece, su di una presunta eccezione di prescrizione che sarebbe stata opposta dall’Amministrazione stessa ma di cui, in verità , non vi è traccia nelle delibere oggetto di gravame; se non in un fugace passaggio della premessa della deliberazione di G.M. n. 67/2013, che fa riferimento all’appello ancora pendente -testualmente- “..per la declaratoria di prescrizione degli interessi legali e moratori”, ma che non sembra aver dispiegato alcun effetto sulla determinazione assunta. In tale delibera n. 67, infatti, non è contenuto alcun riferimento a tale obbligazione accessoria (questione -si ribadisce- oggetto di giudizio civile ancora pendente).
4.- Quanto ai motivi 1 (incompetenza della Giunta), 3 /4 (violazione dei principi in materia di autotutela) e 5 (difetto di istruttoria e motivazione), essendo diretti a far valere violazioni rilevanti sul piano meramente procedimentale, si rivelano recessivi e inidonei a determinare l’annullamento degli atti gravati ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, in assenza di un’efficace contestazione della legittimità  sostanziale degli stessi.
5.- In conclusione i ricorsi, previa riunione, vanno respinti. Considerata, tuttavia, la complessità  della fattispecie, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
a) riunisce i ricorsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a.;
b) respinge i gravami;
c) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 26 giugno 2014, 8 ottobre 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria