Giurisdizione  – Criterio di riparto – Esercizio della discrezionalità   – Revoca patente di giuda – Giurisdizione del G.O. 
 

 
Il provvedimento prefettizio di revoca della patente di abilitazione alla guida, disposto nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, non esprime esercizio di discrezionalità  amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma. Conseguentemente, non rinvenendosi alcuna discrezionalità  nell’agire della p.a. – atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il provvedimento di revoca della patente – ed essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti qualificabile in termini di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al g.o..
 
 

N. 01558/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01790/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Spera, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 52; 

contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 1044/10 -113577 Area III/PAI di revoca della patente di guida cat. C n. BA5493026K emessa in data 18 maggio 2005 e notificato in data 6 ottobre 2010 dalla Questura di Bari sez. di P.S. Bari Nuova – Carrassi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52, commi 1 e 2 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con Decreto del 25 gennaio 2010 il Tribunale di Bari, Sezione per le Misure di Prevenzione, applicava al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni uno e mesi sei con le relative prescrizioni.
In conseguenza della predetta circostanza, in data 6 ottobre 2010 il Prefetto di Bari, ritenuto esser venuti meno i requisiti morali previsti dall’art. 120 C.d.S., notificava al -OMISSIS- il provvedimento di revoca della patente di guida con l’obbligo di consegnarla entro cinque giorni.
Avverso il prefato atto il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale, deducendone l’illegittimità  per carenza di attività  istruttoria e per difetto di motivazione.
Si sono costituiti la Prefettura di Bari ed il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 954 del 16 dicembre 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 22 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Avendo il Collegio rilevato, dopo il passaggio in decisione della causa, la sussistenza di seri dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 10406/2014), con ordinanza collegiale n. 1310 del 5 novembre 2014, è stato assegnato alle parti termine per presentare memorie vertenti su quest’unica questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
Con memoria depositata il 20 novembre 2014 la difesa delle Amministrazioni resistenti, richiamando precedenti conformi della Suprema Corte di Cassazione, ha insistito per la declaratoria del difetto di giurisdizione da parte di questo giudice, a favore dell’autorità  giudiziaria ordinaria.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in favore del giudice ordinario.
In subiecta materia, infatti, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali che sul punto hanno chiarito che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di abilitazione alla guida, disposto nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, non esprime”esercizio di discrezionalità  amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 2446/2006, Cass. SS.UU. n. 22491/2010, Cass. SS.UU. n. 10406/2014; Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 1716/2011).
Dunque, alcuna discrezionalità  può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il conseguente provvedimento di revoca della patente, sicchè, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato, attinto da tale tipologia di atti, qualificabile in termini di diritto soggettivo.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stata assunto in conseguenza del dichiarato venir meno in capo al ricorrente dei requisiti morali previsti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida e, quindi, in precisa esecuzione del dettato normativo di cui al citato art. 120, cod. della Strada, atteso che, con Decreto del 25 gennaio 2010, il Tribunale di Bari, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha disposto, a suo carico, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Alla luce delle motivazioni esposte, la giurisdizione sulla controversia de qua non può che appartenere al giudice ordinario.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La peculiarità  della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 e 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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